TARI, ulteriore proroga al 20 luglio 2024 per l’approvazione dei piani finanziari e delle tariffe

In sede di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato l’emendamento che dispone l’ulteriore proroga (dal 30 giugno al 20 luglio) del termine per l’approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari 2024.

Si ricorda che l’art. 7, comma 7-quater del D.L. n. 39/2024 (convertito in legge n. 67/2024), ha previsto, per l’anno 2024, il differimento al 30 giugno del termine (scaduto il 30 aprile 2024) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Nell’operare tale differimento, il comma 7-quater ha disposto altresì che:
• restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale;
• sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

La redazione PERK SOLUTION

PEF e Tariffe Tari: slitta al 30 giugno 2024 il termine di approvazione

“E’ stato depositato questo pomeriggio l’emendamento del governo al decreto superbonus, all’esame della
commissione Finanze del Senato, che prevede il differimento al 30 giugno 2024 del termine per i Comuni per approvare i piani finanziari e le tariffe relativi alla Tari”.

Lo comunica in una nota l’ufficio stampa del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

 

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Arera: Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio rifiuti

Con la deliberazione 21 febbraio 2023, n. 62/2023/R/rif, Arera ha avviato il procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dagli articoli 7 e 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, delle predisposizioni tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, per le annualità 2024 e 2025.

L’Autorità ritiene opportuno, nell’ambito del procedimento, dettagliare le modalità per l’aggiornamento di talune componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario, anche quantificando – ai fini delle determinazioni tariffarie per il menzionato biennio 2024-2025 – taluni dei parametri macroeconomici di riferimento, procedendo in particolare:
– all’aggiornamento del tasso di inflazione programmata, 𝑟𝑝𝑖𝑎, per la determinazione del parametro 𝜌𝑎 relativo al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, di cui al comma 4.2 del MTR-2, nonché dei parametri relativi alla remunerazione del capitale investito di cui ai commi 14.2 e 14.6 del MTR-2;
– alla quantificazione dei valori aggiornati del tasso di inflazione per la determinazione dei costi riconosciuti di cui al comma 7.5 del MTR-2 e dei vettori del deflatore degli investimenti fissi lordi di cui al comma 13.9 del MTR-2;
– alla determinazione delle modalità per l’inclusione, nell’ambito delle componenti di conguaglio di cui all’articolo 17 del MTR-2, delle variazioni nei costi riconosciuti in esito all’applicazione dei valori provvisori del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani di cui al comma 1.2 del MTR-2, nonché del tasso di remunerazione del capitale investito netto 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑅𝐼𝐷,𝑎 e del parametro 𝐾𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 di cui al comma 14.6 del MTR-2;
– alla valutazione, sulla base delle evidenze emerse in sede di prima applicazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento: delle modalità volte eventualmente a ricomprendere tra i costi totali dell’impianto “minimo” anche gli oneri associati al fenomeno della morosità, allo scopo di contemperare le necessità di chiusura del ciclo con l’esigenza di assicurare la sostenibilità finanziaria della gestione degli impianti; o delle modalità per il recupero dell’eventuale scostamento tra i ricavi relativi alle quantità previste nell’ambito delle attività di programmazione e quelli effettivamente conseguiti sulla base di quanto conferito nelle medesime annualità;
– alla valutazione dei possibili effetti di dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da non trovare copertura nell’ambito del limite alla variazione delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 del MTR-2, affinché siano identificati meccanismi in grado di assicurare, per un verso, la continuità del servizio e, per un altro, la sostenibilità dei corrispettivi
all’utenza finale.

 

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Via libera dal Cdm al decreto che differisce al 31 luglio i termini della Tari

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 giugno 2021, ha approvato un decreto-legge (Testo bozza DL) che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.
Il provvedimento rinvia al 31 agosto i termini di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e differisce al 31 luglio prossimo il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della Tari.
Inoltre sono stanziate significative risorse, superiori al miliardo di euro, volte ad attenuare l’aumento delle tariffe elettriche determinato da ARERA in conseguenza dell’incremento dei prezzi delle materie prime per il trimestre luglio-settembre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Tariffe e regolamenti Tari al 31 luglio per i soli Comuni con FAL

L’ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2021 – prevista dall’art. 52, comma 2 del DL 73/2021, per i soli Comuni  che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e che siano potenzialmente esposti alle conseguenze della sentenza Corte Costituzionale n. 80/2021 – porta con sé anche la collegata scadenza per la deliberazione delle tariffe, aliquote e regolamenti tributari dei Comuni, in applicazione delle ordinarie norme che regolano tali termini (art. 1, co. 169, legge 296/2006 e art. 53, co. 16, legge n. 388/2000). Per tutti gli altri enti si applica la regola “speciale”, prevista dall’art. 30, comma 5, del dl 41/2021 (“Sostegni”) che fissa il termine – autonomo rispetto a quelle del bilancio di previsione – del 30 giugno 2021. Lo precisa IFEL in una nota a seguito di numerose richieste di chiarimenti inviate dai Comuni. A tal riguardo, l’ANCI sta richiedendo l’ulteriore e generalizzata proroga al 31 luglio p.v. del termine speciale di cui al citato art. 30 del dl 41/2021. Il relativo emendamento al DL 73/2021 interverrebbe successivamente alla fine di giugno e non è attualmente possibile confidare nell’approvazione della norma.
In merito all’utilizzo delle risorse previste dall’art. 6 del DL 73 per il finanziamento delle agevolazioni TARI 2021, utenze non domestiche, ovvero per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, IFEL ritiene ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive. Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell’agevolazione, oppure chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso.
Infine, IFEL segnala l’opportunità di utilizzo con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze domestiche di una quota, liberamente determinabile dall’ente, dell’assegnazione del “fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso DL 73/2021, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il “sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. L’espressione “utenze domestiche” – anche in questo caso per concorde orientamento del Tavolo art. 106 – può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti.

DL Sostegni, tariffe e regolamenti Tari al 30 giugno

Il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 c.d. Decreto Sostegni, pubblicato in G.U. n. 70 del 22 marzo 2021, rispetto alla precedente versione bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato, anticipa al 30 giugno (in luogo del 30 settembre) il termine ultimo per l’approvazione da parte dei comuni delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva 2021 (art. 30, comma 5). Si prevede, in sostanza, un termine di approvazione delle tariffe e regolamenti TARI disgiunto da quello di approvazione del bilancio di previsione (prorogato al 30 aprile). Le disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Si stabiliscono inoltre modalità applicative in ordine alla facoltà per le utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti secondo quanto già previsto dal d.lgs. n. 116/2020, con relativo obbligo di comunicazione, entro il 31 maggio di ogni anno, al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva.

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Autore: La redazione PERK SOLUTION