IFEL, nota di commento alla delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020

L’IFEL ha pubblicato una nota di commento alla Delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 sull’ “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati alla luce dell’emergenza COVID-19”, che interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza.

La nota contiene tutte le casistiche cui applicare le riduzioni proposte dall’Autorità e individua una serie di soluzioni per il calcolo delle riduzioni per ciascuna attività colpita dalla crisi finanziaria generata dall’emergenza sanitaria, con l’intento di comprendere nelle scelte comunali anche il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Allineamento termini approvazione tariffe e aliquote TARI e IMU e bilancio di previsione

L’art. 148 del DL Rilancio uniforma i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione. Infatti, il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI è attualmente fissato al 30 giugno (comma 4 dell’art. 107 del D. L. n. 18 del 2020 che interviene a prorogare il termine previsto dal comma 686-bis dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) mentre per l’IMU il comma 779 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha prorogato fino a giugno l’approvazione degli atti deliberativi dei comuni per tale tributo.

 

Testo art. 148

Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, modello di simulazione dei costi efficienti del servizio rifiuti (MTR-ARERA)

L’IFEL rende disponibile per gli enti il modello di simulazione dei costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti, elaborato sulla base del metodo regolatorio contenuto nella delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 e del relativo allegato MTR, e dei successivi aggiornamenti effettuati dall’Autorità, con la deliberazione n. 57 del 3 marzo 2020 e con la determina n. 2 del 27 marzo 2020.
Il modello ha una duplice finalità: a) guidare i Comuni, nel ruolo che in molti casi rivestono di “Enti territorialmente competenti” (ETC), nella predisposizione dei Piani Economico Finanziari (PEF), supportandoli nel reperimento delle informazioni necessarie e nell’individuazione dei soggetti coinvolti nel processo; b) supportare i Comuni anche nei casi in cui non svolgano il ruolo di ETC, nella comprensione degli effetti dei parametri previsti dal MTR, parte dei quali di diretta competenza del Comune in quanto soggetto preposto alla determinazione delle tariffe da applicare alle diverse categorie di utenza.
Le soluzioni di calcolo adottate sono in linea generale condivise, pur non potendo escludersi diversi approcci su temi particolari, considerata la grande varietà di modelli gestionali in atto nei diversi territori. Il modello si attiene nel massimo grado possibile alle norme regolative indicate da ARERA nei provvedimenti sopra indicati e considera gli orientamenti espressi dalla stessa Autorità in seminari ed incontri svoltisi nei mesi scorsi.
Il Modello di simulazione dei costi efficienti del servizio rifiuti si struttura in due file excel: le Tavole di input e il Modello di calcolo vero e proprio. A questi si accompagna un Manuale d’uso che ne facilita l’utilizzo.
I file in questione sono disponibili per il download tramite un link che sarà inviato via mail, previa registrazione con compilazione di un form, nelle more della realizzazione di un sistema di distribuzione più efficiente tramite il sito IFEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, agevolazioni tariffe TARI

Con Deliberazione del 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/rif, Arera fornisce indicazioni volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19. In particolare, il provvedimento prevede – nell’ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati – alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio “chi inquina paga”, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività) e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche (in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti).
(Vedi Allegati).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, i nuovi interventi ARERA sulla determinazione dei costi del servizio

Il nuovo metodo regolatorio ha determinato la necessità per i Comuni di adeguarsi in tempi rapidi ad una regolamentazione basata su meccanismi di considerazione e di calcolo dei costi del servizio che segna un radicale cambio di passo. Con le nuove scadenze dettate dall’articolo 107,commi 4 e 5, del dl “CuraItalia” (dl 18/2020), il termine per la deliberazione delle tariffe Tari e Tari corrispettivo è stato prorogato al 30 giugno e i Comuni possono approvare per il 2020 le stesse tariffe del 2019. In questo caso possono rimandare l’adozione del PEF 2020 secondo il metodo MTR-ARERA entro il 31 dicembre 2020.
Dal quadro delineato dalla delibera n.443 sono sorte delle criticità applicative, che ANCI/IFEL (e altre associazioni rappresentative) hanno sottoposto ad ARERA. Dagli approfondimenti con l’Autorità sono scaturiti due atti:

  • la deliberazione 3 marzo 2020, n.57, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
  • la determinazione n. 02/DRIF/2020, del 27 marzo 2020, contenente “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”.

A tal riguardo, l’IFEL ha predisposto delle slide che rappresentano in maniera sintetica tutte le principali novità contenute nei provvedimenti sopra richiamati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Incentivi IMU e TARI

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 46_2020 – a seguito di richiesta di parere concernente l’interpretazione dell’art. 1, comma 1091 della legge di bilancio n. 145/2018, e in particolare l’individuazione del termine entro il quale l’Ente deve adottare il bilancio di previsione al fine di poter procedere all’erogazione dell’incentivo al personale – ha ribadito, secondo l’oramai consolidato orientamento in materia, che l’erogazione degli incentivi al personale previsti dall’art. 1 comma 1091 della L. n. 145/2018 è possibile solo per quei Comuni che abbiano rispettato il termine del 31 dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione.
La norma richiamata dispone espressamente che i comuni che abbiano approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 …”. Appare evidente dallo stesso tenore letterale della norma che la facoltà di erogare il trattamento accessorio anzidetto non sia riconosciuta indistintamente a favore di tutti i Comuni, bensì a favore dei soli Comuni che abbiano adottato il bilancio di previsione ed il consuntivo “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. Ammettere un’interpretazione estensiva dell’inciso normativo, tale da ricomprendere anche le ipotesi di approvazione del bilancio di previsione entro il diverso termine fissato con decreto ministeriale motivato significherebbe, infatti, frustrare lo spirito della norma, consentendo l’erogazione dell’incentivo da parte di tutti i Comuni che abbiano comunque approvato il bilancio, rispettando almeno uno dei due termini.

 

Segnalazioni ARERA a Parlamento e Governo

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nell’esercizio dei suoi poteri di segnalazione (ex articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481), ha inviato una segnalazione all’attenzione di Parlamento e Governo con la quale evidenzia l’opportunità di valutare le prime ipotesi di intervento normativo, al fine di contribuire a mitigare, per quanto possibile, la situazione di disagio e le eventuali criticità per i clienti finali di energia elettrica e gas naturale, nonché delle utenze finali del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti, urbani e assimilati, derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica COVID-19. L’Autorità ritiene opportuno avviare il superamento delle misure urgenti adottate nell’ultimo mese e valutare l’introduzione di nuovi strumenti di attenuazione delle criticità emergenti già a partire dalle prossime settimane, anche sulla base delle informazioni acquisite nell’ambito della sua continua attività di monitoraggio. Le misure emergenziali deliberate, pur necessarie per far fronte alle criticità per i consumatori e per talune imprese, non potranno tuttavia essere mantenute nel tempo in via strutturale; ciò causerebbe, infatti, una perdita di solidità economico-finanziaria per intere filiere settoriali, con ricadute negative, in ultima istanza, sui clienti/utenti dei servizi nei settori regolati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agevolazioni Tari a seguito emergenza da COVID-19

L’IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento in merito alla facoltà di disporre delle agevolazioni relative ai prelievi sui rifiuti (TARI e Tari corrispettivo) – anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID-19 – che presenta qualche specificità dovuta all’avvio della regolazione da parte di ARERA, nonché alle proroghe di scadenze intervenute con il D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale 2019) e con il recente D.L. n. 18/2020, c.d. Cura Italia.
L’IFEL ritiene possibile prevedere riduzioni per quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l’attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19. Ma tali riduzioni dovranno trovare copertura con risorse proprie del bilancio comunale (derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell’attività di contrasto dell’evasione su Tari su altre fonti di entrata, ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l’avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, come trasferimenti statali). Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, IFEL ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe e non anche nel regolamento (trattandosi di agevolazioni tariffarie episodiche da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinatele riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno d’imposta), che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020, in ossequio a quanto disposto dall’art.  107, comma 4, del DL n. 18/2020, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019.
Non pare, inoltre, rappresentare un impedimento alla previsione dell’approvazione di misure agevolative Tari (o tariffa corrispettiva) con delibera tariffaria, la circostanza che a normativa vigente il termine di approvazione dei regolamenti Tari 2020 sia ancora oggi fissato, dal D.L. n. 124/ 2019, al 30 aprile 2020, essendo termine sganciato dal termine di approvazione del bilancio e non oggetto di differimento al 30 giugno, a differenza delle delibere tariffarie (un’imperfezione del citato art. 107, comma 4,del dl 18, per ora non sanata), per effetto dell’identità dell’organo decidente (il Consiglio comunale) che potrà intervenire con misure non previste nel regolamento o in deroga al regolamento stesso, stante, come detto, l’eccezionalità delle misure stesse.
L’intervento agevolativo potrà essere articolato in due tempi:

  • stabilire sin da subito proroghe dei termini di pagamento per le categorie più colpite dalla chiusura forzata o dalla crisi economica;
  • successivamente, entro i termini previsti per la delibera di approvazione delle tariffe (a normativa “speciale” vigente, entro il 30 giugno p.v.), adottare misure agevolative sostanziali.

In tal modo, potranno risultare più chiari gli effettivi vincoli di bilancio, sulla base dei tempi e delle modalità della ripresa delle attività, della maggior conoscenza degli effetti delle misure via via adottate (attualmente la sospensione rate capitali dei mutui e la facoltà di utilizzo degli avanzi 2019), dei ristori che saranno prevedibilmente stanziati nel prossimo decreto legge sull’emergenza, nonché delle eventuali ulteriori misure di sostegno economico alle stesse attività più colpite dall’emergenza. Si segnala che l’Anci ha proposto un intervento normativo di semplificazione che renda possibile la determinazione di proroghe di termini di pagamento dei tributi locali attraverso deliberazioni della giunta comunale, in deroga ai regolamenti vigenti.
Infine, si ritiene che le eventuali riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione, senza necessità di riconoscerne l’applicabilità solo successivamente al 1° dicembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TARI, obblighi di Trasparenza: Nota di aggiornamento dell’IFEL

L’IFEL ha pubblicato una nota di aggiornamento delle tempistiche di applicazione delle prescrizioni contenute nella deliberazione n. 444 e nell’allegato Testo Integrato in materia di Trasparenza del servizio Rifiuti, che – in conseguenza dell’emergenza da COVID -19 – sono state differite da ARERA al 1° luglio 2020, per i gestori e i Comuni con una dimensione demografica maggiore di 5.000 abitanti, con la Delibera 2020 59/2020/R/com del 12 marzo scorso. I termini per l’applicazione delle disposizioni in ordine agli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all’utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani restano invece fissati al 1° gennaio 2021 per gestori e Comuni che hanno un bacino di popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Nella nota vengono descritti i principali adempimenti in materia di trasparenza del servizio rifiuti richiesti ai gestori del servizio integrato, ovvero a tutti i soggetti affidatari del servizio di raccolta e trasporto RT), di spazzamento e lavaggio strade (SL), di gestione tariffe e relazioni con gli utenti, incluso il Comune qualora esso gestisca la totalità o parte di tali servizi. La nota non fornisce, invece, un’interpretazione pedissequa delle prescrizioni dettate dall’Autorità, che potrà promanare solo da quest’ultima, in qualità di unica istituzione legittimata a fornire un’interpretazione autentica delle delibere in esame.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le nuove scadenze sulle tariffe rifiuti e sul PEF 2020

Pubblichiamo una breve presentazione sulle nuove scadenze di approvazione Tari e tariffa corrispettiva per il 2020 e del Piano economico finanziario 2020 in base a MTR ARERA, alla luce delle novità contenute nel decreto legge “cura Italia”, pubblicata da IFEL. I Comuni possono inoltre approvare per il 2020 le stesse tariffe del 2019 e, in questo caso, rimandare l’adozione del PEF 2020 secondo il metodo MTR-ARERA (entro il 31 dicembre 2020).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION