Linee guida Fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti – Anno 2020

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato sul proprio sito internet le “linee guida interpretative” per l’anno 2020 concernenti l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 per l’applicazione dei fabbisogni standard alla TARI. Quest’anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle importanti novità connesse all’avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario.

Il mancato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti da diritto ad una riduzione della tassa

Il mancato svolgimento in fatto del servizio di raccolta, nell’irrilevanza delle ragioni da cui è determinato, va, pertanto, correttamente sussunto nella fattispecie astratta di cui al comma 657 dell’art. 1 della I. n. 147 del 2013, e dà certamente diritto ad una riduzione quanto meno sino al 40%, o nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal più vicino punto di raccolta comunale. Lo ha sancito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19767/2020, accogliendo il ricorso di una società che aveva chiesto al Comune una riduzione del tributo in ragione della mancata effettuazione del servizio di raccolta nell’area in cui operava la società medesima. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo l’imposta dovuta nella misura ridotta del 15%, tenuto conto della mancata effettuazione del servizio di raccolta di rifiuti; la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, aveva invece rigettato il ricorso della società. I giudici di Cassazione hanno ricordato che la Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 10 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria. La tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente. Posto che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l’occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate. Quanto alla specifica riduzione del 40% di cui al comma 657, ritiene il Collegio che la stessa spetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione. Per zona, infatti, non può che intendersi un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un’area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito individuare, ponendone come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l’assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutiva. Non rileva, invece, che tale zona sia pubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cui insistono i locali o le aree soggette a tassazione un presupposto costitutivo dell’istituzione del servizio, salvo che eventuali limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l’espletamento. Irrilevante anche la sussistenza di una ipotesi di inadempimento contrattuale o extracontrattuale, e quindi di un elemento soggettivo (di colpa contrattuale o extracontrattuale) che renda la mancata erogazione soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nota IFEL sulle principali novità del MTR integrato con la delibera ARERA n. 238/2020

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento in merito alle ultime modifiche normative e ai provvedimenti dell’ARERA adottati con delibera ARERA n. 238 del 23 giugno 2020, recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

Autore: La redazioen PERK SOLUTION

Nota IFEL sulla TARI da applicare agli studi professionali

L’IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alle tariffe TARI da applicare alla categoria degli “studi professionali” per l’anno 2020. La nota ricorda come la normativa emergenziale accordi ai Comuni la possibilità di confermare per il 2020 le tariffe TARI adottate nel 2019 (ex articolo 107, co. 5 del D.L. n. 18/2020). Dall’altra, le disposizioni recate dall’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, prevedono l’istituzione, a decorrere dal 2020, della categoria, non prevista nel 2019, delle “banche, istituti di credito e studi professionali”. La contraddizione normativa che deriva dalla vigenza delle due norme pone dunque il problema di come considerare nell’anno 2020 la categoria degli studi professionali nel caso di provvisoria conferma delle tariffe 2019. Secondo IFEL, non si ritiene illegittimo per i Comuni procedere nel senso di far prevalere la possibilità concessa dalla normativa di emergenza (articolo 107, co. 5 del D.L. n. 18/2020), adottando pertanto la conferma in blocco delle tariffe 2019, ivi inclusa quella relativa alla categoria “uffici, agenzie, studi professionali”. Altra soluzione alternativa consiste nell’accompagnare la provvisoria conferma delle tariffe 2019 con l’immediato adeguamento delle tariffe degli studi professionali, in maniera coerente con quanto stabilito dal Dl 124/2019, applicando pertanto a tale categoria le tariffe vigenti nel 2019 con riferimento alla categoria “banche ed istituti di credito”. Quest’ultima ipotesi appare tanto più preferibile in considerazione dell’esigenza ampiamente diffusa di riconoscere misure agevolative, anche in regime di provvisoria conferma delle tariffe 2019, in favore delle utenze (domestiche e non domestiche), facendo ricorso alla facoltà di cui al comma 660 della legge n. 147/2013, anche tenendo a mente le riduzioni COVID-19 prospettate dall’ARERA con la deliberazione n. 158 del 5 maggio scorso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Validazione Piani Economici Finanziari Tassa Rifiuti da parte dell’Organo di revisione

In risposta ad un quesito posto da ANCI Lombardia in data 27 luglio 2020, l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) – Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati ha comunicato di aver fornito un riscontro positivo alla possibilità di “considerare l’organo di revisione del Comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale ai sensi della Delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell’organo di revisione alla validazione dei PEF”.
In conseguenza di questo parere, si ritiene che i Comuni che non siano nelle condizioni di avvalersi di altre soluzioni, descritte dalle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 57/2020, possano trasmettere all’Autorità, a titolo di validazione, il parere che l’organo di revisione dell’ente deve necessariamente esprimere sulla delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario della tassa/tariffa rifiuti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, differimento termini trasmissione a CSEA della richiesta di anticipazione finanziaria

Con Deliberazione 28 luglio 2020 n. 299/2020/R/rif l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – al fine di rendere coerenti le tempistiche relative all’accesso agli strumenti di copertura dell’esposizione finanziaria con la modifica ai termini per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali e, quindi, anche degli atti deliberativi in materia di TARI apportate in sede di conversione del D.L. n. 34/2020 – ha ritenuto necessario apportare modifiche alla deliberazione 238/2020/R/RIF posticipando al 30 novembre 2020 (in luogo del 30 settembre) il termine, di cui al comma 4.4 della citata deliberazione, per la trasmissione alla CSEA della richiesta di anticipazione finanziaria da parte degli Enti territorialmente competenti. Conseguentemente risulta adeguato il termine del 31 ottobre 2020, previsto per l’erogazione ai gestori beneficiari degli importi oggetto di anticipazione, ovvero “entro il mese successivo alla ricezione da parte di CSEA della richiesta di anticipazione”.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La TARI è dovuta anche per i depositi delle strutture ricettive

Vanno assoggettati alla TARI, ai sensi dell’art. 62 del d. Igs. 16 novembre 1993, n. 507, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, che concorrano all’esercizio dell’impresa, e vanno conseguentemente riguardati come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 23 giugno 2020, n. 12301,
Spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza delle condizioni per le quali determinate superfici avrebbero diritto ad una riduzione dell’imposizione. Il contribuente, quindi, deve dare dimostrazione che, in relazione all’anno di imposizione, la specifica destinazione aziendale impressa ai depositi comporti una capacità produttiva di rifiuti, diversa (e minore) rispetto alle altre aree operative occupate dalla azienda alberghiera; e, comunque, dar conto della applicazione della tariffa meno onerosa con puntuale e congruo riferimento alle categorie o sottocategorie della normativa secondaria deliberata dall’Ente impositore.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TARI, più flessibilità per Comuni e operatore per considerare gli effetti dell’emergenza

ARERA, nel confermare l’impianto di regole adottato lo scorso ottobre in materia di TARI, con la nuova delibera 238/2020/R/rif introduce elementi di flessibilità nel settore dei rifiuti, a cui gli Enti territorialmente competenti (ETC) possono far ricorso per favorire l’uscita dalla fase di emergenza dovuta alla pandemia da Coronavirus, garantendo la continuità di un servizio essenziale. La TARI, dunque, potrà essere calcolata tenendo conto della particolarità dell’anno in corso e delle condizioni determinate dal Covid sulle attività produttive. Gli Enti territorialmente competenti, nel definire le entrate tariffarie in applicazione delle regole previste dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), potranno considerare anche specifiche componenti previsionali che consentono di tener conto degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno 2020, dovuti alla gestione dell’emergenza (connesse ad esempio alle modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti dai soggetti in quarantena), anche dando la possibilità di attivare forme di copertura a favore delle agevolazioni eventualmente previste per le utenze domestiche disagiate. Gli ETC che abbiano applicato una riduzione dei corrispettivi variabili, a sostegno delle utenze non-domestiche (delibera ARERA 158/2020), potranno richiedere un’anticipazione finanziaria alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), per un importo corrispondente al minor gettito registrato per l’anno 2020. L’importo potrà essere recuperato in tariffa nelle tre annualità successive. La parte finale della delibera è dedicata proprio alle modalità di accesso al Conto Covid che l’Autorità ha istituito presso CSEA, per compensare gli impatti finanziari che l’emergenza ha avuto sul sistema dei servizi pubblici energetici e ambientali. Al Conto possono accedere – con una richiesta dell’anticipazione finanziaria da presentare entro il 30 settembre 2020 – tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano applicato il Metodo Tariffario Rifiuti, indicando i gestori beneficiari delle richieste e gli elementi di continuità del servizio che ne hanno determinato l’esigenza. Per gli ETC che non intendano avvalersi di queste disposizioni, restano valide le eventuali determinazioni già assunte in materia di MTR e restano confermati i procedimenti finalizzati all’adozione delle determinazioni nei termini previsti dalla normativa vigente.
Per supportare gli operatori e gli enti competenti e per chiarire ulteriormente gli aspetti applicativi del MTR, ARERA ha pubblicato nel proprio sito una nuova sezione di FAQ.

Trasparenza servizio rifiuti: dal 1° luglio le nuove regole ARERA

Dal 1° luglio prossimo i gestori del servizio rifiuti che servono territori con una popolazione residente totale superiore a 5.000 abitanti e i Comuni con oltre 5.000 abitanti che gestiscono in economia il servizio rifiuti o uno dei servizi tra il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, il servizio di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, dovranno attuare le disposizioni in materia di trasparenza del servizio rifiuti previste da ARERA con la delibera 31 ottobre 2019 N. 444/2019/R/rif, successivamente modificata (limitatamente ai termini temporali) dalla delibera 12 marzo 2020 59/2020/R/com.
Per i gestori con bacini territoriali con meno di 5.000 abitanti (e quindi anche per i Comuni di minori dimensioni che gestiscono tali servizi in economia) il TITR si applicherà invece dal 1° gennaio 2021.
Dal punto di vista operativo, ricordiamo che il Testo Integrato in materia di Trasparenza del servizio Rifiuti individua puntualmente gli elementi informativi minimi che devono essere resi disponibili a tutti gli utenti (cioè a tutte le utenze domestiche e non domestiche tenute al pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva) attraverso:
– il sito internet del gestore del servizio integrato rifiuti (ovvero di ogni soggetto che eroga il servizio, ciascuno per la parte di propria competenza, incluso il Comune);
– i documenti di riscossione (avviso di pagamento / fattura);
– le comunicazioni (anche individuali) agli utenti, trasmesse con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di variazioni di rilievo delle condizioni di erogazione del servizio.
A tal riguardo, l’IFEL ha messo a disposizione degli Enti la seguente documentazione: