TARI, Fabbisogni standard Anno 2022: Aggiornamento delle Linee Guida

Il Dipartimento delle Finanze pubblica, come di consueto, l’aggiornamento delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 – Anno 2022” per supportare gli enti locali che nel 2022 si misureranno con l’applicazione dei fabbisogni standard alla TARI.
Il documento ha la finalità di inquadrare il contesto applicativo dei provvedimenti in esame e facilitarne l’attuazione da parte dei comuni per la predisposizione dei piani finanziari relativi al quadriennio 2022-2025. Nel caso in cui gli enti locali abbiano già approvato le tariffe della TARI, in assenza della pubblicazione delle presenti linee guida, potranno intervenire successivamente e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard.
Le linee guida forniscono indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le nuove componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2021 e approvato dalla CTFS in data 30 settembre 2021.
Il riferimento al nuovo impianto metodologico di determinazione dei fabbisogni standard e all’aggiornamento dei dati prescinde dal suo utilizzo ai fini della determinazione della componente perequativa del Fondo di solidarietà comunale (FSC), stante anche la neutralizzazione degli effetti perequativi generati dai fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti rispetto alla capacità fiscale TARI.

Vedi:

Incentivi IMU e TARI anche in caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2021/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 78/2021/QMIG, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale la locuzione entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 contenuta nell’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’interno (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge. La Sezione Autonomie ritiene possibile, quindi, erogare i compensi incentivanti correlati all’attività di accertamento IMU e TARI anche laddove l’approvazione del bilancio o del rendiconto sia avvenuta entro i termini prorogati dal Ministero dell’interno o dal legislatore.
La questione in esame è stata in più occasioni portata all’attenzione della magistratura contabile, che si è espressa concordemente, ritenendo che il termine per l’approvazione del bilancio a cui la ridetta norma fa riferimento è quello del 31 dicembre dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 151, c. 1, d.lgs. n. 267/2000, a prescindere da eventuali proroghe (SRC Emilia Romagna, n. 52/2019/PAR; SRC Lombardia n. 412/2019/PAR e nn. 40 e 113/2020/PAR; SRC Toscana, n. 46/2020/PAR; SRC Abruzzo, n. 120/2020/PAR; SRC Piemonte nn. 92 e 96/2021/PAR). Nella maggior parte dei casi, i quesiti proposti alle Sezioni regionali erano formulati con riferimento al termine prorogato con decreto ministeriale di cui all’art. 151 TUEL. Con riferimento ai termini di approvazione del rendiconto, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 113/2020, ha ritenuto, invece, privo di senso logico correlare gli incentivi all’approvazione del rendiconto esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile fissato ex art. 151, comma 7, TUEL. Ciò anche in considerazione del fatto che l’approvazione del rendiconto oltre il termine fissato dal TUEL, ma entro il termine per legge differito, non altera i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, né produce alcun effetto sull’avvenuta attività di riscossione da parte del personale che, avendo raggiunto l’obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato entro il 31 dicembre.
La Sez. Autonomie condivide il ragionamento della Sez. Liguria, secondo il quale lo spirito della norma è quello di premiare l’effettivo incremento di accertamenti e incassi da IMU e TARI, e quindi ciò che rileva ai fini della corretta applicazione della disposizione in esame è che la destinazione del maggior gettito (da incassare, oltre che da accertare) avvenga nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di finanza pubblica deducibile da idonea programmazione, della corretta e preventiva determinazione degli obiettivi (che trovano fonte nei documenti annuali di perfomance organizzativa e individuale), della destinazione dei soli maggiori incassi (o meglio, di una percentuale di essi) al trattamento accessorio e, infine, della liquidazione sulla base di entrate certe risultanti dall’approvazione del rendiconto del precedente esercizio finanziario.
Per quanto riguarda i termini di approvazione dei termini di rendiconto, appare incongruo correlare gli incentivi all’approvazione del rendiconto esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile fissato ex art. 151, co. 7, TUEL. Ciò anche in considerazione del fatto che l’approvazione del rendiconto oltre il termine fissato dal d.lgs. n. 267/2000, ma entro il termine per legge differito, non altera i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, né produce alcun effetto sull’avvenuta attività di riscossione da parte del personale che, avendo raggiunto l’obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TARI, dall’ANCI la richiesta di proroga al 30 aprile per l’adozione delle tariffe e dei regolamenti

“La Commissione Finanze del Senato approvi l’emendamento dell’Anci sulla votazione delle delibere Tari al 30 aprile 2022 in modo separato dal bilancio di previsione che rappresenta anche il termine tassativo per l’adozione delle tariffe e dei regolamenti della Tari. Questi provvedimenti sono condizionati dall’approvazione o dalla presa d’atto dei piani economico-finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (PEF) che risultano particolarmente complessi”.
E’ l’appello lanciato da Alessandro Canelli, sindaco di Novara, delegato alla Finanza locale e presidente Ifel alla commissione di Palazzo Madama che sta votando le misure inserite nel cd ‘pacchetto fiscale’.
La proposta permette di disgiungere stabilmente, a decorrere dal 2022, il termine per PEF/tariffe/regolamenti Tari e Tari corrispettivo, fissandolo al 30 aprile di ciascun anno, in modo compatibile sia con la gestione del prelievo che con le complesse attività connesse all’aggiornamento del PEF sulla base dei criteri determinati dall’ARERA. A tale proposito Canelli ricorda come le complessità di formulazione dei PEF sono accentuate dall’entrata in vigore, dal 2020, del metodo ARERA, che comporta rilevanti esigenze di acquisizione di documentazione certificata da parte degli enti di governo degli ambiti ottimali (ATO) o dei Comuni.
“Queste esigenze, insieme alle modifiche che provengono dalle deliberazioni ARERA consigliano di determinare in modo stabile un termine specifico per le deliberazioni riguardanti il prelievo sui rifiuti”. Va poi ricordato “che solo il 4 novembre scorso Arera ha definito gli aspetti che mancavano per la compilazione del PEF, nello specifico il tool di calcolo ed i parametri per il tasso di remunerazione del capitale”, osserva il delegato Anci.

ARERA, Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)

Con deliberazione n. 459/2021 l’Autorità di Regolazione per Energia e Ambiente (ARERA) ha proceduto alla determinazione di taluni valori monetari e finanziari in continuità con quanto già disposto dal MTR, da utilizzarsi per la quantificazione dei costi riconosciuti di cui all’Articolo 7 del MTR-2, individuando:
– il valore del tasso di inflazione programmata, 𝑟𝑝𝑖𝑎, per la determinazione del parametro 𝜌𝑎 relativo al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie; –
i deflatori da considerare per il calcolo del valore delle immobilizzazioni;
– il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito netto, nelle more della conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 380/2020/R/COM, da assoggettare a successivo conguaglio sulla base del tasso di remunerazione fissato dall’Autorità in esito al suddetto procedimento;
– conseguentemente i valori provvisori del tasso di remunerazione del capitale investito netto 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑅𝐼𝐷,𝑎, e del parametro 𝐾𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 , per la remunerazione (𝑅𝐿𝐼𝐶,𝑎) delle immobilizzazioni in corso, 𝐿𝐼𝐶𝑎, anche essi assoggettati a successivo conguaglio.
Viene rinviato a successivo provvedimento la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito associato alle attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, come definiti al comma 1.1 del MTR-2, da adottare in coerenza con le scadenze previste dagli adempimenti regolatori e in esito al procedimento avviato con deliberazione 380/2020/R/COM.

Incentivi recupero evasione IMU TARI, rilevanza termini di approvazione del bilancio e del rendiconto

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 78/2021, ha ritenuto sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 17, comma 31, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, la seguente questione di massima ai fini dell’adozione di una pronuncia di orientamento generale: “se la locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo contenuta all’art. 1, c. 1091 della legge n. 145/2018 debba intendersi riferita, per il bilancio di previsione, al termine del 31 dicembre dell’anno precedente (ex art. 151, c.1, TUEL) e, per il rendiconto, a quello del 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (ex artt. 151, c.1, e 227, c.2, TUEL) ovvero se questa possa intendersi riferita anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze (ai sensi dell’art. 151, c.1, ultimo periodo TUEL) e, per il rendiconto, con legge”.
La possibilità di destinare, ai sensi dell’art. 1, comma 1091 della legge n. 145/2018, quota parte del maggior gettito IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente è espressamente condizionata all’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La questione interpretativa richiede di scrutinare se questa condizione possa ritenersi soddisfatta nel solo caso in cui il bilancio di previsione sia stato deliberato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento (come prevede l’art. 151, c.1, TUEL) ovvero anche ove il bilancio di previsione sia stato approvato entro il diverso termine prorogato da specifiche disposizioni normative o con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, c.1, ultimo periodo, TUEL.
La questione in esame è stata in più occasioni portata all’attenzione della magistratura contabile, che si è espressa concordemente, ritenendo che il termine per l’approvazione del bilancio a cui la ridetta norma fa riferimento è quello del 31 dicembre dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 151, c. 1, d.lgs. n. 267/2000, a prescindere da eventuali proroghe (SRC Emilia Romagna, n. 52/2019/PAR; SRC Lombardia n. 412/2019/PAR e nn. 40 e 113/2020/PAR; SRC Toscana, n. 46/2020/PAR; SRC Abruzzo, n. 120/2020/PAR; SRC Piemonte nn. 92 e 96/2021/PAR). Nella maggior parte dei casi, i quesiti proposti alle Sezioni regionali erano formulati con riferimento al termine prorogato con decreto ministeriale di cui all’art. 151 TUEL; tuttavia, l’interpretazione è stata ribadita anche con riferimento alla proroga del termine operata con legge (es., nel caso della legislazione emergenziale relativa all’epidemia da Covid-19, cfr. SRC Abruzzo, n. 120/2020/PAR).
Con riferimento al termine rilevante per l’approvazione del bilancio di previsione, il Collegio ritiene possibile una differente interpretazione ai fini dell’applicazione dell’art. 1, c. 1091, l. n. 145/2018. In primo luogo, a parere della Sezione, andrebbe valorizzato il fatto che l’art. 1, c. 1091, opera un rinvio generico ai termini stabiliti dal TUEL che, per esplicita previsione dello stesso Testo unico, per quanto riguarda il bilancio di previsione possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. In altre parole, lo stesso art. 151, c.1, TUEL, nel fissare per il bilancio di previsione il termine ordinario di approvazione al 31 dicembre, contestualmente prevede la possibilità che questo possa essere differito al ricorrere di giustificate ragioni. Considerare che l’art. 1, c. 1091, si riferisca esclusivamente al termine del 31 dicembre implicherebbe sostenere che esso operi un rinvio alla sola prima parte dell’art. 151, c. 1, TUEL, mentre il Collegio reputa che il rinvio in esame debba ritenersi esteso anche ai termini stabiliti dagli eventuali decreti ministeriali di proroga dei termini stessi.
La destinazione del maggior gettito al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate o al riconoscimento di trattamento accessorio avviene sulla base dei dati risultanti dal conto consuntivo relativo all’esercizio precedente (e, quindi, necessariamente, in un momento successivo alla chiusura finanziaria della gestione e rispetto all’approvazione del relativo rendiconto, consentendo di poter valutare se gli obiettivi di incremento di accertamenti e riscossioni di IMU e TARI siano stati effettivamente raggiunti). Per la Sezione, considerare come termini rilevanti di approvazione dei documenti contabili unicamente quelli “ordinari” si rischia di vanificare le particolari e spesso eccezionali esigenze poste alla base del loro differimento.

Arera, Pubblicata la versione preview del file TOOLMTR-2

L’Autorità rende disponibile una versione preview del file TOOLMTR-2 per fornire un’occasione di verifica della modulistica che dovrà essere elaborata dagli Enti territorialmente competenti ai fini della predisposizione tariffaria prevista all’art. 2 della deliberazione 363/2021/R/rif.

In un’ottica di semplificazione e di minimizzazione degli oneri amministrativi, viene presentata una versione – in fase di test- degli schemi di raccolta dei dati tariffari da trasmettere all’Autorità e di un tool di calcolo per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento ai fini della predisposizione delle proposte tariffarie.

Lo strumento di raccolta dati/tool di calcolo è suddiviso in:

  • dati di input necessari al calcolo della predisposizione tariffaria ai sensi del MTR-2 (fogli di colore arancio);
  • fogli di calcolo intermedi (fogli di colore verde);
  • dati di output PEF (fogli di colore blu).

Ai fini dell’elaborazione della versione definitiva del file TOOLMTR-2, i soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità eventuali contributi e osservazioni tramite posta elettronica (all’indirizzo protocollo@pec.arera.it e, in copia, all’indirizzo regolazione-rifiuti@arera.it), indicando nell’oggetto “Contributi sul file TOOLMTR-2_preview”, entro l’11 ottobre 2021.

 

Cassazione, TARI: presupposto del tributo

Come è noto, la TA.RI. ha sostituito, con decorrenza dall’i gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di T.A.R.S.U. e, successivamente, di T.I.A. e T.A.R.E.S.), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria. L’imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. La tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta – sebbene istituito ed attivato nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente comporta non già l’esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto ma in misura ridotta. Va pertanto ribadito che la TA.RI. è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione all’espletamento da parte dell’ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da tale servizio riceve un beneficio, e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, per cui “sarebbe (…) contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione (Vedi Cass. n. 21508 del 2005). Posto che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l’occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate.
Anche la TA.RI., come la TARSU, è pertanto caratterizzata, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che la disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica; i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata, ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, avendo il tributo la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (v. in tema di TARSU Corte Cost. n. 238 del 2009, richiamata da Cass. n. 7647 e n. 1981 del 2018). Il regime delle riduzioni o esenzioni di natura agevolativa, previste dai commi 659 e 660 dell’art. 1 della L. n. 147 del 2013, le quali, innanzitutto, sono meramente eventuali, e quindi subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale, che ne condiziona l’an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l’introduzione come possibile, ma non dovuta. Inoltre, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall’ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l’attribuzione.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 28/04/2021 n. 11130, accogliendo il ricorso di un Comune, avverso la sentenza della CTR. Nel caso di specie, per i giudici di Cassazione è di tutta evidenza che il mancato utilizzo dei locali da parte della contribuente, come accertato dai consulenti, sia legato ad un dato soggettivo che non solo è irrilevante ai fini dell’applicazione del tributo ma, per di più, è circostanza che non è stata neppure comunicata all’Amministrazione comunale per il tramite di una preventiva domanda corredata dalla documentazione necessaria, come normativamente previsto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ristori minori entrate IMU per i soggetti non residenti titolari di pensione

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 2 luglio 2021, informa che è stato firmato il 24 giugno 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto in favore dei comuni del fondo di cui all’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n.178». Il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il decreto prevede il riparto in favore dei comuni di risorse per l’ammontare di 8.758.232,84 euro, destinate a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’imposta municipale propria nella misura della metà e della tassa sui rifiuti avente natura di tributo o della tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, in misura ridotta di due terzi, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, come previsto dall’articolo 1, comma 48, della citata legge n.178 del 2020.
Il ristoro delle minori entrate di spettanza comunale è stato stimato sulla base delle informazioni desumibili dalla Banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze che integra i dati catastali con altri dati di natura fiscale tra cui gli importi dei versamenti IMU (deleghe mod. F24). Ai fini della determinazione del riparto sono stati selezionati in primo luogo i dati disponibili per il Dipartimento delle Finanze, relativi agli immobili a uso abitativo posseduti da soggetti (italiani) non residenti che fruiscono di una pensione in regime di convenzione internazionale, escludendo le abitazioni che risultano locate o concesse in comodato. In caso di possesso di più abitazioni è stato considerato come parzialmente esente l’immobile con maggiore base imponibile ai fini IMU, considerato che l’agevolazione riguarda una sola abitazione. L’impatto dell’esenzione è stato poi valutato considerando le aliquote al momento vigenti in ciascun comune alla base imponibile degli immobili agevolati, come sopra individuati.

Allegato A – Riparto ristoro per ciascun comune
Allegato B – Nota Metodologica

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Via libera dal Cdm al decreto che differisce al 31 luglio i termini della Tari

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 giugno 2021, ha approvato un decreto-legge (Testo bozza DL) che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.
Il provvedimento rinvia al 31 agosto i termini di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e differisce al 31 luglio prossimo il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della Tari.
Inoltre sono stanziate significative risorse, superiori al miliardo di euro, volte ad attenuare l’aumento delle tariffe elettriche determinato da ARERA in conseguenza dell’incremento dei prezzi delle materie prime per il trimestre luglio-settembre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Tariffe e regolamenti Tari al 31 luglio per i soli Comuni con FAL

L’ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2021 – prevista dall’art. 52, comma 2 del DL 73/2021, per i soli Comuni  che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e che siano potenzialmente esposti alle conseguenze della sentenza Corte Costituzionale n. 80/2021 – porta con sé anche la collegata scadenza per la deliberazione delle tariffe, aliquote e regolamenti tributari dei Comuni, in applicazione delle ordinarie norme che regolano tali termini (art. 1, co. 169, legge 296/2006 e art. 53, co. 16, legge n. 388/2000). Per tutti gli altri enti si applica la regola “speciale”, prevista dall’art. 30, comma 5, del dl 41/2021 (“Sostegni”) che fissa il termine – autonomo rispetto a quelle del bilancio di previsione – del 30 giugno 2021. Lo precisa IFEL in una nota a seguito di numerose richieste di chiarimenti inviate dai Comuni. A tal riguardo, l’ANCI sta richiedendo l’ulteriore e generalizzata proroga al 31 luglio p.v. del termine speciale di cui al citato art. 30 del dl 41/2021. Il relativo emendamento al DL 73/2021 interverrebbe successivamente alla fine di giugno e non è attualmente possibile confidare nell’approvazione della norma.
In merito all’utilizzo delle risorse previste dall’art. 6 del DL 73 per il finanziamento delle agevolazioni TARI 2021, utenze non domestiche, ovvero per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, IFEL ritiene ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive. Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell’agevolazione, oppure chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso.
Infine, IFEL segnala l’opportunità di utilizzo con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze domestiche di una quota, liberamente determinabile dall’ente, dell’assegnazione del “fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso DL 73/2021, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il “sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. L’espressione “utenze domestiche” – anche in questo caso per concorde orientamento del Tavolo art. 106 – può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti.