TARI – Fabbisogni standard: Aggiornate le linee guida

Pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni“.

Il documento, predisposto con la collaborazione di IFEL e di Sogei S.p.A., ha la finalità di inquadrare il contesto applicativo dei provvedimenti in esame e facilitarne l’attuazione da parte dei comuni per l’eventuale revisione dei piani finanziari relativi al 2025. Nel caso in cui gli enti locali abbiano già approvato le tariffe della TARI, in assenza della pubblicazione delle presenti linee guida, possono intervenire successivamente e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

Nel documento si forniscono le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2024 e approvato dalla CTFS in data 17 settembre 2024. Come già in passato, il riferimento al nuovo impianto metodologico di determinazione dei fabbisogni standard e all’aggiornamento dei dati prescinde dal suo utilizzo ai fini della determinazione della componente perequativa del Fondo di solidarietà comunale (FSC), stante anche la neutralizzazione degli effetti perequativi generati dai fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti rispetto alla capacità fiscale TARI.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:
• il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
• le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Le componenti perequative Tari vanno versate sulle somme incassate

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con due delibere fotocopia, la n. 4 e 5 del 22 gennaio 2025, ha evidenziato che “le componenti perequative istituite da ARERA con delibera n.386/2023 debbano essere riversate a CSEA sulla base delle somme effettivamente incassate dal Comune e non sulla base delle somme accertate”.

Nello specifico i due comuni istanti hanno chiesto alla Sezione:

  • se è legittimo considerare il valore incassato a titolo di componenti perequative TARI per ciascuna utenza quale somma complessiva da riversare a CSEA scongiurando così la circostanza in cui il Comune si troverebbe ad anticipare, sia in termini di competenza che in termini di cassa, somme in favore di CSEA senza avere la certezza dell’integrale copertura delle stesse in considerazione dell’incidenza della dubbia esigibilità di una quota parte delle entrate richieste ai fini TARI e delle possibili variazioni diminutive dei valori “bollettati”, e quindi accertati, per effetto delle variazioni che potrebbero essere dichiarate da parte dei contribuenti (come consentito dal Legislatore) fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’emissione dei titoli di incasso TARI, quindi successivamente al termine del 15 marzo per il versamento a CSEA da parte dei comuni;
  • se, anche in conseguenza del criterio di contabilizzazione appena proposto, l’imputazione delle somme registrate in entrata del bilancio comunale e derivanti dall’applicazione delle componenti perequative TARI debba avvenire tra le entrate di parte corrente del titolo terzo oppure tra le entrate in partite di giro pur, in questa ultima ipotesi, non trovando esatta corrispondenza tra entrata e spesa in quanto il Comune si troverebbe ad impegnare e pagare in spesa una somma che potrebbe, seppur per una quota minima, non trovare mai opportuna copertura tra le scritture di cassa in entrata corrispondenti.

La Sezione rileva come la corresponsione della componente perequativa che, a differenza del TEFA, non rappresenta una maggiorazione della TARI, bensì una voce di entrata aggiuntiva a copertura dei costi individuati nella delibera ARERA n.386/23, caratterizzi l’oggetto di un rapporto obbligatorio il quale, secondo le ordinarie regole civilistiche, implica la relazione tra due soggetti, di cui uno, il soggetto attivo creditore, individuato da ARERA nella CSEA e l’altro, il soggetto passivo debitore, rappresentato dal titolare dell’utenza. L’adempimento dell’obbligazione resta in capo al soggetto passivo, titolare dell’utenza, che tuttavia, secondo uno schema semplificatorio, estingue la predetta obbligazione con il pagamento al Comune della TARI presuntiva o puntuale, corrispondendo un importo maggiorato dalla componente perequativa.

In ogni caso, indipendentemente dalla natura giuridica attribuita alle componenti perequative in questione, soggetto passivo resta comunque il titolare dell’utenza finale. Il Comune è infatti estraneo al rapporto, per cui, in assenza di specifiche disposizioni che obblighino il Comune ad effettuare il pagamento in favore del creditore oppure, optando per la natura tributaria, di previsioni di legge che espressamente qualifichino il Comune come sostituto o responsabile d’imposta, non si rinviene il fondamento giuridico per esigere dallo stesso il pagamento in luogo del debitore originario.

Le componenti perequative presentano analogie con la TEFA contributo di natura tributaria di spettanza della Provincia per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente. In questo caso il contributo viene versato alla Provincia, al netto della commissione spettante al Comune, sulla base delle somme effettivamente riscosse.

Ad avviso del Collegio, i Comuni non sono né i beneficiari, né i debitori delle prestazioni oggetto delle componenti perequative istituite da ARERA, e in assenza di specifiche disposizioni normative, debbano effettuare il riversamento a CSEA delle somme effettivamente riscosse. Sarebbe tuttavia opportuno che, come per il TEFA, anche per le componenti perequative venisse istituito apposito codice tributo, evitando di far confluire le somme nel bilancio dei Comuni.

Infine, richiamando una nota del Mef (RGS-SIOPE) del 1° luglio 2024, la Corte afferma che queste entrate, poiché non vanno a modificare il patrimonio dell’ente, ma rappresentano semplicemente un flusso di cassa che transita nel bilancio comunale, devono risultare neutre nel bilancio stesso e, di conseguenza, devono essere imputate alle partite di giro.

 

La redazione PERK SOLUTION

Regime IVA delle componenti perequative TARI

L’Agenzia delle entrata, con la risposta n. 245/2024, fornisce chiarimenti sul regime IVA applicabile alle componenti perequative introdotte dalla Delibera ARERA 386/2023/R/RIF, quali voci di costo che  si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

L’Agenzia ritiene che le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell’importo dovuto per la TARI sono fuori campo IVA. Diversamente, le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell’importo dovuto, assumono rilevanza ai fini IVA in quanto, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, concorrono alla determinazione dell’unitaria base imponibile IVA della tariffa puntuale (o corrispettiva) sui rifiuti.

Si tratta in particolare della componente UR1a, inizialmente pari a 0,10 euro/utenza, finalizzata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e della componente UR2a, inizialmente pari a 1,50 euro/utenza, destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, come ad esempio la sospensione dei termini di pagamento della TARI e gli interventi straordinari di rimozione e smaltimento dei rifiuti, accumulati in seguito a alluvioni o terremoti.

I relativi importi sono suscettibili di essere aggiornati annualmente da ARERA in base all’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati, dei rifiuti volontariamente raccolti e delle effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi. Si tratta, dunque, di componenti inscindibilmente connesse alla tariffa (TARI e TARIP) di cui costituiscono una maggiorazione, in quanto, sia pure indirettamente, i relativi importi sono destinati a soddisfare gli specifici, ancorché diversificati, interessi dei soggetti che partecipano in quanto utenti al settore della gestione dei rifiuti e che contribuiscono ai relativi costi mediante il pagamento della citata tariffa (TARI e TARIP). In altri termini, avendo riguardo alle finalità in vista delle quali dette componenti sono dovute, i relativi importi debbano considerarsi unitariamente alla tariffa di riferimento. Da ciò consegue che, ai fini del trattamento fiscale applicabile ai fini IVA, dette componenti devono considerarsi ‘attratte ‘ alla tariffa di cui costituiscono una maggiorazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Componenti perequative tari: apertura del portale DataEntry Rifiuti per l’invio delle dichiarazioni alla CSEA

Con la Circolare n. 59/2024/RIF, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) comunica che è attivo il portale “DataEntry Rifiuti” attraverso il quale, i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e le Autorità di sistema portuale, ovvero i soggetti da queste ultime individuati, potranno ottemperare agli adempimenti nei confronti della CSEA disposti dall’art. 6 dell’allegato A alla Delibera ARERA 386/2023/R/rif.

Con la suddetta deliberazione Arera ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2024, le seguenti componenti perequative per il settore rifiuti, espresse in euro/utenza per anno, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

  • componente perequativa UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  • componente perequativa UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Le componenti perequative UR1 e UR2, alimentano, rispettivamente, il Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (Conto UR1) e il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (Conto UR2), istituiti da ARERA presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA).

Entro il termine del 31 gennaio 2025, gli operatori del settore rifiuti dovranno comunicare i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti perequative UR1 e UR2 di competenza 2024 (e successivamente di competenza dell’anno “a-1”), nonché degli eventuali costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (𝐶𝑆𝑀) di competenza 2023 (e successivamente di competenza dell’anno “a-2”), opportunamente validati dall’Ente territorialmente competente sulla base delle istanze ricevute entro il 31 ottobre 2024 (e successivamente entro il 31 ottobre dell’anno “a-1”) e dallo stesso trasmessi al Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro il 30 novembre 2024 (e successivamente entro il 30 novembre dell’anno “a-1”).

Nelle dichiarazioni deve essere indicato il numero di utenze per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell’anno di riferimento (c.d. “anno fatturazione”), indipendentemente dai relativi incassi.

A seguito dell’invio delle dichiarazioni, si genereranno degli importi da versare (a debito) oppure da ricevere (a credito) alla/dalla CSEA.

Gli importi a debito derivanti dalle dichiarazioni in scadenza al 31 gennaio dell’anno “a” dovranno essere versati dagli Operatori alla CSEA entro il 15 marzo dello stesso anno “a” tramite la piattaforma PagoPA, generando i relativi IUV all’interno del DataEntry Rifiuti.

Gli importi a credito derivanti dalle dichiarazioni in scadenza al 31 gennaio dell’anno “a” verranno erogati dalla CSEA agli Operatori entro il 31 maggio dello stesso anno “a” sull’IBAN che gli Operatori avranno indicato all’interno dell’Anagrafica Operatori CSEA.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento IVA applicabile alla TARI corrispettivo e alle nuove componenti perequative UR1a e UR2a

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 183/2024 ha chiarito che le due componenti perequative oggetto della delibera ARERA del 3 agosto 2023, n.
386 concorrano alla determinazione dell’unitaria base imponibile IVA della TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da assoggettare all’aliquota IVA del 10 per cento.

La società istante, che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, afferma di emettere nei confronti degli utenti del servizio le fatture applicative della Tari corrispettivo, con applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, nella percentuale del 10%, come previsto dal Decreto Iva. La Società riferisce che con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in seguito, ”ARERA”) del 3 agosto 2023, n. 386 (386/2023/R/Rif) sono stati istituiti dei sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, con la previsione che dal 1° gennaio 2024 si devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative (UR1a e UR2a) applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione. La società ha richiesto chiarimenti sull’opportunità di applicare l’Iva a tali componenti.

L’Agenzia evidenzia che aa Deliberazione 386/2023/R/Rif nulla dispone sulla natura giuridica delle nuove voci di entrata legate alla TARI. Si limita solo a specificare che:
1. ”…tali costi non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”;
2. devono essere aggiunti, con separata indicazione, nelle richieste di pagamento della TARI dall’ente impositore, territorialmente competente (in primis, i Comuni);
3. sono calcolate in misura fissa per ogni utenza e pertanto non rientrano tra i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti da coprire con la TARI (cfr. anche Allegato A, punto 2.4).
Le descritte modalità di applicazione presentano dei profili di similitudine con quelle degli Oneri Generali di Sistema (OGdS), addebitati in bolletta ai clienti finali, su cui si sono recentemente soffermate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 18 dicembre 2023, n. 35282. Anche gli oneri generali di sistema, infatti, sono stabiliti dall’Arera, cui spetta il potere tariffario e di regolazione dei mercati. Inoltre, tali oneri assumono (almeno nominalmente) la forma di componenti tariffarie, in quanto ”maggiorazioni” dei corrispettivi dovuti dagli utenti, confluendo nella determinazione della base imponibile rilevante ai fini Iva.

Anche la corrispondente disposizione comunitaria di cui all’articolo 73 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA),  stabilisce che per le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni. In virtù delle descritte similitudini, l’Agenzia ritiene che le due componenti perequative siano da assoggettare all’aliquota IVA del 10 per cento.

 

La redazione PERK SOLUTION

TARI, ulteriore proroga al 20 luglio 2024 per l’approvazione dei piani finanziari e delle tariffe

In sede di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato l’emendamento che dispone l’ulteriore proroga (dal 30 giugno al 20 luglio) del termine per l’approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari 2024.

Si ricorda che l’art. 7, comma 7-quater del D.L. n. 39/2024 (convertito in legge n. 67/2024), ha previsto, per l’anno 2024, il differimento al 30 giugno del termine (scaduto il 30 aprile 2024) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Nell’operare tale differimento, il comma 7-quater ha disposto altresì che:
• restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale;
• sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

La redazione PERK SOLUTION

Tari e fabbisogni standard: pubblicato l’aggiornamento delle linee guida

Pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013”, predisposte in collaborazione con Ifel e Sose per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della Tari per l’anno 2024.

Le linee guida forniscono le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2023 e approvato dalla CTFS in data 23 ottobre 2023.

Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze: il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio. Il parametro di base è la stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, stima che nel modello è rappresentata dal valore dell’”intercetta” della retta di regressione del costo per tonnellata di rifiuti: tale valore è pari a 130,45 euro.

Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni comune, a tale valore base occorre aggiungere i differenziali di costo relativi alle seguenti componenti:

  • la percentuale di raccolta differenziata;
  • la distanza in km fra il comune e gli impianti;
  • il numero e la tipologia degli impianti regionali;
  • la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali;
  • la forma di gestione del servizio rifiuti, in particolare, la gestione associata del servizio mostra mediamente un costo standard più alto di 5,82 euro per tonnellata rispetto alla gestione diretta;
  • i fattori di contesto del comune;
  • le economie/diseconomie di scala;
  • le modalità di raccolta dei rifiuti urbani;
  • il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del comune.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

IFEL: Costi standard rifiuti 2023. Nota di approfondimento e applicativo di simulazione

IFEL, al fine di facilitare la quantificazione del costo standard di riferimento, pubblichiamo l’applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti, aggiornato in coerenza con le nuove Linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, recentemente pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti, anche alla luce della delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2020 e s.m.i., primo provvedimento di regolazione del settore, e della delibera n. 363 del 3 agosto 2021.

L’IFEL ricorda che, dall’anno 2022, in base a quanto previsto dalla citata delibera ARERA n. 363/2021, il PEF ha durata quadriennale (2022-2025) e viene aggiornato con cadenza biennale (nel 2024). Qualora l’Ente territorialmente competente lo ritenga necessario, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF, è possibile una revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio). Tale procedura deve essere comunque corredata da un’istanza motivata da presentare ad ARERA in cui si espongono le circostanze straordinarie, anche condivise con il gestore del servizio.

La metodologia di calcolo dei costi standard sui rifiuti non è cambiata, pertanto il testo della presente nota e quello delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”, a cura del Mef, sono del tutto in linea con la documentazione riferita alle precedenti annualità.

Di conseguenza, il PEF non deve essere riaperto nell’anno 2023 al solo ed unico scopo di inserire il nuovo costo standard che si desume dal calcolatore allegato; quest’ultimo, infatti, è uno strumento necessario in sede di revisione del PEF che, di regola, avviene ogni due anni (2024), oppure in caso di revisione infra periodo decisa dall’Ente territorialmente competente.

L’applicativo di simulazione è, come di consueto, consultabile utilizzando le credenziali di accesso all’area riservata del sito IFEL (Banche dati e numeri) in possesso di ciascun Comune.

NOTA DI AGGIORNAMENTO 2023 SULL’APPLICATIVO

 

La redazione PERK SOLUTION

TARI: aggiornate le linee guida fabbisogni standard

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l’anno 2023.

Il documento, predisposto con la collaborazione di IFEL e di SOSE, ha la finalità di inquadrare il contesto applicativo dei provvedimenti in esame e facilitarne l’attuazione da parte dei comuni per la predisposizione dei piani finanziari relativi al quadriennio 2022-2025. Vale la pena di evidenziare che nel caso in cui gli enti locali abbiano già approvato le tariffe della TARI, in assenza della pubblicazione delle presenti linee guida, possono intervenire successivamente e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

I fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le linee guida quindi forniscono le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2022 e approvato dalla CTFS in data 27 febbraio 2023.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:
– il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
– le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.
Per l’individuazione delle “risultanze dei fabbisogni standard” si fa riferimento al “costo standard” di gestione di
una tonnellata di rifiuti, calcolato sulla base di un modello statistico di regressione che mette in relazione i costi
osservati in un ampio campione rappresentativo di comuni con le rispettive variabili gestionali e di contesto che influiscono sul costo stesso. Tali componenti di costo colgono gli aspetti statisticamente rilevanti per la differenziazione del costo standard di riferimento – sulla base sia delle caratteristiche del servizio offerto sia di
quelle del comune – e sono riportate nelle colonne 1 e 3 della Tabella 3.1 disponibile nell’Allegato 1.

Il parametro di base è la stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, stima che nel modello è rappresentata dal valore dell’ “intercetta” della retta di regressione del costo per tonnellata di rifiuti: tale valore è pari a 130,45 euro. Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni comune, a tale valore base occorre aggiungere i differenziali di costo relativi alle seguenti componenti:

  • la percentuale di raccolta differenziata
  • la distanza in km fra il comune e gli impianti
  • il numero e la tipologia degli impianti regionali
  • la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali
  • la forma di gestione del servizio rifiuti, i fattori di contesto del comune relativi alle principali caratteristiche del contesto demografico, morfologico ed economico comunale
  • le economie/diseconomie di scala
  • le modalità di raccolta dei rifiuti urbani, distinte in domiciliare o “porta a porta”
  • il gruppo omogeneo di appartenenza del comune.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

Per il TAR Lombardia le riduzioni Covid Tari per le utenze non domestiche non sono aiuti di Stato

Con la sentenza n. 697/2023 il TAR Lombardia, pronunciandosi sul ricorso presentato da diversi Comuni in merito all’annullamento della deliberazione ARERA del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/rif, avente ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente inclusa la deliberazione ARERA del 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/rif, ha chiarito che le agevolazioni concesse alle utenze non domestiche sulla Tari negli anni dell’emergenza Covid non sono configurabili come aiuti di Stato.

Per i giudici, risulta infondato il ricorso dei Comuni che lamentano l’incompetenza dell’ARERA a disciplinare in materia di agevolazioni e riduzioni TARI, per eccesso di potere, violazione e falsa applicazione della l.205/2017 e dell’articolo 23 della Costituzione, nonché la disparità di trattamento disparità nella previsione delle agevolazioni tra utenze non domestiche e utenze domestiche.

Secondo il TAR, le disposizioni di cui alle deliberazioni impugnate si collocano nell’alveo dei poteri regolatori assegnati dalla legge all’Autorità, in coerenza con “gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse” da perseguire con ancor maggiore efficacia nell’emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19. Peraltro, nel caso di specie, le misure disposte da ARERA intervengono direttamente sul sistema tariffario, e dunque nell’ambito proprio della competenza assegnata all’Autorità. Le misure per le utenze domestiche introdotte dalle suddette deliberazioni di Arera, sono coerenti con gli obiettivi sociali che la legge assegna alla medesima (comma 527 della legge 205/2017) e, peraltro, del tutto facoltative, essendo rimessa ai Comuni la scelta se applicarle o meno. Non ravvisa, inoltre, né un’incidenza negativa sui bilanci comunali, stante la facoltatività delle riduzioni per le utenze domestiche e neppure una illegittima previsione di indebitamento per gli enti, in contrasto con l’articolo 119 della Costituzione. In ogni caso pare dirimente osservare che neppure a distanza di due anni e mezza dalle misure contestate i Comuni ricorrenti hanno documentato l’esistenza di minori introiti nelle poste dei relativi bilanci.

In ultimo, il TAR specifica che in relazione alle utenze non domestiche, le uniche per le quali astrattamente può dedursi la violazione della normativa per gli aiuti di Stato, si è operata una rimodulazione tariffaria, al fine di rendere coerente la tariffa con il principio “chi inquina paga”, stante la sospensione delle attività produttive e la più volte rilevata minore incidenza ambientale delle stesse. Non si vede come tale intervento possa potenzialmente alterare la concorrenza e in quale ambito.

 

La redazione PERK SOLUTION