Appalti pubblici: il “subappalto necessario” si applica anche quando non è espressamente previsto dalla lex specialis

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, l’istituto del “subappalto necessario” trova applicazione anche nel silenzio del bando di gara, essendo previsto e disciplinato dalla legge. Il TAR Calabria, Reggio Calabria, con sentenza 15 novembre 2021, n. 878, ha chiarito che il subappalto necessario o qualificante consente di partecipare a gare per l’affidamento di lavori pubblici anche a concorrenti privi delle qualificazioni relative a parte delle lavorazioni, che i predetti prevedono di affidare ad imprese in possesso delle qualificazioni richieste. L’istituto persegue l’obiettivo dell’apertura del mercato dei contratti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile, a vantaggio non soltanto degli operatori economici ma anche delle stesse amministrazioni aggiudicatrici, ed aveva trovato disciplina normativa nell’art. 109, d.P.R. n. 207 del 2010, poi abrogato e sostituito dall’art. 12, d.l. 28 marzo 2014, n. 47. Il citato art. 12, d.l. n. 47 del 2014 è stato, a propria volta, abrogato dall’art. 217 del Codice dei contratti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, ma limitatamente ai commi 3, 5, 8, 9 e 11, per cui restano in vigore i primi due commi della norma in parola che disciplinano, appunto, le categorie riguardanti opere speciali suscettibili di “subappalto necessario” in favore di imprese in possesso delle relative qualificazioni.
La tesi della validità dell’istituto del subappalto necessario anche in costanza del nuovo Codice dei contratti è stata confermata da numerose pronunce amministrative, in cui si afferma che “tale tipo di subappalto, previsto in vigenza del d.lgs. n. 163/2006, non appare incompatibile con la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 50 del 2016” e che “restano in vigore i primi due commi (dell’art. 12, d.l. n. 47 del 2014) che disciplinano, appunto, le categorie riguardanti opere speciali suscettibili di <<subappalto necessario>> in favore di imprese in possesso delle relative qualificazioni” (Tar Piemonte, sez. II, 17 gennaio 2018, n. 94; Tar Napoli, sez. I, 1 marzo 2018, n. 1336).
Dalla lettura dei commi 1 e 2 dell’art. 12, d.l. n. 47 del 2014 emerge la regola generale in forza della quale l’impresa singola che sia qualificata nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori può eseguire tutte le lavorazioni oggetto di affidamento ove copra con la qualifica prevalente i requisiti non posseduti nelle scorporabili, con l’eccezione delle lavorazioni indicate alla lettera b) della norma citata e cioè delle categorie cosiddette a qualificazione obbligatoria, che non potendo essere eseguite direttamente dall’affidatario, qualificato solo per la categoria prevalente, “sono comunque subappaltabili” ad imprese munite delle specifiche attestazioni.
​​​​​​​A parere del Tar rimane valida la ricostruzione dell’istituto operata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 9 del 2 novembre 2015 e che possono così essere sintetizzate: per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili; le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi, appunto, di opere a qualificazione necessaria); il concorrente deve subappaltare l’esecuzione di queste ultime lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione; la validità e l’efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare. “Si tratta come si vede di un apparato regolativo compiuto, coerente, logico e, soprattutto, privo di aporie, antinomie o lacune…Ora, a fronte di un sistema di regole chiaro e univoco, quale quello appena esaminato, restano precluse opzioni ermeneutiche additive, analogiche, sistematiche o estensive, che si risolverebbero, a ben vedere, nell’enucleazione di una regola non scritta…che (quella sì) configgerebbe con il dato testuale della disposizione legislativa dedicata alla definizione delle condizioni di validità del subappalto…e che, nella catalogazione (esauriente e tassativa) delle stesse, non la contempla.” (Ad. Plen 2 novembre 2015, n. 9).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il termine d’impugnazione del regolamento comunale decorre dalla pubblicazione della relativa delibera

Il termine d’impugnazione del regolamento comunale decorre dalla data di pubblicazione della relativa delibera all’Albo pretorio, a norma dell’art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). È quanto ribadito dal TAR Lombardia, Sez. III, sentenza 16 ottobre 2020, n. 1947. Circa il regime di pubblicazione dei regolamenti degli Enti Locali (e conseguente disciplina del decorso dei termini di impugnazione), recente giurisprudenza ha chiarito che nell’ambito dell’Ordinamento degli Enti locali e della disciplina del relativo potere regolamentare di cui al d.lgs. 267/2000, se lo Statuto dell’Ente locale non prevede diversamente, vanno tenuti distinti il regime di pubblicazione della delibera di approvazione del regolamento che è regolata dagli artt. 124 e 134 ed il regime di entrata in vigore del regolamento, che è disciplinato dall’art. 10 delle preleggi (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 11 marzo 2020, n. 3179). Nella stessa pronuncia si precisa che i termini di impugnazione della delibera che approva il Regolamento decorrono dalla pubblicazione all’Albo (T.A.R. Potenza, Sez. I, 10 luglio 2014, n. 452; T.A.R. Lecce, Sez. I, 29 aprile 2014, n. 1128).
Nel caso di specie, lo Statuto del Comune intimato prevede una esplicita disciplina della pubblicazione e della esecutività del regolamento, essendo previsto che “I Regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono ripubblicati all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore contestualmente al primo giorno di  pubblicazione”. Lo Statuto, quindi, differenzia la fase di esecutività della delibera di approvazione del Regolamento, che dipende dal compimento della pubblicità ex art. 124 t.u.e.l. da quella della entrata in vigore del Regolamento stesso (che viene fatta coincidere con il primo giorno della seconda pubblicazione).
Il TAR Lombardia condivide la tesi difensiva del Comune, secondo la quale la seconda pubblicazione non è integrativa dell’efficacia della delibera di approvazione del regolamento stesso, ma è rivolta ad una mera pubblicità notizia (sostitutiva del regime della vacatio legis di cui all’art. 10 delle Preleggi), come tale non comportante il differimento dei termini di impugnazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION