Fondo contenzioso: possibile svincolare le somme solo se la spesa potenziale non può più verificarsi

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 148/2022, in riscontro ad una richiesta di un Comune in merito alla “possibilità di operare uno svincolo
dell’importo accantonato nel fondo rischi contenzioso per le relative spese potenziali, modificando la composizione del risultato di amministrazione 2021 e ricomprendere tale quota nell’avanzo libero per le finalità che l’amministrazione dovesse individuare e, comunque, nel rispetto delle priorità previste dall’art. 287 del TUEL”, a seguito di pronuncia definitiva favorevole sulla questione legittimante l’accantonamento stesso” ha ribadito che solo fino a quando non si sia determinato l’esito definitivo del procedimento da cui scaturisce il concreto rischio di spesa potenziale – qualsivoglia sia la natura del giudizio da cui origina il pericolo della passività relativa – non sarà possibile svincolare le somme dal fondo all’uopo costituito. Ciò sarà, invece, consentito a decorrere dal venir meno del rischio in quanto presupposto logico fondativo e, quindi, con decorrenza ex tunc ed operatività pro futuro. Analogamente, in caso di giudizio concluso a favore dell’ente in maniera definitiva, tale da determinare con certezza la mancanza di necessità del relativo accantonamento, sarà ben possibile liberare la somma dal vincolo e ricomprendere tale quota nell’avanzo libero di amministrazione.

La Corte, esaminata la disciplina della costituzione e successiva gestione del fondo rischi contenzioso, ricorda che una questione non dissimile a quella rappresentata nel quesito oggetto di esame sia stata affrontata dalla Sezione regionale di controllo della Campania della Corte dei conti, con la deliberazione n. 238/2017, la quale ha, prima di tutto, puntualmente inquadrato in termini giuridici il rischio derivante da contenzioso come “un’obbligazione passiva possibile la cui consistenza deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri e incerti, non totalmente sotto il controllo del Comune medesimo”, ispirandosi a quanto stabilito nell’allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, con particolare riferimento alla lettera h, la quale riporta che con il fondo contenzioso “si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso)”. Conseguentemente, nel corso del citato parere, la stessa Sezione ha affermato che “le quote accantonate dell’avanzo di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate le relative risorse; quando invece si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”.

 

La redazione PERK SOLUTION