Piccole opere pubbliche, prorogato al 15 ottobre il termine di avvio lavori

È stato pubblicato in G.U. n. 217 del 10 settembre 2021 il decreto legge n. 121/2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, c.d. Decreto Infrastrutture.

L’art. 13, rubricato “Misure di agevolazioni per i comuni”, proroga al 15 ottobre 2021 il termine entro il quale i Comuni sono tenuto ad iniziare i lavori, previsti dall’art. 1, comma 32 della legge n. 160/2019. La proroga arriva dopo una precisa richiesta dell’Anci, tramite il segretario generale, che aveva sollevato il problema al capo di gabinetto del ministero dell’Interno.

L’art. 1, commi 29 e seguenti della legge 160/2019, (Legge di bilancio 2020), come noto, assegna ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di lavori pubblici. Si stabilisce l’obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo (termine ora prorogato al 15 ottobre 2021). I contributi sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Si prevede il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020”. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministero dell’interno. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION 

Piccole opere pubbliche, dall’ANCI la richiesta di proroga al 30 novembre del termine di avvio lavori

Il Segretario Nazionale dell’ANCI ha inviato, al Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, una richiesta di proroga al 30 novembre 2021 del termine per avviare i lavori delle piccole opere pubbliche finanziate in virtù dell’articolo 1 comma 32 della Legge 160/2019. 

Nella missiva, il Segretario segnala le difficoltà riscontrate da numerosi Comune impossibilitati a rispettare l’attuale scadenza del 15 settembre; e questo per il contesto caratterizzato da molteplici criticità sia amministrative, dovute all’emergenza sanitaria continua sia del mercato, legate alla scarsità di manodopera, alla carenza di materiali ed alla anomala crescita dei prezzi unitari in ambito edile. Da qui la richiesta urgente di proroga per scongiurare il rischio di perdere i preziosi finanziamenti, necessari invece ai Comuni per effettuare le piccole opere locali.

L’art. 1, commi 29 e seguenti della legge 160/2019, (Legge di bilancio 2020), come noto, assegna ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di lavori pubblici. Si stabilisce l’obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

I contributi sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Si prevede il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema di
monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020”. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministero dell’interno.

Si ricorda che per l’anno 2020, l’ art. 51, comma 1-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 ha disposto la proroga al 15 novembre del termine entro il quale iniziare l’esecuzione dei lavori, pena la revoca totale o parziale del contributo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Assegnazione contributi aggiuntivi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

Con decreto dell’11 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 289 del 20-11-2020, il Ministero dell’Interno ha definito il riparto ai comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021, in attuazione del comma 29-bis dell’art. 1 della legge n. 160/2019, inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a), D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020). L’articolo 47 incrementa di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni, per il 2021, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. L’importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari con gli stessi criteri e finalità di utilizzo previsti dai commi 29 e 30 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020. Si ricorda che con decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020, in attuazione del comma 29, sono stati assegnati ai comuni i contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, per un importo complessivo pari a 497.220.000,00 euro, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, come di seguito riportato:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.
Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento. Gli enti beneficiari sono rispettivamente soggetti all’obbligo di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo nonché all’obbligo di monitoraggio delle opere pubbliche.
I contributi integrativi saranno erogati ai comuni beneficiari in due tranche:
a) per una prima quota, pari al 50%, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2021, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP-MOP;
b) per una seconda quota, pari al restante 50%, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il certificato dovrà essere inviato con modalità telematica, tramite il sistema di certificazione enti locali (Area certificati TBEL, altri certificati).
In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 o di parziale utilizzo dello stesso contributo aggiuntivo, l’assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2021.
I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, contributi aggiuntivi per l’anno 2021

È stato pubblicato in G.U. n. 289 del 20-11-2020 il decreto del Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2020 che, in applicazione del comma 29-bis dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, assegna per l’anno 2021 contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di  efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori sia nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate.
Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche – MOP» della «banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce: «contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 – quota 2021» (sezione anagrafica – «Strumento attuativo»), per i contributi riferiti all’esercizio 2021.
L’erogazione del contributo avverrà in due tranche:
• la prima, pari al 50%, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2021, dell’esecuzione dei lavori;
• la seconda, per il restante 50%, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Il certificato dovrà essere inviato esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify.
Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Efficientamento energetico e idrico degli edifici pubblici

Con avviso del 30 ottobre 2020, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare informa che è stato firmato il decreto interministeriale che disciplina le modalità di presentazione delle domande e individua i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti agevolati per la riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica (scuole, asili nido, strutture sanitarie, impianti sportivi) e per l’efficientamento e il risparmio idrico, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei correlati progetti di investimento. Le risorse a disposizione, che derivano dal mancato esaurimento di quanto stanziato per il Fondo Kyoto Scuole, ammontano a 200 milioni di euro.
Gli interventi finanziati devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni e garantire un risparmio dei consumi energetici di circa il 25%. Il ministero dell’Ambiente può eseguire sopralluoghi al fine di verificare la regolare esecuzione degli interventi finanziati, nonché richiedere ai soggetti beneficiari ogni chiarimento ritenuto necessario.
Il decreto è stato condiviso con il ministero dell’Economia e Finanze e ha ricevuto il concerto dei ministeri dello Sviluppo economico, dell’Istruzione e dell’Università.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION