L’ANCI Lombardia, con la Circolare n. 405/2021, analizza alcuni dei contenuti del Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (c.d. dl semplificazioni 2021), con particolare riferimento alle misure relative al Superbonus 110%. Così come richiesto nei mesi scorsi da Anci, per attutire l’impatto che il provvedimento ha generato sull’organizzazione operativa dei Comuni, gli interventi agevolati con il Superbonus 110%, potranno essere realizzati con CILA e non sarà più richiesto lo stato legittimo degli immobili. Il ricorso alla CILA è pertanto funzionale ad attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione; mentre per gli immobili più datati, sarà sufficiente attestare che la costruzione dell’edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967. In altri termini, con la proposta della CILA, non dovrà più essere attestato lo stato legittimo dell’immobile, anche se, come precisato dallo stesso decreto, “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.
In sostanza non sarà più indispensabile acquisire, in relazione alle misure riferibili al Superbonus 110%, il contenuto degli atti edilizi che hanno determinato l’edificazione e le modifiche successive all’edificazione.
L’articolo 33 (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana) del Decreto “Governance e Semplificazioni”, sancisce che gli interventi agevolati con il Superbonus, saranno considerati quali manutenzioni straordinarie e potranno essere realizzati con una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Questa semplificazione non potrà essere applicata agli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione. In caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del DLgs 42/04 resta ferma la necessità di acquisire l’assenso dell’Ente competente, fatta salva eventuale modifica o chiarimento in sede di conversione in Legge.
Ricostruzione post sisma e Superbonus, online la Guida con procedure semplificate
L’Agenzia delle Entrate ed il Commissario Straordinario alla Ricostruzione sisma 2016 hanno messo a punto e pubblicato una Guida operativa per l’uso combinato del Superbonus e del contributo di ricostruzione concesso dallo Stato che snellisce le procedure di rendicontazione e fatturazione degli interventi e semplifica le possibilità di accesso alle detrazioni fiscali, ammesse anche nel caso di lavori già avviati.
La Guida risponde a diverse esigenze: coordinare gli strumenti del Superbonus e del contributo, rendendo più efficace l’utilizzo delle cospicue risorse pubbliche stanziate per questi obiettivi; semplificare l’attività dei professionisti e delle imprese; massimizzare i benefici per i cittadini, considerato che il Superbonus spetta ai proprietari degli immobili danneggiati dal sisma per la parte di spesa che non è coperta dal contributo pubblico, a volte insufficiente; ricostruire abitazioni più sicure ed efficienti dal punto di vista ambientale.
A tal proposito si ricorda che il sisma 2016-2017 ha reso inagibili circa 80 mila edifici: le domande di contributo presentate sono 20 mila, quelle già approvate 9 mila, con metà degli interventi già chiusa e circa 4.500 cantieri in fase di lavorazione. La platea dei possibili beneficiari, è dunque molto elevata.
“La combinazione del contributo con il Superbonus rappresenta una grande opportunità per accelerare la ricostruzione post sisma nel Centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l’efficienza energetica di decine di migliaia di edifici che devono ancora essere ricostruiti”, tenendo conto anche dell’orizzonte temporale di vigenza delle detrazioni, per ora limitato al 30 giugno 2022.
Il progetto di ricostruzione finanziato dal contributo e che si avvale del Superbonus per le quote in accollo ai proprietari può essere presentato come un unico progetto, corredato da un unico computo metrico. In questo caso la detrazione fiscale può essere riconosciuta anche sulle spese complementari e non necessariamente per quelle relative agli interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati”, previsti nella disciplina generale sul Superbonus, purché gli stessi siano realizzati con il contributo di ricostruzione
Inoltre, come chiarito da un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Superbonus è accessibile anche nel caso in cui i lavori siano già in corso d’opera. In tal caso, le asseverazioni necessarie, normalmente richieste prima dell’avvio dei lavori, devono essere presentate tempestivamente in sede di variante progettuale o come documentazione integrativa nel corso dei lavori.
La Guida, infine, si sofferma sul Superbonus rafforzato, che può essere utilizzato in alternativa al contributo pubblico di ricostruzione, sia nel cratere 2016 che in quello dell’Aquila 2009. Nel caso i proprietari rinuncino al contributo, i tetti della spesa ammissibile alle detrazioni Superbonus aumentano del 50%. A titolo di esempio, il tetto di spesa per gli interventi di rafforzamento antisismico passano da 96 a 144 mila euro, quello per gli impianti termici “trainanti” da 30 a 45 mila euro, quello per gli infissi “trainati” da 60 a 90 mila euro per ciascuna unità immobiliare.
Superbonus 110%, assunzioni di personale in deroga parziale dei limiti di spesa
La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 105/2021/PAR, in risposta ad un quesito volto ad appurare se le disposizioni di cui all’art. 1, commi 69 e 70, della L. 178/20 consentano di derogare anche all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10 (limite lavoro flessibile), ha evidenziato che deve escludersi che la deroga all’art. 1 della legge n. 296/2006, contenuta nell’art 1, commi 69 e 70, della L. 178/20, comporti ex sé la possibilità di derogare anche all’ art. 9, comma 28.
La Legge di Bilancio per l’anno 2021, commi 69-70, ha istituito, come noto, presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro, allo scopo di potenziare gli uffici dei Comuni che si occupano della gestione dei servizi connessi all’erogazione del Superbonus al 110%, con l’assunzione a tempo determinato e per l’anno in corso di personale tecnico. Le assunzioni non soggiacciono ai soli limiti di spesa previsti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Viene demandato ad apposito DPCM, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico.
La Sezione ricorda che la rilevata configurazione dell’art. 9, comma 28, quale principio generale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, comporta che (come già affermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale per l’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006), ove la legge non abbia espressamente derogato alla suddetta disposizione, la stessa continuerà a trovare applicazione (cfr., per la L. 296/06, Sez. controllo Veneto, n. 177/2020/PAR; Sez. controllo Lombardia, n. 61/2019/PAR). Eccezioni a quest’ultima disposizione sono invece previste in altri commi dell’art. 1, L. 178/2020, come nel caso del comma 993, laddove si dispone che “Per l’anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’ articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 “.
Va tuttavia osservato che alcune deroghe a quest’ultima norma sono previste dalla disposizione stessa, la quale prevede tra l’altro, come già rilevato, che “ I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti”. Con riferimento al caso di specie, il costo del personale in questione può dunque essere coperto, almeno in parte (in funzione delle risorse assegnate), da specifici finanziamenti aggiuntivi (l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico); ciò consente evidentemente di derogare ai limiti di spesa previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/10, con riferimento però alla sola quota finanziata “da altri soggetti”, e cioè, nell’ipotesi considerata, dal MISE. L’esenzione dall’applicazione della legge n. 296/2006, prevista per i casi considerati dalla L. 178/20, non esclude che l’Ente possa essere comunque in regola con il contenuto di tale disposizione.
Resta fermo il fatto che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità̀ nell’anno 2009.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Superbonus per gli interventi su immobili di proprietà di un consorzio di Comuni adibiti a ERP
Con la risposta n. 162, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il Superbonus spetti anche con riferimento agli interventi agevolabili realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà di un Consorzio di Comuni. Ciò in quanto, trattandosi di una particolare forma associativa per la gestione di uno o più servizi nonché per l’esercizio associato di funzioni tra i Comuni costituenti il Consorzio, non assume rilievo, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa, la circostanza che sia stato costituito un Consorzio di Comuni. Nel caso di specie, l’istante rappresenta di essere un ente pubblico di servizio, non economico, ausiliario della Regione, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile, che attua e gestisce il patrimonio di edilizia sociale ed esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale. L’Ente regionale fa presente che svolge le attività tipiche degli ex Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) in quanto, come risulta da statuto, esercita le funzioni e svolge le competenze attribuite alle ATC (o agli ex Istituti Autonomi delle Case Popolari) dalla legislazione nazionale e regionale di settore nell’ambito territoriale definito dalla legge regionale o al di fuori di tale ambito ove previsto dalla normativa regionale. Inoltre, lo stesso gestisce, tra l’altro, immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica di proprietà di un consorzio di Comuni, sui quali intenderebbe eseguire interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico.
L’Agenzia evidenzia che in questo caso l’Ente, svolgendo le attività tipiche degli ex Iacp, rientra tra i soggetti destinatari del Superbonus (articolo 119, comma 9, lett. c) del decreto “Rilancio”). Pertanto, atteso che il Consorzio è costituito dai Comuni soci, proprietari degli immobili, che detengono in via esclusiva le quote di partecipazione all’interno del Consorzio stesso, è possibile usufruire del Superbonus. In tal caso, l’Istante potrà, altresì esercitare, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Superbonus per gli interventi realizzati dall’Associazione sportiva negli spogliatoi dell’immobile affidato in gestione dal Comune
È ammesso l’accesso al Superbonus in relazione alle spese sostenute dall’Associazione sportiva per la realizzazione di interventi ammissibili relativi all’immobile o parte di esso adibito a spogliato, affidato in gestione dal Comune in base ad una Convenzione. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 114 del 16 febbraio 2021.
L’articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. decreto Rilancio, convertito, con modificazione, dalla legge n. 77/2020, ha introdotto, come noto, disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali. Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10. In particolare, l’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus delineato dal comma 9 dell’articolo 119 del decreto che alla lettera e) prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche «agli interventi effettuati», dalle «associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi». L’Agenzia, nel richiamare la circolare n. 24/E del 2020, ricorda che ai fini della applicazione della norma, ciò che rileva è il sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi dalla normativa in esame da parte dei predetti soggetti, sia proprietari che meri detentori dell’immobile in virtù in un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, nonché la destinazione dell’immobile “a spogliatoio” per lo svolgimento della proprie attività. Nel caso in esame, l’Agenzia ritiene che la Convenzione stipulata tra Comune e Associazione per la gestione del Palazzetto dello sport costituisca titolo idoneo a consentire all’Associazione medesima l’applicazione della disposizione fiscale relativa al Superbonus. Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l’Associazione istante abbia la disponibilità giuridica e materiale dell’impianto sportivo a far data dal 25 giugno 2019, vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Superbonus 110%, Fondo per assunzioni straordinarie nei Comuni
La Legge di Bilancio per l’anno 2021, commi 69-70, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro, allo scopo di potenziare gli uffici dei Comuni che si occupano delle gestione dei servizi connessi all’erogazione del Superbonus al 110%, con l’assunzione a tempo determinato e per l’anno in corso di personale tecnico. Le assunzioni non soggiacciono ai limiti di spesa previsti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si demanda ad apposito DPCM, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
A tal riguardo, il Ministero dello Sviluppo economico, con comunicato del 26 gennaio 2021, ai fini della presentazione delle domande, invita i Comuni interessati ad attendere le indicazioni operative contenute nel DPCM che verrà adottato prossimamente, considerata la non perentorietà del termine previsto dall’articolo 1, comma 70 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.