L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), nella riunione del 23 marzo 2021, in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune, ha ritenuto non compatibilità con la normativa in materia di concorrenza la procedura seguita dalla società in house per il sub-affidamento del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento delle strade. Nel caso di specie, la società X, società in house della Provincia che la controlla integralmente, è stata costituita ai sensi dell’art. 11 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, che contiene norme speciali per la gestione dei rifiuti nella Regione Campania, attribuendo alle Province compiti relativi alla programmazione in materia di gestione integrata dei rifiuti, nonché la competenza a costituire società che possono subentrare nelle gestioni in essere relative all’attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale. Dal 2010 la Società è subentrata nelle gestioni della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che, in precedenza, i comuni del territorio provinciale avevano affidato ad altri operatori. Il subentro ha riguardato anche il comune istante. Con decorrenza 1° dicembre 2020, la società ha sub-affidato in via diretta ad altra società alcune attività relative alla gestione del ciclo dei rifiuti che interessavano il territorio del comune, in particolare, il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, raccolta differenziata porta a porta, servizio di spazzamento stradale ed altri sevizi accessori. Nel merito, l’Autorità ritiene che il suddetto sub-affidamento non possa essere considerato legittimo alla luce dei principi concorrenziali e del quadro normativo applicabile. Infatti, l’obbligo di seguire procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi a terzi da parte di un concessionario in house discende dalla qualifica soggettiva di quest’ultimo. Al riguardo si fa presente che il D. lgs. n. 175/2016, all’art. 16 (Società in house), ultimo comma, a proposito delle società affidatarie in house prevede espressamente: “Le società di cui al presente articolo sono tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. In qualità di società in house, rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici, tra i c.d. organismi di diritto pubblico, ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D. lgs. n. 50/2016)”. Tali amministrazioni, ove intendano affidare a soggetti terzi contratti di appalto per l’acquisizione di lavori, servizi o forniture, sono tenuti ad espletare procedure a evidenza pubblica in applicazione del Codice. Pertanto, nel caso in esame, l’affidamento delle attività di spazzamento strade e di raccolta dei rifiuti a una società terza, che si configura come appalto di servizi, in quanto avente ad oggetto l’espletamento del relativo servizio dietro pagamento di un corrispettivo, avrebbe dovuto essere assoggettato all’indizione di procedure ad evidenza pubblica previste nel Codice dei contratti pubblici per la selezione del fornitore, non potendo, viceversa, essere affidato in via diretta.