L’art. 78 del D.L. n. 104/2020, in corso di conversione, prevede l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo.
Si tratta in particolare di:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di venti fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Nel corso dell’esame al Senato è stato chiarito che l’esenzione della seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) si applica anche alla prima rata esentata per effetto dell’articolo 177 del D.L. n. 34/2020.
Per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, inoltre, l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022. A tal fine, il citato fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto Rilancio è incrementato di 85,95 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Autore: La redazione PERK SOLUTION