Corte dei conti: la stipula del contratto precede l’impegno di spesa

La Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 163/2024, fornisce chiarimenti in merito al trattamento gius-contabile da riservare al procedimento di spesa per le procedure ad evidenza pubblica. In particolare, il Comune istante prospetta due diversi comportamenti da seguire nell’ambito di procedure negoziate o aperte per la scelta del contraente, che devono confrontarsi con la norma che delinea il procedimento di spesa in generale, l’art. 183 TUEL:

Procedimento A)
L’impegno di spesa segue il perfezionamento dell’obbligazione giuridica
1) determina di avvio del procedimento (decisione a contrarre) e contestuale prenotazione d’impegno della spesa con visto di attestazione della copertura finanziaria e registrazione nelle scritture contabili dell’Ente;
2) determina di aggiudicazione con individuazione del contraente;
3) firma del contratto;
4) determina d’impegno della spesa (rectius di trasformazione della prenotazione in impegno).
ovvero procedere come segue:
Procedimento B)
L’impegno di spesa precede il perfezionamento dell’obbligazione giuridica
1) determina di avvio del procedimento (decisione a contrarre) e contestuale prenotazione d’impegno della spesa con visto di attestazione della copertura finanziaria e registrazione nelle scritture contabili dell’Ente;
2) determina di aggiudicazione con individuazione del contraente;
3) determina d’impegno della spesa con rilascio del visto di regolarità contabile;
4) firma del contratto”.

Per la Sezione il procedimento gius-contabile corretto da seguire è quello indicato sub a) dall’ente, e dunque quello in cui la stipula del contratto precede la trasformazione della prenotazione delle risorse in impegno definitivo. Il titolo giuridico alla base dell’impegno definitivo della spesa, d’altronde, non è il provvedimento di aggiudicazione, ma solo ed esclusivamente il contratto. È solo il contratto, difatti, che determina l’incontro delle volontà delle parti allo scopo di costituire tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 cod. civ.). A tali riguardi, l’articolo 17, comma VI, del d.lgs. n. 36/2023 è chiaro nello statuire che “L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto”. Se con l’aggiudicazione non si ha l’accettazione dell’offerta, la diretta conseguenza è che l’aggiudicazione non equivale al perfezionamento del vincolo contrattuale. L’aggiudicazione deve sempre precedere il contratto, che rimane l’unica fonte costitutiva del rapporto obbligatorio tra le parti.

Dal momento che l’aggiudicazione è soggetta ai poteri pubblicistici di autotutela (cfr. art. 18, co. II, del codice dei contratti pubblici), tale provvedimento conclude la fase di individuazione del contraente, ma non apre ancora la fase esecutiva; è solo con il contratto, quindi, che si verifica quanto previsto dall’articolo 183, comma I, TUEL, determinandosi un’obbligazione “giuridicamente perfezionata”, in relazione alla quale “è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza”.

 

La redazione PERK SOLUTION