Danno erariale per assunzione dipendente comunale nello staff del Sindaco

Con la sentenza n. 76/2020, la Corte dei conti -Terza sezione giurisdizionale centrale d’Appello, prende in esame una ipotesi di responsabilità amministrativo contabile per il danno subito dal Comune e riconducibile alla condotta del sindaco pro tempore del medesimo comune per avere proceduto al conferimento di alcuni incarichi facendo ricorso all’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 in violazione di tale norma. La Procura, nel proprio atto di citazione, aveva prospettato che i compiti assegnati nei decreti del Sindaco nulla avevano a che vedere con le funzioni di indirizzo e di controllo pretesi dalle norme. Nel merito, è emerso che uno dei due soggetti incaricati ex art. 90 era un dipendente comunale assunto a tempo indeterminato dal comune. Con successivi decreti sindacali si disponeva di assumere il predetto, a tempo determinato, con l’incarico di coordinatore della segreteria del sindaco e cerimoniere, ai sensi dell’art. 9 bis del Regolamento di Organizzazione ed ordinamento della dirigenza, con collocamento in aspettativa secondo quanto previsto dal comma 1 art. 90 del T.U. n. 267. Per tali incarichi ha percepito l’emolumento sostitutivo delle voci accessorie previste dal comma 3 dell’art. 90 del TUEL. La contestazione era in ragione del fatto che sia l’art. 90 TUEL che l’art. 9 bis del Regolamento comunale dovevano essere interpretati nel senso che la possibilità di collocazione in aspettativa senza assegni del personale assunto con contratto a tempo determinato riguardava i dipendenti di una pubblica amministrazione diversa da quella che ne disponeva l’assunzione temporanea presso l’ufficio di diretta collaborazione. Inoltre, la possibilità di corresponsione dell’emolumento sostitutivo riguardava soltanto il personale assunto dall’esterno con contratto a tempo determinato, così come previsto dal comma 3 del predetto articolo 90. I giudici, confermando tale rilievo, evidenziando che anche volendo procedere ad una collocazione ex art. 90 del TUEL, non poteva che continuarsi nell’ambito del rapporto in corso, essendo il soggetto già dipendente del comune. Con la conseguenza che lo stesso non poteva essere collocato in aspettativa senza assegni per essere poi riassunto presso lo staff del sindaco con contratto a tempo determinato. Da qui l’accertamento del danno erariale per colpa grave, derivato direttamente dalla condotta del Sindaco che con i decreti a sua firma ha conferito al dipendente l’incarico di Coordinatore della Segreteria del Sindaco e Cerimoniere ex art. 90 TUEL in assenza dei presupposti attribuendogli l’emolumento unico di cui al comma 3 del predetto art. 90. Inoltre, trattandosi di atto assunto direttamente ed autonomamente dal Sindaco di sua esclusiva iniziativa e nell’esercizio delle sue funzioni e prerogative ex art. 90 TUEL, mancano, secondo i giudici, i presupposti per l’applicazione della “esimente politica” di cui all’art. 1, comma 1-ter, legge 20/94, non venendo in rilievo “atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi” che siano stati solo “approvati” dall’organo politico così come invece ritenuto dal Collegio di primo grado.  il Sindaco avrebbe potuto e dovuto previamente richiedere ed acquisire il parere degli uffici e/o dei dirigenti a ciò preposti, onde verificare la congruenza degli importi dovuti invece che procedere all’attribuzione dell’emolumento unico, in assenza dei presupposti previsti e dalla legge e dal regolamento comunale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION