Il nuovo comma 7-bis dell’art. 1 del ddl di conversione in legge del D.L. n. 183/2020, approvato dalla Camera dei deputati, modifica il termine per l’applicazione della normativa transitoria, di cui all’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, che consente l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano o abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni.
L’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e smi, consente alle pubbliche amministrazioni, nel periodo 2018-2021 di assumere a tempo indeterminato – in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria il personale che possegga tutti i seguenti requisiti:
– essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015 con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l’amministrazione che proceda all’assunzione;
– essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all’assunzione;
– avere maturato, entro un termine temporale ora oggetto di proroga, alle dipendenze dell’amministrazione che proceda all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
La novella di cui al comma 7-bis differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro cui deve essere maturato il suddetto requisito di anzianità.