Contributo stabilizzazione del personale ex Ente Tabacchi italiani (E.T.I.). Acconto anno 2023

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con provvedimento del 20 marzo 2023, è stato disposto il pagamento in acconto, nella misura del 70%, del contributo assegnato nell’anno 2023 a favore delle province, delle città metropolitane, dei comuni, per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione, presso gli enti medesimi, del personale ex E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani), ai sensi dell’articolo 9, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122.

Il predetto pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nei confronti degli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2016, nonché nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Per alcuni enti nel procedere al pagamento sono state effettuate delle detrazioni per recuperare delle somme indebitamente percepite relativamente al personale ex E.T.I. già cessato dal servizio. Rappresenta uno specifico obbligo degli enti comunicare al Ministero dell’interno, con congruo anticipo, le intervenute interruzioni del rapporto di lavoro del personale ex E.T.I. Il saldo del restante 30% verrà disposto entro il mese di ottobre 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Assegnato il saldo del contributo 2021 per la stabilizzazione del personale dell’ex ETI

La Direzione centrale della Finanza Locale ha reso noto che con provvedimento del 12 ottobre 2021, è stato disposto il pagamento del saldo, nella misura del 30%, del contributo assegnato nell’anno 2021 a favore delle province, delle città metropolitane, dei comuni, per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione, presso gli enti medesimi, del personale ex E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani), ai sensi dell’articolo 9, comma 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122.

Il predetto pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nei confronti degli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, nonché nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Un ulteriore pagamento sarà disposto entro la chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario, prevista, presumibilmente, tra fine novembre e la prima decade di dicembre 2021, nei confronti degli enti che prima di detto termine avranno regolarizzato la propria posizione provvedendo all’invio dei certificati di bilancio e/o del questionario SOSE.

La Direzione, inoltre, rammenta i principali criteri, di seguito indicati, stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, che disciplinano l’attribuzione del contributo in esame:

• le risorse spetteranno agli enti a regime, fin quando rimarranno in essere i rapporti di lavoro con i soggetti ex E.T.I. trasferiti e che il diritto alle stesse verrà meno a seguito dell’interruzione del rapporto di impiego per varie cause;

• anche nell’ipotesi di trasferimento per mobilità volontaria, si determinerà una condizione di interruzione del diritto a percepire le risorse di cui trattasi, che non saranno erogate neanche all’ente di nuova destinazione;

• rappresenta uno specifico obbligo degli enti comunicare al Ministero dell’Interno, a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it, le intervenute interruzioni del rapporto di lavoro.

Erogazione acconto contributo per la stabilizzazione del personale ex E.T.I.

Con comunicato dell’8 aprile 2021, il ministero dell’Interno rende noto che con provvedimento del 6 aprile 2021 è stato disposto il pagamento in acconto, nella misura del 70%, del contributo assegnato nell’anno 2021 a favore delle province, delle città metropolitane, dei comuni, per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione, presso i predetti enti, del personale ex E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani), ai sensi dell’articolo 9, comma 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
Le risorse finanziarie in esame vengono assegnate fin quando rimangono in essere il rapporto di lavoro con i soggetti ex E.T.I. trasferiti e che la sua cessazione comporta, conseguentemente, l’interruzione di tale erogazione.
A tal fine, gli enti interessati hanno l’obbligo di comunicare al Ministero dell’interno tempestivamente le intervenute cessazioni del rapporto di lavoro del personale ex E.T.I.
Le somme relative al rimborso in questione sono state erogate sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi – Direzione Centrale per i Servizi al Personale, al quale andranno inoltrate eventuali richieste di variazione degli importi assegnati, nonché chiarimenti su aspetti non riguardanti i dati finanziari.
Il saldo del restante 30% verrà disposto entro il mese di ottobre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo stabilizzazione personale ex ETI

Il Ministero dell’Interno rende noto che con provvedimento del 6 maggio 2020, è stato disposto il pagamento in acconto, nella misura del 70%, del contributo assegnato nell’anno 2020 a favore delle province, delle città metropolitane, dei comuni, per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione, presso gli enti medesimi, del personale ex E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani), ai sensi dell’articolo 9, comma 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ad alcuni enti è stato erogato un importo inferiore al 70% in quanto nei confronti dei medesimi è stata attivata una procedura di recupero relativa a somme pagate ma non spettanti. Gli enti in questione hanno tardivamente segnalato la cessazione dal servizio di unità di personale ex E.T.I. percependo indebitamente somme non dovute.
Al riguardo, il Ministero rammenta che rappresenta uno specifico obbligo degli enti comunicare al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, all’indirizzo PEC: finanzalocale.prot@pec.interno.it, le intervenute interruzioni del rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, del personale ex E.T.I..
Le somme relative al rimborso in esame sono state erogate sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi – Direzione Centrale per i Servizi al Personale, al quale andranno inoltrate richieste di variazione degli importi assegnati, nonché eventuali chiarimenti che non riguardino l’aspetto finanziario. Da ultimo si segnala che il saldo del restante 30% verrà disposto entro il mese di ottobre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION