Enti cratere sisma, via libera alla stabilizzazione del personale

Via libera definitivo al riparto dei fondi per la stabilizzazione del personale non dirigenziale impegnato negli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri dei sismi che hanno colpito il Centro Italia dal 2002 al 2016. Si tratta di 376 unità di personale di 109 enti. Dopo il Ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, anche il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il dPCM, che è stato ora inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Si conclude, così, l’iter del decreto che mette a disposizione quasi 10,5 milioni per il 2024 e oltre 15,5 milioni a decorrere dal 2025. Le amministrazioni destinatarie del provvedimento potranno ora completare la ricostruzione, pubblica e privata, potendo contare in modo stabile sulle risorse umane che saranno di ausilio nel compimento di tutte le procedure necessarie.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo stabilizzazione del personale ex Ente Tabacchi Italiani (E.T.I.). Saldo anno 2023

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 26 settembre 2023, informa che con decreto dirigenziale del 20 settembre 2023, è stato disposto il pagamento del saldo, nella misura del 30%, del contributo assegnato nell’anno 2023 a favore delle province, delle città metropolitane, dei comuni, per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione, presso gli enti medesimi, del personale ex E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani), ai sensi dell’articolo 9, comma 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122.

Il predetto pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sia per gli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, sia nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore degli enti che, entro e non oltre il 15 novembre 2023, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Rappresenta uno specifico obbligo degli enti comunicare al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, le intervenute interruzioni del rapporto di lavoro del personale ex E.T.I. Gli enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo loro assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “CONTRIBUTO STABILIZZAZIONE PERSONALE EX ETI”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Esclusi dalla procedura di stabilizzazione i rapporti instaurati ai sensi dell’art 110 del TUEL

Dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20, d.lgs. 75/2017, devono ritenersi esclusi i rapporti finalizzati alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici (con qualifiche dirigenziali o meno o di alta specializzazione) instaurati ex art. 110 del Tuel e tanto in ragione delle caratteristiche proprie di tale tipologia di contratto, trattandosi di rapporti instaurati fiduciariamente, per loro natura temporanei e legati alla durata del mandato politico. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 51/2021. L’art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 prevede, ai primi due commi, un ventaglio di strumenti e soluzioni finalizzate a superare il fenomeno del precariato all’interno della pubblica amministrazione. Si prevedono, in particolare, modalità di reclutamento speciali, consistenti in assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale occupato a tempo determinato presso l’amministrazione e in possesso di determinati requisiti previsti dal comma 1 (l’essere in servizio presso l’amministrazione che procede all’assunzione successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015; l’essere stato reclutato con procedure concorsuali anche espletate presso pubbliche amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione; l’aver maturato alle dipendenze della pubblica amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni), ovvero, in alternativa, in procedure concorsuali riservate a titolari di rapporti di lavoro flessibile che abbiano maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso (comma 2). I commi successivi del medesimo art. 20 prevedono anche una serie di limiti e divieti per gli enti che non abbiano rispettato, per l’interno quinquenni 2012-2016, i vincoli di finanza pubblica. Con riferimento al caso di specie, la Sezione ricorda che il comma 7 dell’art. 20 esclude espressamente dal novero dei contratti di lavoro flessibile interessati dalla procedura di stabilizzazione quelli riferiti agli artt. 90 e 110 del TUEL. Sul punto si era già espresso il Dipartimento della Funzione pubblica, con risoluzione n. 14/2007, osservando che il contratto ex art. 110 Tuel «risulta escluso dal processo di stabilizzazione, essendo legato da un particolare rapporto di tipo fiduciario con l’organo di vertice che ha assegnato l’incarico. Lo stesso contratto, infatti, è caratterizzato, per sua stessa natura, dalla temporaneità e, dunque, l’incarico correlato è destinato ad esaurirsi con la scadenza del mandato politico». L’ambito soggettivo di applicazione della disposizione su richiamata, in coerenza con la ratio alla stessa sottesa, resta, quindi, circoscritto ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato e ai lavoratori flessibili (ivi compresi i collaboratori coordinati e continuativi) interessati dal fenomeno del precariato (in quanto rapporti di lavoro continuamente reiterati per fare fronte ad esigenze permanenti dell’amministrazione).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pagamento contributo stabilizzazione personale ex ETI

Con comunicato del 12 ottobre 2020, la Direzione centrale della Finanza locale comunica che con provvedimento dell’8 ottobre 2020, è stato disposto il pagamento a saldo del contributo assegnato nell’anno 2020 a favore delle province, delle città metropolitane, dei comuni, per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione, presso gli enti medesimi, del personale ex E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani), ai sensi dell’articolo 9, comma 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
Come già evidenziato in occasione di precedenti comunicazioni, la Direzione ribadisce che costituisce uno specifico obbligo degli enti comunicare al Ministero dell’interno a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it le intervenute interruzioni del rapporto di lavoro del personale ex E.T.I..

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION