Split Payment 2024: il MEF aggiorna gli elenchi delle società, enti e fondazioni al 20 ottobre 2023

Il Dipartimento delle Finanze ha aggiornato gli elenchi delle società, degli enti e delle fondazioni nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2024 (articolo 17-ter, comma 1-bis, DPR 633/1972), ai sensi del decreto del 9 gennaio 2018. Non sono incluse, pertanto, le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

L’istituto della scissione dei pagamenti (split payment), prevede che, in deroga al meccanismo di ordinario, per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario anziché al fornitore stesso, scindendo, in tal modo, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio Ue, si autorizza l’Italia a prorogare l’applicazione della misura speciale dello split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA con effetti dal 1° luglio 2023. Il meccanismo continuerà ad applicarsi senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2026 e, almeno in una prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura.

La misura speciale fa parte di un pacchetto di misure introdotte dall’Italia per contrastare la frode e l’evasione fiscali. Tale pacchetto di misure, che comprende l’obbligo di fatturazione elettronica autorizzato dalla decisione di esecuzione UE n. 2018/593 del Consiglio, ha sostituito altre misure di controllo e consente alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dai soggetti passivi e il controllo dei loro versamenti IVA.

 

La redazione PERK SOLUTION

Split Payment: Via libera dal Consiglio europeo alla proroga fino al 30 giugno 2026

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio Ue, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 per quanto riguarda il periodo di autorizzazione e l’ambito di applicazione della misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, adottata dall’Italia.

La decisione autorizza l’Italia a prorogare l’applicazione della misura speciale dello split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA con effetti dal 1° luglio 2023. Il meccanismo continuerà ad applicarsi senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2026 e, almeno in una prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura.

La misura speciale fa parte di un pacchetto di misure introdotte dall’Italia per contrastare la frode e l’evasione fiscali. Tale pacchetto di misure, che comprende l’obbligo di fatturazione elettronica autorizzato dalla decisione di esecuzione UE n. 2018/593 del Consiglio, ha sostituito altre misure di controllo e consente alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dai soggetti passivi e il controllo dei loro versamenti IVA.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento fiscale applicabile alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 767/2021 all’interpello in merito alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ha evidenziato che la Società costituita per la gestione della manutenzione straordinaria, le nuove realizzazioni e il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica – anche con l’utilizzo di finanziamenti regionali/statali/comunali che riceve direttamente – ha, normalmente, diritto alla detrazione sugli acquisti ed in particolare, nel caso di specie, dell’IVA addebitata in rivalsa dalle ditte appaltatrici per l’esercizio delle attività delegate, a condizione che tali servizi siano destinati all’effettuazione di operazioni imponibili o assimilate. Al riguardo, infatti, l’articolo 168 della Direttiva IVA stabilisce che il soggetto passivo ha diritto di detrarre l’IVA dovuta o assolta nella misura in cui i beni o i servizi acquistati siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta.

Con riferimento al mandato senza rappresentanza, in virtù del quale i Comuni, proprietari degli immobili, singolarmente o in forma associata, danno mandato alla società di effettuare in nome proprio, ma per conto degli enti territoriali finanziatori degli interventi, l’attività di manutenzione straordinaria, le nuove realizzazioni e il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ne discende che ai fini IVA trovi applicazione l’articolo 3, comma 3, del Decreto IVA, secondo cui le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. Da questo tipo di mandato discendono due distinti rapporti giuridici, entrambi rilevanti agli effetti dell’IVA ed entrambi soggetti ad autonoma fatturazione, l’uno avente ad oggetto “la prestazione di servizio tra mandatario e terzo” e l’altro avente ad oggetto la “prestazione di servizio tra mandante e mandatario”.

Nel caso di specie, quindi, la Società, in qualità di mandataria senza rappresentanza, deve emettere fattura nei confronti dei Comuni per i servizi da essa acquistati in esecuzione della Convenzione. Tale ribaltamento dovrà avvenire mediante l’emissione di una fattura in regime di scissione dei pagamenti (c.d split payment) di cui all’articolo 17-ter del Decreto IVA (cfr. circolare n. 15/E del 13 aprile 2015) che comporta l’addebito dell’IVA al Comune, il quale provvederà a versarla direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Essendo la società oggetto passivo IVA destinataria della disciplina della scissione dei pagamenti, i fornitori pertanto sono tenuti a fatturare in regime di split payment i beni e/o servizi acquistati dall’Istante, a esclusione degli acquisti per i quali la Società è debitore d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Tra split payment e reverse charge infatti vige il principio di alternatività in base al quale nelle ipotesi in cui l’operazione di acquisto rientri in una delle fattispecie riconducibili nell’ambito applicativo dell’inversione contabile, c.d. reverse charge, non si applica la scissione dei pagamenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Scissione dei pagamenti 2022, elenchi aggiornati al 20 ottobre 2021

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato gli elenchi per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 18 gennaio 2018 , dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Non sono incluse, pertanto, le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Gli elenchi sono consultabili sul sito ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

Split payment: nota di accredito per lo scomputo Iva

Con la risoluzione n. 79/E del 21 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso in cui una Pubblica Amministrazione abbia effettuato, nell’ambito di un contratto di appalto, un maggior versamento dell’IVA, in assenza di emissione da parte del fornitore di una nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, non sia possibile per la P.A. computare maggiori versamenti effettuati a titolo di Iva a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti. L’Agenzia ricorda che ai sensi dell’articolo 17-ter, al comma 1, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 – convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – «Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze». Con le circolari n. 1/E del 9 febbraio 2015, n. 15/E del 13 aprile 2015 e n. 27/E del 7 novembre 2017 è stato chiarito che, nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, emetta una nota di variazione in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in regime di split payment, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria.
Conseguentemente, la P.A. committente o cessionaria:

  • nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione dell’originaria fattura, dovrà provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro “IVA vendite” di cui agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 633 del 1972, fermo restando la contestuale registrazione nel registro “IVA acquisti” di cui all’articolo 25 del medesimo decreto, al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l’imposta detraibile;
  • nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, in relazione alla parte d’imposta versata in eccesso, rispetto all’IVA indicata nell’originaria fattura, potrà computare tale maggior versamento a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti.

Pertanto, in assenza di emissione da parte del fornitore di una nota di variazione in diminuzione non è possibile computare maggiori versamenti effettuati a titolo di Iva a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti. In tale ipotesi l’ente può presentare all’Amministrazione Finanziaria un’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, provando che:
– l’Iva versata dall’istante a fronte della fattura di anticipazione ricevuta e richiesta a rimborso non sia effettivamente più dovuta e che sussiste una fattispecie di pagamento indebito oggettivo o di arricchimento senza causa da parte dell’Amministrazione finanziaria in relazione all’Iva versata;
– l’appaltatore non può più emettere nota di variazione ai sensi dell’articolo 26 del medesimo d.P.R. n. 633.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Split payment e reverse charge dentro la soglia del 10 per cento

Con la risoluzione n. 53/E del 22 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nell’ambito della disciplina delle ritenute negli appalti, per il calcolo della soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi, tra i versamenti  è ricompresa anche l’IVA assolta dal committente in regime di reverse charge e l’IVA relativa alle operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici alla PA, obbligata allo split payment. L’Agenzia ha ricordato che l’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997 stabilisce che: “Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.
In merito al requisito previsto alla lettera a) dell’articolo sopra richiamato l’Agenzia ritiene che, ai fini del calcolo della soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi e dei compensi, tra i versamenti vada considerata anche l’Iva riguardante le operazioni effettuate dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici nei confronti della Pubblica amministrazione e ai soggetti ad essa equiparati, obbligati allo split payment.
È il cedente o il prestatore il soggetto su cui ricade il debito d’imposta nei confronti del Fisco per le operazioni rese nei confronti di una Pubblica amministrazione o di un soggetto ad essa assimilato come indicato dall’articolo 17-ter del Dpr n. 633/1972 e per contrastare i comportamenti fraudolenti viene spostato sulla Pa e soggetti assimilati l’obbligo di versare l’Iva (cfr circolare n. 1/2015).
In merito alla possibilità di considerare nel calcolo della soglia del 10 per cento, tra i versamenti, anche l’ “imposta teorica” corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci (che provvedono al pagamento dell’imposta, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale) e l’“imposta sul valore aggiunto teorica” risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione Iva di gruppo, l’Agenzia ritiene possibile includere, tra i versamenti, anche le suddette imposte teoriche, in analogia con quanto già chiarito con la circolare n. 1/2020 per i soggetti aderenti al consolidato fiscale. Infatti, al pari del regime del consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR, anche i regimi della trasparenza fiscale e della liquidazione Iva di gruppo, si caratterizzano per il fatto che il debito tributario matura, in via autonoma, in capo a ciascuna delle società aderenti, che provvedono alla liquidazione della relativa imposta, mentre il solo assolvimento del debito tributario viene eseguito da un altro soggetto (il soggetto consolidante, il socio, l’ente controllante), legato al primo da rapporti di partecipazione/controllo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Split payment, recupero versamento IVA duplicato

È possibile recuperare in compensazione l’IVA versata in eccesso all’Erario, scomputando l’importo dai versamenti dell’imposta che, nell’ambito della propria sfera istituzionale, l’ente dovrà effettuare in regime di split payment. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 378 del 18 settembre 2020 ad un ente pubblico tenuto all’applicazione, nei propri acquisti, del meccanismo dello split payment di cui all’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA), che ha chiesto chiarimenti in merito a come recuperare un versamento IVA duplicato, eseguito ad un giorno di distanza con due modelli F24.
L’Agenzia rileva che, nel caso di specie, la duplicazione del versamento IVA mediante il modello F24 non sia riconducibile ad alcuna delle ipotesi che legittimano l’emissione di una nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA da parte del fornitore; trattasi, infatti di un pagamento indebito eseguito dal committente/cessionario che può dar luogo ad azione di ripetizione di cui all’articolo 2033 e segg. del codice civile ovvero alla possibilità di eccepire la compensazione di cui all’articolo 1241 e segg. del c.c. In altre parole si può recuperare la somma versata dal momento che il pagamento non era dovuto. Sarà cura dell’istante evidenziare nei propri documenti contabili l’avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell’indebito e del relativo importo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

L’Italia è autorizzata a continuare ad applicare lo split payment fino al 30 giugno 2023

L’Italia è autorizzata a continuare ad applicare lo split payment fino al 30 giugno 2023. A renderlo noto un comunicato stampa del ministero dell’Economia e delle Finanze, che informa che lo scorso 22 giugno, con un documento Com (2020)242 final, la Commissione europea ha adottato la proposta del Consiglio che estende fino al 30 giugno 2023 l’autorizzazione concessa all’Italia per l’applicazione dello split payment come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/Ce in materia di Iva. Pertanto, il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dall’articolo 1, comma 629, lett. b) della legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), continuerà ad applicarsi alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter del Dpr n. 633/1972, in materia di disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Si ricorda che la decisione di richiedere alla Commissione Europea un’ulteriore proroga triennale del meccanismo della scissione dei pagamenti era stata fortemente criticata dall’ANCE, considerandola una misura gravissima a carattere temporaneo che, sin dal 2015, ha compromesso l’equilibrio finanziario delle imprese operanti nei confronti della pubblica Amministrazione, specie di quelle di più ridotte dimensioni, mettendo a rischio la loro stessa sopravvivenza. Sono 2,5 miliardi di liquidità quelli sottratti alle imprese dallo split payment, secondo i numeri dell’ANCE. A supporto delle criticità evidenziate dalle imprese anche il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, aveva parlato di una misura “doppiamente ingiusta” per le partite IVA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Proposta di proroga fino al 2023 dello Split payment

Arriva dalla Commissione europea il via libera alla proposta dell’Italia di prorogare il meccanismo di scissione dei pagamenti. Si ricorda che con lettera protocollata dalla Commissione il 4 dicembre 2019, l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a continuare a derogare agli articoli 206 e 226 della direttiva IVA per quanto riguarda i requisiti in materia di fatturazione e di pagamento in relazione all’IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni. Tale richiesta implicava una riduzione dell’ambito di applicazione della misura di deroga in vigore, concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, che si applicava anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e a un elenco di società quotate in borsa. Tuttavia con lettera protocollata dalla Commissione il 27 marzo 2020, l’Italia ha modificato la sua richiesta, chiedendo che l’ambito di applicazione dell’autorizzazione resti identico a quello concesso dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, e chiedendo di applicare la deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate alle pubbliche amministrazioni, alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e a un elenco di società quotate in borsa. In conformità all’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 5 maggio 2020, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Repubblica italiana. Con lettera del 6 maggio 2020 la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana che disponeva di tutte le informazioni necessarie all’esame della richiesta. Da ultimo, con la decisione di esecuzione del Consiglio del 22 giugno 2020 si acconsente alla proroga dello split payment IVA. Rispetto alla richiesta avanzata dall’Italia, il rinnovo è ridotto di sei mesi, e durerà fino al 30 giugno 2023.
La decisione di richiedere alla Commissione Europea un’ulteriore proroga triennale del meccanismo della scissione dei pagamenti è stata fortemente criticata dall’ANCE, considerandola una misura gravissima a carattere temporaneo che, sin dal 2015, ha compromesso l’equilibrio finanziario delle imprese operanti nei confronti della pubblica Amministrazione, specie di quelle di più ridotte dimensioni, mettendo a rischio la loro stessa sopravvivenza. Sono 2,5 miliardi di liquidità quelli sottratti alle imprese dallo split payment, secondo i numeri dell’ANCE. A supporto delle criticità evidenziate dalle imprese anche il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, parla di una misura “doppiamente ingiusta” per le partite IVA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION