I Comuni non possono cedere la propria capacità assunzione all’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti

Con la deliberazione n. 106/2024, la Corte dei conti, Sez. Marche – nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità per il Comune di cedere propri spazi assunzionali all’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, alla luce delle disposizioni di cui al D.L. n. 34/2019 e del relativo DPCM attuativo del 17 marzo 2020, in coordinato disposto con gli artt. 30, 31 e 32 TUEL – ha evidenziato che la disposizione derogatoria, prevista dall’ultimo inciso dell’art. 32, comma 5, TUEL, ai sensi del quale “i Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’Unione di Comuni di cui fanno parte”, non può essere applicata ad enti diversi dall’Unione dei Comuni, fattispecie organizzativa cui non è, sia per natura giuridica che per conformazione morfologica ed organizzativa, riconducibile l’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione dei rifiuti, non rientrante quindi nel perimetro applicativo dell’art. 32, comma 5, TUEL.

Del resto, una deroga ai rigidi meccanismi di calcolo dei vincoli quantitativi alla spesa di personale a tempo indeterminato, previsti dall’art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020, non è desumibile, a ben vedere, neppure dall’art. 7, comma 6, L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i., il quale, nella parte in cui stabilisce che i Comuni appartenenti all’ATO “assicurano le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge (…)”, va inteso esclusivamente nel senso di porre a carico dei Comuni il dovere di contribuire con proprie risorse, finanziarie o strumentali, al funzionamento dell’organismo associativo intercomunale, ma non nel senso di legittimare atti di cessione della capacità assunzionale da parte degli uni in favore dell’altra.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pagamento contributo 2023 per la spesa di personale ex base Nato dell’Arcipelago della Maddalena

Con il comunicato n. 2 del 2 maggio 2023 il Ministero dell’Interno comunica che con provvedimento del 21 aprile 2023, è stato disposto il pagamento in acconto, nella misura del 60%, del contributo assegnato nell’anno 2023 a favore degli enti aventi diritto, per il rimborso degli oneri relativi al personale civile assunto a seguito della soppressione della ex Base Nato dell’Arcipelago della Maddalena ai sensi dell’articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Il comunicato rammenta che il Ministero dell’economia e delle finanze con nota n. 59738 dell’11 maggio 2011, indirizzata a tutti gli enti locali interessati all’assunzione del personale in esame e, tra gli altri, anche a questo Ministero, ha precisato che le risorse verranno trasferite agli enti, fin quando rimarranno in essere i rapporti di lavoro con i soggetti ex Base Nato dell’arcipelago della Maddalena assunti. Conseguentemente, il diritto alle stesse verrà meno a seguito dell’interruzione del rapporto di impiego per varie cause”.

Ne consegue, pertanto, che rappresenta uno specifico obbligo degli enti comunicare al Ministero dell’interno le intervenute interruzioni, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro del personale di che trattasi. Le comunicazioni dovranno essere inviate all’indirizzo PEC: finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Il saldo del restante 40% verrà disposto entro il mese di ottobre 2023. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti inviando una richiesta per e-mail a amelia.mazzariello@interno.it oppure a daniela.secondini@interno.it.

 

La redazione PERK SOLUTION