Consorzi tra enti locali: Spese di personale eterofinanziate non rilevano sulla capacità assunzionale

La Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 136/2023, in riscontro ad una richiesta di parere volta ad appurare se un Consorzio di enti locali, nell’ambito della programmazione dei fabbisogni del personale, possa considerare come utili, ai fini della determinazione della propria capacità assunzionale a tempo indeterminato e dei limiti della relativa spesa di personale, le risorse provenienti da fonti eterofinanziate (fondi regionali, fondi europei, etc.)”, ha ribadito la “neutralità” sia della spesa, sia della correlata entrata, relativa all’assunzione di personale etero-finanziata, così escludendone la rilevanza ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui al citato art. 33 del d.l. n. 34/2019.

La Sezione ricorda che la disciplina delle facoltà assunzionali degli enti locali è stata profondamente innovata nel 2019, con l’introduzione dell’art. 33 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in l. 28 giugno 2019, n. 58, che ha sostituito la previgente regolamentazione fondata sulla logica del c.d. turn over, introducendo un modello ispirato al criterio della sostenibilità finanziaria della spesa del personale. L’art. 57, comma 3-septies, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che “A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.  Il meccanismo introdotto dall’art. 57, comma 3-septies, risulta, peraltro, espressamente richiamato dall’art. 1, comma 801, della l. 30 dicembre 2020, n. 178.

Tale peculiare regime riguarda spese di personale “finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa”, atteso che – al pari – concerne altresì le corrispondenti entrate correnti poste a copertura di tali spese.

 

La redazione PERK SOLUTION

Superamento limiti trattamento accessorio per spese etero-finanziate

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 111/2022, in riscontro ad una richiesta di parere in merito all’applicabilità, per il personale già in servizio presso i centri per l’impiego, dei limiti di spesa per il trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ha evidenziato che la possibilità del superamento dei limiti di spesa deve ritenersi consentita nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sui bilanci e, più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio;
  • l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e ( a consuntivo) di poter erogare compensi.

La sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa quale etero- finanziata, sussiste non solo quando la stessa è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all’ente utilizzatore, ma, parimenti, nella fattispecie in cui l’intero costo del personale impiegato confluisca a quest’ultimo a titolo di rimborso. Ciò che rileva non sono le modalità e/ o le tecniche di trasferimento, ma la necessità che le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sugli equilibri di bilancio dell’ente locale.

Pertanto, nel caso delle spese di personale finanziate dalla Regione per i centri per l’impiego e nella fattispecie del rimborso del costo del personale utilizzato per le altre funzioni delegate, l’esclusione dal limite di spesa di cui all’art.23 del D.lgs. 75/2017, è subordinato al verificarsi dei presupposti prescritti dalle  deliberazioni della Sezione delle Autonomie (n. 20/2017/QMIG e n. 23/2017/QMIG), sottolineando, comunque, che l’applicazione alle fattispecie concrete dei principi enunciati nelle deliberazioni sopra richiamate, è riservata alla sfera di discrezionalità dell’Ente, stante che la costituzione del Fondo risorse decentrate costituisce attività gestionale tipica, sottoposta a certificazione dell’organo di revisione.

 

La redazione PERK SOLUTION