Copertura maggiori costi energetici: in arrivo il DM sullo svincolo delle quote vincolate dell’avanzo

La Commissione Arconet, nella seduta del 15 febbraio 2023, ha esame lo schema del decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 1, commi 822 e 823, della legge n. 197 del 2022. I commi 822-823 consentono a regioni ed enti locali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2022, le quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai LEP, al fine di finanziare spese connesse con l’emergenza energetica.
Le risorse così svincolate possono essere utilizzate da ciascun ente per tre finalità:
a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali, nonché dalle aziende del servizio sanitario regionale;
b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di Covid-19 e alla crescita dei costi energetici;
c) contributi per attenuare la crisi delle imprese dovuta ai rincari delle fonti energetiche.
Le suddette somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui di cui sopra, devono essere comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il DM si compone di un unico articolo e intende fornire le puntuali indicazioni sulla definizione di quote vincolate dell’avanzo di amministrazione che possono essere svincolate con delibera di Giunta. Si sottolinea in particolare l’attenzione da dedicare al comma 2 dell’unico articolo che elenca tutta una serie di operazioni che non possono essere oggetto di svincolo al fine di fornire la massima chiarezza. Il DM, inoltre, norma le modalità per operare il previsto svincolo delle risorse e prevede la necessità di apposita delibera in quanto le risorse sono rappresentate nell’allegato a/2 del rendiconto della gestione 2022. Il DM sarà emanato entro i termini di approvazione del rendiconto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, Sulla possibilità di utilizzo dell’avanzo per fronteggiare l’aumento delle spese energetiche

L’avanzo di amministrazione può fronteggiare l’aumento delle spese energetiche (gas ed energia elettrica) solo nella misura in cui risponda alle specifiche finalità contenute nel comma 2 dell’art.187 del TUEL, nell’ordine di priorità ivi indicato. È questa la risposta della Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n. 63/2022, in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune.
La Sezione ricorda che l’art.187, c.1, Tuel prevede una “ripartizione” del risultato di amministrazione in fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti, fondi accantonati e fondi liberi, riservando un differenziato regime vincolistico ai diversi fondi di composizione del risultato di amministrazione. Con riferimento ai fondi liberi, il comma 2 dell’art.187 (analogamente all’art.42, c.6, d.lgs. 118/2011, per le regioni) dispone, infatti, che detti fondi possono essere utilizzati dall’ente con provvedimento di variazione di bilancio, solo per alcune finalità, che la norma prevede espressamente ed indica secondo un preciso ordine di priorità: la copertura dei debiti fuori bilancio; i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, se non possa provvedersi con mezzi ordinari (vale a dire, con tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali), il finanziamento di spese di investimento; il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, vale a dire caratterizzate dall’assenza di continuità temporale; l’estinzione anticipata dei prestiti. La “ratio sottesa a detta regola va ravvisata nell’esigenza di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio. In altri termini la “destinazione” dell’avanzo libero di amministrazione deve essere conforme sia alle finalità sia all’ordine di priorità indicate dal legislatore.
Pertanto, seppure l’avanzo di amministrazione determini la sussistenza di veri e proprio cespiti in capo all’ente (C. cost. 101/2018), il relativo impiego è subordinato al rispetto delle specifiche finalità indicate in ordine di priorità nel comma 2 dell’art.187 Tuel, ovvero in altra disposizione normativa statale, che ne disponga un’espressa deroga.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION