Niente rimborso delle spese di viaggio al segretario privo della titolarità di una sede

Con l’orientamento applicativo AFL86, l’Aran ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere le spese di trasferta per il raggiungimento della sede a favore dei Segretari cui è stato conferito un incarico di reggenza/supplenza.

Il nuovo CCNL dell’Area FL del 16.07.2024, all’art. 62 comma 4, prevede la possibilità di un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili in favore dei soli segretari titolari di sede, cui sia conferito un incarico di reggenza o supplenza, per i casi in cui, non potendo assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni da remoto, debbano garantire la propria presenza presso l’ente presso il quale svolgono la reggenza. Il rimborso è a carico degli enti utilizzatori nei limiti delle disponibilità di bilancio.

L’Agenzia esclude, pertanto, che il rimborso delle spese di viaggio possa essere riconosciuto al segretario privo della titolarità di una sede.

 

La redazione PERK SOLUTION