Capacità assunzionali, nel computo della personale di personale anche il rimborso degli oneri correlati al comando

Con deliberazione n. 17/2022, la Corte dei conti, Sez. Veneto, ha chiarito che è da ricomprendere nel computo della spesa complessiva del personale, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), Decreto 17/3/2020, per la definizione delle capacità assunzionale, anche gli oneri correlati al personale comandato. Per la Sezione è indubitabile che si tratti di spese ascrivibili al personale sotto il profilo eminentemente sostanziale (cfr. Corte cost. sent. n. 227/2020), al di là della classificazione economica volta alla specifica e particolare appostazione contabile, anche per finalità della BDAP. Infatti, l’art. 1, comma 1, lett. a), Decreto 17/3/2020, al pari dell’art. 33, comma 2, D.L. 34/19 s.m.i., parla preliminarmente di “spesa complessiva per tutto il personale dipendente”, evidenziandosi sia la trasversalità degli esborsi finanziari in materia di risorse umane, sia la conseguente inclusione di soggetti legati all’ente dal rapporto di servizio: in entrambi i casi rientra il personale comandato. Per altro verso, il successivo art. 2, comma 1, lett. a), parla della totalità dei “soggetti a vario titolo utilizzati (…) in strutture e organismi (…) comunque facenti capo all’ente”, riconducibile anche a strutture consortili, qui rilevanti ai fini del personale comandato o, in ogni caso, assegnato a strutture consortili.
Più in generale, per qualificare la spesa di personale, la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, Delib. n. 125/2020/PAR, cit.) ha stabilito che: “giova comunque richiamare i principi generali del bilancio di cui al decreto legislativo 118 del 2011”, quanto “il principio n.18 (prevalenza della sostanza sulla forma) che si riporta integralmente: “Se l’informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l’esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l’elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, Province: Spesa di personale e limiti assunzionali

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 118/2021, ha fornito chiarimenti ad una richiesta di parere di un Ente Provincia in merito alla possibilità di non considerare la spesa di personale coperta da appositi finanziamenti (nel caso di specie di provenienza regionale) nell’ambito del calcolo riguardante la determinazione del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti relative ai titoli I, II e III, del bilancio, ai sensi dell’art. 1, comma 845, L. n. 205/2017, ma anche relativo alla facoltà della Provincia di provvedere all’avvio di procedure di assunzione al fine di sopperire alle carenze di organico del relativo personale.
La Sezione, compiuta una analisi dell’evoluzione normativa concernente il regime giuridico delle province, con particolare riferimento ai limiti assunzionali, ha evidenziato come la richiesta esclusione debba essere consentita. In caso contrario, invero, si lederebbe l’autonomia finanziaria e organizzativa della Provincia, incidendosi inevitabilmente sulla capacità dell’Ente di acquisire risorse umane, essenziali all’esercizio delle funzioni fondamentali e finanziate effettivamente dalla Provincia stessa. Si evidenzia, altresì, che tale incisione si realizzerebbe in presenza di una operazione di fatto neutrale, dal momento che, anche se figurativamente la spesa appare in capo alla Provincia, in realtà essa è diretta a garantire l’assolvimento di una funzione a lei confermata o delegata e, per questo motivo, sostenuta dalla Regione; pertanto, non rimane a carico dell’Ente e non dovrebbe, per questo motivo, intaccare i limiti assunzionali dello stesso.
Il comma 844 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 ha previsto che (ferma la previsione relativa alla rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) “ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, (…) le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56”. A fronte di ciò, si evince come la capacità assunzionale sia correlata a piani di assetti organizzativi che devono garantire un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali e, quindi, la spesa rilevante in materia è quella che attiene proprio alle funzioni fondamentali demandate alle province dalla stessa legge n. 56. Tutto ciò si realizza se, parimenti, al fine di procedere all’esatta determinazione della capacità assunzionale, saranno sottratte dalle entrate correnti le risorse destinate dalla Regione alla Provincia in relazione alla funzione confermata/delegata/assegnata in virtù della legislazione regionale.
Infine, in merito alla facoltà di avviare le procedure di assunzione, si sottolinea che, cessato il personale, sarà la Regione, in quanto titolare della funzione, a dovere assumere le necessarie decisioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Capacità assunzionali, gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale

Con deliberazione n. 73/2021, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha chiarito che le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell’art. 33 c.2 del d.l. 34/2019 e smi. La fattispecie prospettata dal Comune nella richiesta di parere riguarda la natura degli incentivi tecnici, di cui al comma 5-bis dell’art. 113 del Codice degli appalti, che traggono origine dagli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, nei limiti previsti dal comma 2, e ad essi vanno considerati legati, non sussistendo una specifica spesa per il personale in assenza di appalti e degli stanziamenti ad essi relativi. Il citato comma 5-bis è stato peraltro già oggetto di approfondimento da parte della Sezione delle Autonomie, che con la deliberazione n. 6/2018/QMIG è giunta a ritenere chiaramente che “L’avere correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all’importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell’opera, àncora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale”. Al tempo stesso, si rileva che “tali compensi non sono rivolti indiscriminatamente al personale dell’ente, ma mirati a coloro che svolgono particolari funzioni (“tecniche”) nell’ambito di specifici procedimenti e ai loro collaboratori”. Ne consegue che gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION