Fondo di solidarietà alimentare 2021, le assegnazioni prevedibili per ciascun Comune

L’IFEL ha pubblicato gli importi del riparto del “Fondo di solidarietà alimentare disposto dall’articolo 53 del dl “Sostegni-bis” (dl n. 73 del 2021), per complessivi 500 milioni di euro, approvati dalla Conferenza Stato-Città del 10 giugno scorso. Le assegnazioni in questione sono destinate all’adozione di “misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. Si tratta, pertanto, di finalità più ampie rispetto alla sola “solidarietà alimentare” attivata nel 2020 con l’Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e ripresa con l’art. 19-decies del dl 137/2020. I criteri di riparto del fondo alimentare 2021 sono stati modificati dalla legge che prevede due quote di pari importo: 250 mln. di euro da ripartire in proporzione della popolazione residente di ciascun Comune; 250 mln. da ripartire in ragione della distanza dei redditi medi Irpef comunali (anno d’imposta 2018) inferiori alla media nazionale dalla media stessa.
Gli importi, pur non ufficiali in quanto il relativo decreto (Min. Interno di concerto con il Mef) è in via di emanazione, sono coerenti con il dettato normativo e con l’esame intervenuto nella citata seduta della Conferenza Stato-Città.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie

L’art. 53 del D.L. n. 73/2021, c.d. decreto Sostegni-bis, istituisce un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 in favore dei comuni, al fine di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
Per il riparto del Fondo è previsto un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero entro il 24 giugno p.v. Il riparto tra i comuni sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri:
– per il 50% (250 milioni), in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;
– per il restante 50% (250 milioni), in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale,
ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali di riferimento quelli relativi all’anno d’imposta 2018.
Il contributo minimo spettante a ciascun comune non può comunque risultare inferiore a 600 euro. A tal fine si prevede che, nel caso di comuni con popolazione maggiore di 100.000 abitanti, la quota calcolata in base al criterio della popolazione venga decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto del criterio dell’importo minimo per ciascun comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION