Durata dell’incarico dell’organo di revisione e sospensione termini per emergenza sanitaria

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – in data 22 settembre 2020 ha fornito un parere in merito ad un questo posto da un revisore contabile che lamenta la presunta illegittimità dell’attività svolta dal precedente collegio, in virtù del periodo di prorogatio, nel periodo ricorrente dalla nomina del nuovo collegio dal 21 febbraio al 24 maggio 2020. L’ente locale, a seguito di procedura di estrazione a sorte, ha nominato il nuovo collegio dei revisori contabili, che si è insediato in data 9 giugno 2020 (ancorché la deliberazione di nomina sia stata adottata in data 10 marzo 2020), in quanto il precedente collegio ha svolto le sue funzioni fino al 25 maggio u.s.
Nel precisare che non è competente a valutare la correttezza amministrativo-contabile dell’attività amministrativa e la legittimità dell’azione amministrativa, la Direzione della Finanza locale ha ricordato che, a norma dell’articolo 235 del TUEL, l’Organo di revisione dura in carica tre anni e, alla scadenza, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni, in virtù delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444. La Direzione ricorda, altresì, che l’art, 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, (c.d. Cura Italia), modificato dall’articolo 37 del D.L. n. 23/2020, ha disposto l’efficacia di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Nel merito, la deliberazione di nomina del nuovo collegio dei revisori, del 10 marzo 2020, deve essere correlata alle disposizioni normative del regolamento comunale sull’attività dell’organo di revisione, che stabilisce la tempistica dell’insediamento a seguito dell’esecutività della delibera di nomina. Di conseguenza, non si può escludere che durante il periodo di possibile sospensione del procedimento di nomina del nuovo collegio, (dal 23 febbraio al 15 maggio), a causa dell’emergenza Covid 19, non si sia perfezionato il procedimento di notifica della nomina ai nuovi revisori, come dimostrato dall’insediamento avvenuto in data 9 giugno 2020. Ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi e processuali, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si deve tener conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Non applicabile la sospensione dei termini alla rateizzazione delle sanzioni pecuniarie per violazione al CdS

L’art. 103 del D.L. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 dispone, come noto, la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (prorogato al 15 maggio 2020 dall’art. 37 del D.L. 23/2020 convertito, con modificazioni, dalla n.  40/2020, c.d. decreto Liquidità). L’ambito di applicazione della sospensione riguarda tutti i procedimenti amministrativi, tanto quelli a istanza di parte, quanto quelli ad iniziativa d’ufficio. La sospensione si applica ai termini sia perentori (stabiliti dalla legge a pena di decadenza) che ordinatori, nonché ai termini finali ed esecutivi come a quelli endoprocedimentali e preparatori: dunque non solo i termini stabiliti per la conclusione del procedimento (per i quali la legge n. 241 del 1990 stabilisce una disciplina generale), ma altresì quelli relativi ad adempimenti posti a carico di soggetti privati o di altre amministrazioni il cui intervento è necessario nel corso del procedimento ai fini dell’adozione del provvedimento finale. Rientrano nella sospensione, tra gli altri, anche i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (comma 1-bis). A tal riguardo, il Ministero dell’Interno, con nota del 4 settembre 2020, ha fornito parere negativo circa la legittimità della sospensione dei termini di pagamento, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 103 del D.L. 18/2020, anche per le rateizzazioni concesse per le sanzioni pecuniarie per violazione al Codice della strada (art. 202-bis). Secondo la nota, essendo tassativa l’individuazione delle fattispecie per le quali la sospensione dei termini è considerata legittima e non figurando, tra queste, il pagamento delle rate di ammortamento dei procedimenti di rateizzazione concessi ai sensi dell’art. 202-bis CdS, non è possibile fare ricorso a interpretazioni estensive o analogiche di tali disposizioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Revisori in scadenza, proroga sino al 15 maggio 2020

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con comunicato del 16 aprile 2020, facendo seguito al precedente comunicato del 27 marzo 2020, fornisce chiarimenti in ordine alla ulteriore sospensione termini dei procedimenti amministrativi e della nomina dell’organo di revisione contabile degli enti locali disposta dall’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. Pertanto, nei casi di prorogatio dell’organo di revisione contabile, il termine del 15 aprile 2020, di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 103 D.L. 18/2020 è prorogato al 15 maggio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Funzione Pubblica, il comunicato sulla sospensione dei termini in materia di personale

Con comunicato del 9 aprile 2020 il Dipartimento della Funzione Pubblica informa sulla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in materia di personale, prorogati al 15 maggio 2020 (in luogo del 15 aprile 2020) dall’art. 32 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, fermo restando che le pubbliche amministrazioni adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti e che, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

È sospeso il termine previsto dall’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per la risposta alle comunicazioni presentate dalle pubbliche amministrazioni in materia di mobilità del personale.

Sono altresì sospesi i termini di comunicazione previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in materia di incarichi e dall’articolo 60 in materia di controllo del costo del lavoro del medesimo decreto legislativo.

Sono sospesi i termini per la certificazione dei contratti integrativi di cui all’art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del 2001, nonché i termini per i preventivi assensi per i distacchi del personale ad ordinamento pubblicistico.

È sospeso il termine di quindici giorni previsto dall’art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la risposta obbligatoria delle amministrazioni interessate rispetto ai chiarimenti e ai riscontri richiesti dall’Ispettorato al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni. Si ritiene di escludere dalla sospensione, in via interpretativa, i termini relativi a segnalazioni attivate con riferimento all’attuale situazione di emergenza sanitaria.

Rispetto al sistema di banche dati Perla PA, il termine del 31 marzo 2020 è prorogato al 31 maggio 2020 per l’invio da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni e dei dati previsti da GEDAP e Permessi ex lege 104/92, ovvero:
a) delle informazioni relative ai dipendenti che, nell’anno 2019, hanno fruito di permessi, aspettative e distacchi sindacali nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive;

b) dei dati relativi ai dipendenti pubblici che fruiscono dei permessi per l’assistenza a persone disabili o per sé stessi (se disabili), secondo quanto previsto dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992, sulla base di quanto disposto dall’art. 24 della legge n. 183 del 2010.

Sono sospesi i termini relativi ai soccorsi istruttori, ai preavvisi di rigetto e di cancellazione relativi alla gestione dell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui al DM 2 dicembre 2016.

Sono sospesi i termini relativi ai soccorsi istruttori, alle richieste di invio di documenti/certificazioni propedeutici alla sottoscrizione della convenzione per il finanziamento dei progetti sperimentali in materia di innovazione sociale (Avviso pubblico del 5 aprile 2019).

Sono sospesi i termini di cui alla direttiva 2/2019 recante “misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche” per la compilazione e l’invio degli allegati n. 1 e 2 alla direttiva (Relazioni CUG).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Emergenza COVID-19: i chiarimenti del MIT sulla sospensione dei termini nelle procedure di gara

Tra le varie disposizioni contenute nel decreto legge n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, l’art. 103 prevede la sospensione di tutti i termini, ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. L’ambito di applicazione riguarda tutti i procedimenti amministrativi, tanto quelli a istanza di parte, quanto quelli ad iniziativa d’ufficio. Non si rinvengono inoltre nella disposizione eccezioni riferibili a tipologie di amministrazioni o a particolari categorie di enti pubblici. Tenuto conto del tenore generale della norma, la sospensione si applica ai termini sia perentori (stabiliti dalla legge a pena di decadenza) che ordinatori (il cui mancato rispetto non caduca il potere di provvedere), nonché ai termini finali ed esecutivi come a quelli endoprocedimentali e preparatori: dunque non solo ai termini stabiliti per la conclusione del procedimento (per i quali la legge n. 241 del 1990 stabilisce una disciplina generale), ma altresì a quelli relativi ad adempimenti posti a carico di soggetti privati o di altre amministrazioni il cui intervento è necessario nel corso del procedimento ai fini dell’adozione del provvedimento finale. Pertanto, ai fini del computo dei relativi termini in base alla disposizione non si tiene conto del periodo per il quale è disposta la sospensione, che decorre dal 23 febbraio (o dalla data successiva in cui il procedimento è stato avviato) al 15 aprile 2020.
Al contempo, è previsto che, nonostante la sospensione, le pubbliche amministrazioni siano tenute ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
In risposta alle specifiche richieste di chiarimenti formulate dalle stazioni appaltanti dipendenti e vigliate sull’applicabilità della prevista sospensione dei termini anche alle procedure di gara in essere, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con propria circolare del 23 marzo 2020, chiarisce che he la sospensione per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 si applica a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), in quanto la procedura di evidenza pubblica è una fase disciplinata dalle regole di diritto pubblico e si sviluppa in una sequenza procedimentale che culmina nell’adozione di un provvedimento (amministrativo) di aggiudicazione. “Tale interpretazione è, peraltro, coerente con la ratio legis sottesa alla disposizione di cui trattasi da individuarsi, da un lato, nella necessità di assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati nonostante la situazione emergenziale in atto e, dall’altro, nella necessità di “…evitare che la PA, nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo”. Ne deriva, quindi, che la previsione recata dall’articolo 103 del decreto legge n. 18/2020 risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività.
Secondo la circolare, poiché la sospensione del termine è stata stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo, nulla vieta che quest’ultimo possa comunque validamente porre in essere l’attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. In tale caso, rimane comunque ferma l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto – legge n. 18/2020 per quanto concerne i termini relativi allo svolgimento delle attività conseguenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Emergenza Covid-19, ANAC sospende termini e adempimenti

L’ANAC, con nota del 19 marzo, rende noto che ha deliberato la sospensione dei termini per i procedimenti in corso e dilazionato i tempi per alcuni adempimenti previsti ex lege (vedi Delibera n. 268 del 19 marzo 2020). A seguire, il dettaglio dei provvedimenti assunti:

Procedimenti in corso
Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini di conclusione di tutti i procedimenti di vigilanza, sanzionatori e consultivi il cui avvio sia stato comunicato dopo il 23 febbraio.

Proroga termini di risposta
Qualora l’Autorità abbia richiesto dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, i termini per la risposta sono incrementati di 60 giorni, salva successiva determinazione dell’Autorità in caso di cessazione dell’emergenza sanitaria in corso.

Stop a nuovi procedimenti
In via generale e salvo specifiche esigenze, l’Autorità non avvierà nuovi procedimenti sanzionatori, di vigilanza e consultivi fino al 15 aprile 2020. In relazione a procedimenti il cui avvio si rendesse necessario, per specifiche esigenze, in pendenza della sospensione, i termini decorreranno a partire 16 aprile 2020.

Provvedimenti urgenti
In tutti i casi in cui, avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio, si ritenga che sussistano particolari motivi di urgenza per l’adozione del provvedimento finale, l’Autorità si riserva di concludere eventuali procedimenti anche prima della scadenza del periodo di sospensione.

Vigilanza collaborativa
Le attività di vigilanza collaborativa, svolte su richiesta della stazione appaltante, proseguono compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legate all’emergenza sanitaria in atto.

Pareri di precontenzioso
I pareri di precontenzioso sono adottati nel rispetto dei termini fissati dalla legge (30 giorni) applicando la sospensione dei termini fino al 15 aprile. La sospensione varrà anche per la presentazione dell’istanza, la sua integrazione, l’eventuale adesione al parere di altri soggetti, la presentazione di memorie e documenti e per l’adeguamento a quanto stabilito dall’Autorità. In caso di richiesta di integrazioni istruttorie, il termine massimo di sospensione può arrivare fino a 30 giorni. Compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legati all’emergenza sanitaria in atto, il parere potrà essere adottato dall’ANAC anche prima della scadenza del termine di sospensione qualora le parti interessate ne facciano espressa richiesta.

Perfezionamento CIG
Fino a nuove comunicazioni, il termine per perfezionare il CIG (Codice identificativo gara) è portato da 90 a 150 giorni.

Trasmissione dati all’osservatorio contratti pubblici
Fino a nuove comunicazioni, i termini fissati dalla legge per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici sono incrementati di 60 giorni.

Emissione certificato esecuzione lavori
Fino a nuove comunicazioni, l’obbligo per la stazione appaltante di emettere il Certificato esecuzione lavori (attualmente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’operatore economico) è portato a 90 giorni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Cura Italia, le misure adottate da Agenzia delle Entrate-Riscossione

Il Decreto Legge n. 18/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha disposto le seguenti misure con impatto su termini di pagamento e attività di riscossione:

  • sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione);
  • fino al 31 maggio 2020, sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
  • differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla “Rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”.

In relazione alle misure contenute nel Decreto Legge n. 18/2020, e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione su tutto il territorio nazionale resteranno chiusi al pubblico dal 18 al 25 marzo.

Di seguito si riportano le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulle disposizioni introdotte, in materia di riscossione, dal decreto legge n.18/2020 (“Cura Italia”).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza COVID-19 – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione n. 12/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Proroga per tutti – Sono prorogati dal 16 al 20 marzo 2020 tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte di ogni tipologia di soggetto. Nel documento di prassi sono, infatti, riportati a titolo indicativo i “Codici Ateco” riconducibili alle attività interessate dalla sospensione dei termini dei versamenti di cui alle lettere da a) a q) dell’articolo 61, comma 2, del decreto legge n.18/2020 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 9/2020.

Le sospensioni per i settori più colpiti – Sempre con riferimento ai settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto e ad ulteriori categorie di soggetti operanti nei settori dell’arte e della cultura, dello sport, della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza, il decreto “Cura Italia” ha stabilito la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e ha disposto inoltre la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto, in scadenza nel mese di marzo 2020. La lista dei codici attività interessati è consultabile nella tabella allegata alla risoluzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION