Poteri al Commissario in caso di sospensione del sindaco e di mancata nomina del vicesindaco

La mancata designazione del vicesindaco in costanza della sospensione ex art. 11, comma 2, d.lgs. 235/2012 del sindaco dell’ente comporta la nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art. 19 del r.d. n. 383/1934, al quale conferire i soli poteri di sindaco e giunta sino al termine del periodo di sospensione del primo cittadino, e ciò anche nel caso in cui lo statuto comunale preveda l’ipotesi della contemporanea assenza o impedimento temporaneo del sindaco e del vicesindaco e disponga che le relative funzioni vengano temporaneamente esercitate dall’assessore presente più anziano di età.

È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno, con parere del 17 gennaio 2021, in riscontro ad una richiesta da parte di un Segretario comunale che ha chiesto se sia ipotizzabile, in ordine alla mancata designazione del vicesindaco, dopo le dimissioni rassegnate dal precedente incaricato, in costanza di sospensione ex art. 11, comma 2, d.lgs. 235/2012 disposta nei confronti del sindaco dell’ente, fare ricorso al vigente statuto comunale che contempla l’ipotesi della contemporanea assenza o impedimento temporaneo del sindaco e del vicesindaco, disponendo che le relative funzioni vengano temporaneamente esercitate dall’assessore presente più anziano di età.

Il parere precisa che la sospensione del sindaco ex art. 11, comma 1, d.lgs. n. 235/2012 non è assimilabile ad un mero e occasionale impedimento di fatto, ma costituisce una interdizione giuridica (sia pure a titolo di sospensione) ad esercitare le relative funzioni  le quali per tutto il periodo di ostatività sono rimesse alla competenza del vicesindaco come prevede espressamente l’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. Tale norma presuppone dunque la permanenza in carica del vicesindaco, essendo rimessa esclusivamente a tale figura l’espletamento delle funzioni vicarie in caso di sospensione del primo cittadino.

La sostituzione per assenza o impedimento è una supplenza caratterizzata dalla durata temporanea, presumibilmente breve in considerazione della prossima riassunzione delle funzioni da parte del titolare mentre nel caso di sospensione ex art. 11, comma 1, d.lgs. 235/2012, la sostituzione assume il carattere della reggenza, la cui durata si protrae per un ampio arco temporale.
Pertanto, attesa la mancanza della figura del vicesindaco cui affidare le funzioni del sindaco in vigenza del periodo di sospensione – e non trovando applicazione l’ipotesi prevista dallo statuto comunale, in quanto riferito al caso di assenze o impedimento del sindaco o del vicesindaco a carattere del tutto occasionale e temporaneo – si dovrà provvedere alla nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art. 19 del r.d. n. 383/1934, al quale conferire i soli poteri di sindaco e giunta sino al termine del periodo di sospensione del primo cittadino.