Presidente di società pubblica di gestione dei rifiuti inconferibile con l’incarico amministratore di altra società di gestione rifiuti

L’Autorità Anticorruzione ha dichiarato l’inconferibilità dell’incarico di Presidente del Cda di un’azienda a partecipazione totalmente pubblica che gestisce la raccolta e gestione dei rifiuti con l’incarico di amministratore delegato di un’altra società pubblica, che svolge il medesimo compito. Pertanto il Presidente è immediatamente decaduto dall’incarico.
Il caso riguarda un importante raggruppamento di Comuni dell’Alta Toscana. Pur contestando l’ente in questione che l’incarico del presidente sarebbe stato conferito “senza deleghe gestionali”, l’Autorità ha fatto presente che i poteri attribuiti al presidente riguardavano invece poteri interpretabili come deleghe operative di grande rilevanza: acquisti, permute, transazioni, alienazioni mobiliari e immobiliari, ed altri poteri di amministrazione e gestione. Pertanto va considerato amministratore di ente privato in controllo pubblico. E la legge stabilisce l’inconferibilità di tale incarico se la medesima persona è già amministratore delegato di altra società pubblica, partecipata da altri comuni, per svolgere lo stesso ruolo. Considerando anche il fatto, che entrambi i due consorzi di raccolta e gestione dei rifiuti operano in un’area di prossimità, all’interno dello stesso territorio e della stessa regione.

Delibera n. 296 del 21 giugno 2022

 

La redazione PERK SOLUTION

Illegittimo il ricorso all’ingiunzione fiscale da parte della società pubblica

Il Tribunale di Milano, Sez. I, Sent., 29/07/2021, pronunciandosi sul ricorso proposto da un condominio contro l’ingiunzione di pagamento, emessa ai sensi degli artt. 2 e 3 R.D. n. 639 del 1910 da una Società pubblica – con la quale si è intimato il pagamento per il servizio di somministrazione di acqua potabile, fognatura e depurazione – ha rilevato l’inutilizzabilità del procedimento di ingiunzione di cui all’art. 2 R.D. n. 639 del 1910 da parte della Società.
La norma delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comunemente chiamato “ingiunzione fiscale”, che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile.
La possibilità di giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, non prevede l’intervento dell’autorità giudiziaria, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere d’imperio della Pubblica Amministrazione che, in questo caso, è legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l’intermediazione dell’organo giurisdizionale.
In tal senso, la cosiddetta “ingiunzione fiscale” rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all’ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l’auto-accertamento del tributo da parte dell’Ente pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo.
L’art. 2 R.D. n. 630 del 1910 costituisce, quindi, una legge eccezionale e, in quanto tale, non può essere applicato, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (cosiddette “Preleggi”) che vieta il ricorso all’analogia per quanto riguarda le norme penali ed eccezionali, a soggetti diversi ed ulteriori, oltre a quelli specificamente individuati dalla norma, ovvero lo Stato e gli altri Enti Pubblici.
Questi ultimi, in quanto titolari dei poteri di autoaccertamento e di riscossione dei tributi, discendenti dal più ampio potere di autotutela di cui gode la Pubblica Amministrazione, possono giovarsi dell’ingiunzione “fiscale” di cui agli art.li 2 e 3 R.D. n. 639 del 1910, tanto per le entrate di natura pubblicistica quanto per i corrispettivi di natura privatistica, derivanti da un rapporto contrattuale. Tuttavia, titolari di legittimazione attiva nel suddetto procedimento ingiuntivo “speciale” rimangono esclusivamente i soggetti indicati nella norma, ovvero lo Stato e gli altri enti pubblici, a prescindere dalla tipologia dell’entrata che s’intende riscuotere, che può avere tanto natura pubblicistica quanto privatistica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION