Agid: le PA hanno tempo fino al 31 marzo per pubblicare gli obiettivi di accessibilità

Entro il prossimo 31 marzo le pubbliche amministrazioni dovranno pubblicare gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro, come stabilito dal Decreto legge n. 179/2012 e dalle Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici. Per farlo è disponibile l’applicazione online “Form AGID”, che può essere utilizzata dai Responsabili della Transizione Digitale per inserire le informazioni

Gli obiettivi riguardano l’accessibilità dei siti web, delle app, e della intranet, dei servizi di futura attivazione, delle postazioni informatiche e dei documenti pubblicati sui siti, oltre alla formazione del personale addetto alla realizzazione e gestione dei siti web/servizi informatici. La pubblicazione degli obiettivi può essere effettuata dal Responsabile della transizione digitale attraverso l’applicazione “Form AGID”: basta inserire la chiave di accesso e indicare la denominazione dell’Amministrazione o il codice IPA.

 

La redazione PERK SOLUTION

Siti web della Pa: OK del Garante privacy alle Linee guida AgID

Il Garante privacy ha dato il via libera alle modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle pubbliche amministrazioni, proposte dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e contenute nelle nuove “Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA”.
Lo schema delle Linee guida, come evidenzia l’Autorità nel provvedimento, rappresenta un’opportunità per offrire ai titolari del trattamento, e ai soggetti a vario titolo coinvolti, indicazioni utili ad assicurare la protezione dei dati personali trattati dalle pubbliche amministrazioni nell’ambito della gestione dei siti web e dei servizi digitali, in ossequio al principio di privacy by design e by default.
Nell’esprimere il parere favorevole, il Garante per la protezione dei dati personali ha però indicato la necessità di alcune integrazioni, per assicurare la conformità delle Linee guida al Regolamento e al Codice della privacy.
In presenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, è necessario che nello schema venga indicata l’effettuazione della valutazione d’impatto sulla protezione dati prima di procedere al trattamento e, se del caso, la consultazione preventiva dell’Autorità.
Altre integrazioni riguardano le informazioni sul trattamento dei dati personali, che devono essere concise, trasparenti, intelligibili, facilmente accessibili e formulate con un linguaggio semplice e chiaro, specialmente nel caso d’informazioni destinate ai minori.
Massima attenzione, infine, al ricorso a cookie e altri strumenti di tracciamento: lo schema di decreto dovrà espressamente richiamare le Linee guida predisposte dal Garante in materia, assicurando, in ogni caso, la piena fruibilità del sito o del servizio digitale anche quando l’utente non intende prestare il proprio consenso all’archiviazione di informazioni sul proprio dispositivo o all’accesso alle informazioni ivi archiviate.
Le pubbliche amministrazioni, sottolinea l’Autorità, devono valutare attentamente l’effettiva necessità di far ricorso a questi strumenti rispetto alle finalità perseguite, e indicare nell’informativa del sito l’uso di cookie o altri identificatori. Nei rapporti con i fornitori di servizi di hosting o cloud computing, rispetto ai quali la PA agisce in qualità di titolare, qualora essi siano stabiliti in Paesi terzi, occorre rispettare le regole per il trasferimento dei dati personali in tali Paesi.