CIPESS: Approvata la ripartizione dei contributi per l’anno 2022 a titolo di compensazioni in favore dei territori che ospitano siti di centrali nucleari

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nella riunione del 30 novembre 2023, ha approvato la ripartizione dei contributi per l’anno 2022, per un importo complessivo di circa 14,5 milioni di euro a titolo di compensazioni in favore dei territori che ospitano siti di centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Tale importo spetta nella misura del 50% ai Comuni sede di impianto, del 25% alla relativa Provincia e del 25% ai Comuni limitrofi.
Il CIPESS, in materia di ricostruzione post-sisma 2009 nella Regione Abruzzo, ha approvato una rimodulazione del piano finanziario del Programma di sviluppo Restart, di cui alla Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49, orientato ad assicurare nel lungo periodo la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene. La rimodulazione approvata prevede – ai fini del finanziamento di tre nuovi interventi per la promozione culturale e turistica del territorio – l’incremento dello stanziamento per la Priorità “Cultura”, per un importo pari a 6,5 milioni di euro, con contestuale riduzione, per
il medesimo importo complessivo, degli stanziamenti relativi alle Priorità “Sistema imprenditoriale e produttivo”, “Alta formazione”, “Ricerca e innovazione tecnologica”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto contributi anno 2020 a favore dei Comuni che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare

È stata pubblicata in G.U. n. 23 del 29 gennaio 2022 la delibera 22 dicembre 2021 del CIPESS (Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), con la quale sono ripartiti i contributi previsti per l’anno 2020 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni), per complessivi 13.759.392,93 euro.

Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti, di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:
a) la radioattività presente nelle strutture stesse dell’impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell’impianto stesso;
b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell’impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

Le risorse sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell’allegata tabella che costituisce parte integrante della delibera.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION