Corresponsione delle pregresse indennità di fine mandato in assenza di apposito accantonamento

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, deliberazione n. 64/2021, nel fornire risposta ad una richiesta di parere in merito alla corresponsione dell’indennità di fine mandato del Sindaco (art. 82, comma 8, lett. f, del T.U.E.L), ha evidenziato che in difetto di idoneo preventivo accantonamento deve negarsi l’imputazione al bilancio dell’esercizio corrente di una integrazione dello stanziamento al fine di garantire la copertura finanziaria dell’onere emerso a seguito di richiesta intervenuta successivamente. Per la Sezione il mancato accantonamento può determinare, tuttavia, la sussistenza degli elementi costitutivi per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del T.U.E.L., qualora l’Ente si sia giovato delle prestazioni del Sindaco pro tempore, con utilità in favore dell’ente locale nell’espletamento di funzioni pubbliche, seppur in violazione delle procedure sancite nell’art. 191, comma 1, del T.U.E.L.
A sostegno della tesi del debito fuori bilancio,  i giudici abruzzesi richiamano una precedente deliberazione della Sezione Campania, deliberazione n. 5/2009, con la quale aveva precisato che «L’ intimazione o richiesta scritta fatta dagli aventi diritto ai sensi dell’art.1219 c.c. potrebbe dar luogo invece al riconoscimento del debito in questione, che presenta, ad avviso della Sezione, tutti i caratteri del debito fuori bilancio, in quanto contratto in presenza di titolo giuridico ed in assenza di atto di impegno contabile assunto negli esercizi di provenienza del debito stesso. Infatti la relativa fattispecie è, in astratto, riconducibile ad una delle ipotesi tipiche previste dall’art. 194, I° comma, lett. e), del TUEL n. 267/2000 e precisamente alla acquisizione di un servizio di evidente utilità reso all’ente “nell’ espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”. E’ appena il caso di ricordare che nel sistema SIOPE la spesa per indennità di funzione degli amministratori comunali è considerata come “spesa per prestazione di servizi” (cfr. allegato B al D. M. dell’Economia e delle Finanze n.135.553 del 14 novembre 2006, in Suppl. ordinario G.U. n. 272 del 22 novembre 2006). Valuterà l’Amministrazione se nel caso concreto ricorrono le condizioni oggettive individuate dalla giurisprudenza (certezza, liquidità, esigibilità) per il riconoscimento dei debiti maturati nei confronti degli istanti e considerati anche gli effetti della possibile prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.».
Nel merito riteniamo non condivisibile l’assunto secondo il quale il mancato accantonamento può determinare la sussistenza degli elementi costitutivi per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del T.U.E.L. per le seguenti ragioni.
Si rammenta, preliminarmente, che il principio contabile applicato (punto 5.2 lett. i) dell’allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011) dispone che “anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato ‘fondo spese per indennità di fine mandato del …”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”.
Come noto, la casistica di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 (regole per l’assunzione degli impegni di spesa), 2 (spese economali) e 3 (lavori di somma urgenza) dell’articolo 191…” a differenza delle altre fattispecie previste dalla norma, dove il debito trae origine da situazione e fatti non dipendenti direttamente dalla volontà dell’amministrazione e quindi difficilmente prevedibili e regolamentabili, è ascrivile ad una palese violazione delle norme, dei principi e delle regole per l’assunzione degli impegni e per l’effettuazione delle spese. Il comma 1 dell’art. 191, primo periodo, dispone che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5”.
Ne consegue che, fermo restando l’obbligo di procedere agli accantonamenti annuali necessari al pagamento delle somme dovute per l’indennità di fine mandato, da iscriversi nel bilancio di ciascuno degli esercizi finanziari, l’obbligazione di corrispondere le somme per l’indennità in questione sorge solo al momento della cessazione dell’incarico e, in conseguenza, la procedura necessaria per eseguire i dovuti pagamenti dovrà essere avviata, con il relativo impegno di spesa, nell’esercizio in cui è divenuto attuale il medesimo obbligo. Nell’ipotesi di omesso accantonamento delle risorse, ma alla presenza di disponibilità di stanziamenti sul competente intervento o capitolo di bilancio, l’Amministrazione potrà disporre il pagamento con le ordinarie procedure, senza la necessità del riconoscimento del debito fuori bilancio (Cfr. Corte dei conti, Sez. Sicilia, deliberazione n. n.135/2014/PAR). Da ultimo, si evidenzia che la su richiamata deliberazione della Corte dei conti Campania, a cui fanno riferimento i giudici abruzzesi, attiene ad una diversa fattispecie, concernente il mancato impegno e pagamento delle indennità mensili di funzione relative ad esercizi pregressi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Indennità di funzione spettante al sindaco insegnante a tempo determinato

Sebbene non sia possibile per il lavoratore a tempo determinato essere collocato in aspettativa non retribuita, questi, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza contabile, non potrà percepire l’indennità di funzione in misura piena. È questa, in sintesi, la risposta fornita dal Ministero dell’Interno in merito alla misura dell’indennità di funzione spettante a un sindaco, insegnante a tempo determinato per l’anno scolastico in corso.

Di seguito la risposta completa del Ministero:
L’articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267/2000 – per quanto qui interessa – stabilisce che: “i membri delle giunte di comuni e province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato”. Il successivo articolo 82, comma 1, prevede il dimezzamento dell’indennità di funzione per i componenti degli organi esecutivi dei comuni che, in quanto lavoratori dipendenti, non abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita.
La norma ha la finalità “di indurre gli amministratori ad esercitare a tempo pieno il proprio mandato, diminuendo forfettariamente l’indennità loro spettante in ragione del prevedibile minore impegno che dedicherebbero all’esercizio della funzione pubblica, nel caso optino per lo svolgimento di altra attività lavorativa” (cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 19/PAR/2013).
Più nel dettaglio, la ratio dell’articolo 82, comma 1, è quella di “promuovere e riconoscere, compensandola, la totale dedizione dell’amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme che gli consentano di mantenere il necessario grado di indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni. La medesima ovviamente, viene ad assumere minore pregnanza allorquando il singolo assessore già percepisca un proprio stipendio come lavoratore dipendente, avendo scelto di non prendere il periodo di aspettativa previsa dalla legge. Proprio questa situazione, e cioè il venire meno delle impellenti necessità di sostentamento economico, giustifica la riduzione dell’indennità al 50%” (cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 88/2019/PAR). In definitiva, “il dimezzamento dell’indennità prevista per […] il lavoratore dipendente che non chiede l’aspettativa è una misura diretta a impedire la fruizione del doppio emolumento (stipendiale e indennitario) per intero” (cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 92/2017/PAR).
Questo Ministero ha più volte evidenziato che l’indennità di funzione va riconosciuta per intero agli amministratori locali che, per legge, non possono avvalersi della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati nonché i lavoratori dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata della stessa.
Tale interpretazione ha trovato conferma in diverse pronunce della Corte dei Conti, la quale ha chiarito che: “Nel caso in cui (…) il dipendente non goda, a priori, della possibilità di opzione, e ciò non per volontà sua o di altri soggetti dell’ordinamento ma per decisione dello stesso legislatore, deve ritenersi che non possa neppure farsi applicazione, nei suoi confronti, della norma che prevede il dimezzamento dell’indennità di carica previsto solo per coloro che abbiano scelto (e non che gli sia stato imposto legislativamente) di non avvalersi della possibilità di essere collocati in aspettativa” (cfr. Corte dei Conti, Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, deliberazione 26/2013/SS.RR./PAR; condivide l’assunto, in linea generale, anche Corte dei Conti, Puglia, deliberazione n. 75/2019/PAR cit.).
È stato anche evidenziato che: “L’art. 81 TUEL afferma il diritto degli amministratori a essere collocati in aspettativa non retribuita se lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione per la tipologia del relativo rapporto (a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato) (…). Ne consegue che, ai fini del dimezzamento dell’indennità di funzione, è indifferente la natura (…) del rapporto di lavoro dipendente, rilevando unicamente la circostanza che l’amministratore, avendo il diritto a essere collocato in aspettativa non retribuita, non ne abbia fatto richiesta” (cfr. Corte dei Conti, Puglia, deliberazione n. 75/2019/PAR cit., nonché Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 109/2018/PAR).
In tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, la Corte dei Conti, modificando parzialmente l’orientamento sopra illustrato, ha recentemente osservato che “considerato che la struttura e le caratteristiche del contratto di lavoro a tempo determinato, connotato dalla prefissione di un termine, rendono tale tipologia contrattuale incompatibile con l’istituto dell’aspettativa […] non risulta consentito ammettere il lavoratore a tempo determinato alla indennità nella misura piena, in quanto lo stesso, risultando oggettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro, non potrebbe assolvere all’incarico a tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia l’indennità di funzione sia il trattamento stipendiale” (Corte dei Conti, Sezione di controllo della Sardegna, deliberazione n. 8 del 12 febbraio 2020).
In conclusione, il dimezzamento dell’indennità di funzione è correlato esclusivamente alla possibilità di chiedere l’aspettativa; ogni qualvolta ciò sia non sia possibile, nei casi e per le ragioni sopra illustrate, detta indennità va riconosciuta per intero.
Secondo quanto osservato dal Giudice contabile, come visto, a tale principio fa eccezione il caso in cui l’amministratore sia un lavoratore dipendente a tempo determinato, in quanto in tale ipotesi il riconoscimento dell’indennità piena “concretizzerebbe una ingiustificata discriminazione tra le due situazioni soggettive esaminate: quella dell’amministratore in aspettativa non retribuita, con diritto a percepire la sola indennità di funzione e quella dell’amministratore/lavoratore a termine che percepirebbe oltre all’indennità in misura piena il proprio trattamento stipendiale” (Sez. Sardegna, del. n. 8/2020 cit.).
Pertanto, sebbene non sia possibile per il lavoratore a tempo determinato essere collocato in aspettativa non retribuita, questi, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza contabile, non potrà percepire l’indennità di funzione in misura piena.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incremento indennità Sindaco piccoli comuni, necessario il cofinanziamento dell’ente

Con deliberazione n. 12/2021, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, ha fornito chiarimenti in merito all’incremento dell’indennità per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, prevista dall’articolo 82, comma 8-bis, del Tuel, introdotto dall’art. 57-quater del D.L. n. 124/2019. La stessa disposizione ha previsto l’istituzione di un fondo di 10 milioni di euro, presso il Ministero dell’Interno, al fine di contribuire alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni, rinviando la ripartizione del fondo ad un decreto, assunto in data 23 luglio 2020. La Sezione ribadisce che sebbene la norma di cui al citato art. 57-quater), sia rubricata sotto il titolo “Indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia”, l’articolazione delle nuove previsioni normative appare strutturata nel senso che l’incremento, di cui al comma 8-bis, non operi ex lege ma postuli l’espressione di una scelta decisionale, rimessa, comunque, all’ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dell’indennità dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo di giunta. Depone in tal senso proprio la formulazione della norma, la quale non quantifica la misura esatta e fissa dell’incremento in oggetto ma ne fissa un tetto massimo nella misura dell’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Quanto al contributo statale, lo stesso ha un vincolo di destinazione che non può essere modificato né dalla volontà dell’ente né dalla volontà del sindaco (il quale è titolare della facoltà di rinunciare all’indennità). Pur essendo riconosciuta agli enti ampia autonomia nel deliberare il “quantum” dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco, entro il limite legale e compatibilmente con la rispettiva situazione finanziaria, tuttavia, l’assetto normativo appare orientato nel senso di configurare un divieto di incremento dell’indennità in oggetto, basato solo nella misura del contributo statale, fissato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità, con la conseguente necessità per ciascun ente di cofinanziare l’incremento con ulteriori fondi propri.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimborso al sindaco degli oneri per i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi

In merito alla possibilità per il Comune di rimborsare al Sindaco, libero professionista (avvocato) che non ha sospeso l’attività, gli oneri per i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, che ha sostenuto a proprio carico dal 2014 fino ad oggi, alla luce dell’art. 86, comma 2, del TUEL, la Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 269/2020, ha ribadito che la disciplina possa trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche previste dal primo comma dell’art. 86 in un ente avente la popolazione ivi prevista (nel caso dei comuni, sindaco, assessori se ente avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti, presidenti dei consigli se ente avente popolazione superiore ai 50.000 abitanti), si astenga del tutto dall’attività lavorativa (circostanza che il lavoratore autonomo ha l’onere di comprovare in costanza di mandato amministrativo). Perché ricorra l’obbligo del versamento da parte dell’ente degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell’amministratore locale, la norma richiede che ricorrano due requisiti concomitanti: l’elezione ad una carica elettiva ed il conseguente sacrificio del tempo destinato all’ordinaria propria attività lavorativa. L’orientamento consolidato della magistratura contabile è quello di ritenere che il riferimento effettuato dall’art. 86, comma 2, al “titolo previsto dal comma 1” debba essere collegato non solo all’oggetto del pagamento (gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi), ma anche alla ragione che causalmente lo giustifica. Quest’ultima è da rinvenirsi nel sostegno che l’ordinamento vuole assicurare a favore di chi opti per l’esclusività dell’incarico di amministratore, opzione che, in quanto tale, non può essere differentemente disciplinata per il lavoratore dipendente rispetto a chi non riveste tale posizione. Pertanto, la mancanza di un istituto, quale è l’aspettativa senza assegni, previsto per i soli lavoratori dipendenti, pubblici o privati e, finanche, la pratica difficoltà di verificare il mancato esercizio contemporaneo di professioni, arti e mestieri, da parte dell’amministratore locale, non può essere argomento per sostenere che l’art. 86, commi 1 e 2, TUEL, abbia ad oggetto fattispecie diversamente costruite a seconda che si abbia riguardo ai lavoratori dipendenti (comma 1) o a quelli non dipendenti (comma 2).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION