Terzo mandato Sindaci, decreto slitta a prossima riunione del Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri, riunitosi in data odierna, ha convenuto di rinviare a una successiva riunione l’esame dello schema di decreto-legge recante “Disposizioni per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”, c.d. decreto elezioni, che dovrebbe prevedere l’aumento da due a tre mandati dei limiti di permanenza consecutiva in carica dei sindaci nei Comuni da 5 a 15mila abitanti e la cancellazione del limite negli enti con meno di 5mila abitanti.

Il provvedimento, composto da 6 articoli, disciplina l’ipotesi dell’abbinamento tra elezioni europee, regionali e amministrative in modo da garantire il coordinamento normativo e la funzionalità dei relativi procedimenti elettorali, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio. Mira, inoltre, ad assicurare la funzionalità e l’efficacia del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

In particolare, l’art. 4 modifica l’articolo 51, comma 2, del TUEL, dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Attualmente è previsto che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tale limite si applica allo scadere del terzo mandato. Sennonché, nei comuni di minore dimensione demografica – precisa la relazione al decreto – risulta di fatto spesso problematico individuare candidature per la carica di primo cittadino, per cui il divieto di rielezione per un terzo mandato comporta rilevanti criticità.

La norma dovrebbe innalzare il limite da due a tre mandati consecutivi per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti. Rimane peraltro ferma la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 51 del TUEL. Conseguentemente, nei comuni con più di 15.000 abitanti, sarà comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte Costituzionale: il numero massimo dei mandati consecutivi dei Sindaci eletti direttamente deve essere deciso dal legislatore statale

È costituzionalmente illegittima la normativa della Regione autonoma Sardegna che consente quattro mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti, e tre mandati consecutivi a quelli dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.
Essa infatti contrasta con la disciplina statale (articolo 51, comma 2, del testo unico sugli enti locali, in vigore dal 14 maggio 2022), in forza della quale i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono svolgere tre mandati consecutivi e i sindaci degli altri comuni due. Lo ha deciso la Corte Costituzionale, con sentenza n. 60/2023, ribadendo che la competenza legislativa attribuita dallo Statuto speciale alla Regione nella materia “ordinamento degli enti locali” va esercitata in armonia con la Costituzione e, in particolare, con il principio previsto all’articolo 51 della Costituzione.
Quest’ultimo, a tutela del diritto fondamentale di elettorato passivo, esige che tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possano accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza: deve essere perciò il legislatore statale, con disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale (e quindi per tutti i Comuni), a stabilire, per i sindaci, il numero massimo di mandati elettivi consecutivi.
La Corte evidenzia che la previsione del numero massimo dei mandati elettivi consecutivi dei sindaci, introdotta come ponderato contraltare alla loro elezione diretta, serve a garantire vari diritti e principi di rango costituzionale: «la par condicio effettiva tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della classe politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali».

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera dal Senato al terzo mandato per i Sindaci dei comuni fino a 5000 abitanti

Nella seduta del 5 aprile è stato approvato definitivamente dall’Aula del Senato, con 190 sì e 23 astensioni,  il ddl n. 2462 recante “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico”.

Il provvedimento si compone dei seguenti articoli:
– l’art.1, dispone l’inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico nei confronti di coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, relativo ai “delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione;
– l’art. 2, esclude i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dal novero degli enti che sono tenuti ad applicare il controllo di gestione, a tal fine novellando l’art.196 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL). L’articolo si pone in linea con la sollecitazione avanzata da ANCI, fra l’altro anche nel documento elaborato in relazione all’audizione svolta dinnanzi alle Commissioni riunite Affari costituzionale e bilancio della Camera dei deputati  volta ad introdurre “regole più semplici per i piccoli comuni”, in modo da differenziare gli adempimenti a carico degli stessi, che sovente registrano carenze di personale o non hanno personale adeguatamente formato per poter assolvere al meglio al complesso dei compiti assegnati:
– l’articolo 3, eleva a tre il numero di mandati consecutivi consentiti ai sindaci dei comuni con meno di 5.000 abitanti. L’articolo 3 novella pertanto l’articolo 51 del TUEL, che disciplina la durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli e dispone in materia di limitazione dei mandati, e dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 138, della legge n.56/2014, che attualmente riserva
(solo) ai sindaci di comuni fino a 3.000 abitanti la possibilità di essere rieletti per un terzo mandato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI, proposte revisione norme sui Sindaci

Il Consiglio nazionale dell’Anci ha approvato all’unanimità il documento che il presidente Antonio Decaro, insieme ad una delegazione di primi cittadini sottoporrà alla presidenza del Consiglio dei ministri come risultato delle richieste che i sindaci fanno al Governo e al Parlamento per richiedere maggiori tutele e rispetto per il loro lavoro. L’Anci rileva come da anni si susseguono casi e fattispecie che vedono i sindaci, gli amministratori e i dirigenti destinatari di provvedimenti relativi a imputazioni di responsabilità in sede penale, civile, amministrativa ed erariale che si concludono nella stragrande maggioranza con archiviazioni. In questo contesto, emerge la debolezza o l’assenza del nesso di causalità fra la condotta censurata e l’evento, mentre i sindaci risultano sempre responsabili per l’esercizio o il mancato esercizio di un potere, molto al di là dei compiti e delle responsabilità. Sostanzialmente, i Sindaci chiedono l’affermazione concreta di un principio di eguaglianza e di pari dignità con le altre cariche elettive e di governo”. Su questi temi l’Anci ha elaborato sei richieste specifiche predisponendo apposite proposte di norme con cui si richiede al Governo e al Parlamento, a tutti i gruppi parlamentari di maggioranza ed opposizione un impegno formale e concreto che porti all’adozione nell’arco dei prossimi tre mesi di un decreto-legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Semplificazioni, poteri di ordinanza dei Sindaci

L’art. 18 del D.L. 76/2020, c.d. decreto Semplificazioni, nell’abrogare l’art. 3, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020 restituisce ai Sindaci la pienezza dei poteri di ordinanza previsti dall’ordinamento vigente prima dell’introduzione dei limiti dettati in relazione all’emergenza da Covid-19. La disposizione soppressa prevedeva che i Sindaci non potessero adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza: a) in contrasto con le misure statali e regionali; b) che eccedessero i limiti di oggetto che valgono per i provvedimenti regionali (cui al comma 1 del medesimo articolo 3 del DL n.19). In relazione all’emergenza sanitaria, i poteri di ordinanza dei sindaci (così come del resto delle regioni, specie nella prima fase) erano, infatti, stati circoscritti rispetto a quanto prevede l’ordinamento in via generale, anche al fine di rafforzare il coordinamento in capo al Presidente del Consiglio dei ministri volto a garantire l’adozione di misure tendenzialmente uniformi sul territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Come si legge nella relazione illustrativa al decreto Semplificazioni, la finalità dell’articolo 18 è quello di “ripristinare pienamente i poteri extra ordinem attribuiti ai sindaci dall’articolo 50 del TUEL, in modo che gli stessi possano adottare tutte le misure contingibili e urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute e l’incolumità delle proprie comunità”, “essendo ora venuta meno la ratio sottesa alla norma” di cui si dispone l’abrogazione.
L’abrogazione del comma 2 dell’art. 3 del DL n.19/2020 fa venire dunque meno i richiamati limiti a cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali di contrasto alla diffusione dell’epidemia in corso, che invece continuano ad applicarsi (ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 3 del DL n.19) ai provvedimenti regionali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incremento dell’indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta tenutasi martedì 23 giugno 2020, ha sancito l’intesa sul testo del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che incrementa la misura mensile dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, adeguandolo fino all’85 per cento della stessa indennità stabilita per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
I nuovi importi dell’indennità mensile saranno pertanto ora equiparati, sia per i sindaci dei comuni fino a 1.000 abitanti che da 1.001 fino a 3.000, in misura pari a 1.659,38 euro lordi.
Il relativo provvedimento, previsto dall’articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è in corso di adozione e modifica il precedente decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 aprile 2000, n. 119, Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265. Lo ha reso noto il Ministero dell’interno con comunicato del 1° luglio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION