INAIL, Obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con la Circolare n. 1/2022, il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni circa gli obblighi per la formazione riguardanti datori di lavoro, dirigenti e preposti, nonché sugli obblighi di addestramento. Il documento, condiviso con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, è stato pubblicato a seguito delle novità introdotte dall’art. 13 del dl n. 146/2021 (c.d. decreto fiscale), convertito dalla legge n. 215/2021, che ha apportato modifiche all’art. 37 del decreto legislativo 81/2008.

La nuova disposizione normativa individua il datore di lavoro quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi. La verifica di questo adempimento avverrà a seguito dell’adozione, entro il 30 giugno prossimo, di un nuovo accordo da parte della Conferenza permanente Stato – Regioni e Province Autonome. L’accordo definirà durata e contenuti minimi della formazione e dell’aggiornamento, oltre alle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i lavoratori di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle verifiche di efficacia della formazione da effettuarsi durante lo svolgimento della prestazione. Il nuovo accordo provvederà inoltre all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi attuativi del decreto 81/2008 in vigore su formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti, vengono inoltre forniti chiarimenti riguardo la formazione in corso, in attesa dell’approvazione dell’accordo sopracitato che dovrà ridefinirne alcuni aspetti. I contenuti della formazione comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Con specifico riferimento alla figura del preposto è previsto che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative debbano essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

PA, firmato il protocollo per la riapertura in sicurezza degli uffici pubblici

Sottoscritto il Protocollo quadro per l’implementazione delle misure per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro, in ordine all’emergenza sanitaria da ‘Covid-19’. Si tratta di una regolamentazione necessaria che garantisce, in tutti i luoghi di lavoro, i necessari spazi negoziali sia per la gestione del personale in servizio, sia per l’organizzazione del lavoro agile.
Orari di lavoro e di apertura al pubblico più flessibili. Modalità di interlocuzione programmata con l’utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza per evitare assembramenti. Misure di controllo per garantire il distanziamento interpersonale durante le attività. Sono alcuni dei punti chiave del protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro rispetto all’emergenza Covid, adottato oggi presso il Dipartimento della funzione pubblica.
Il documento, vidimato dal Comitato Tecnico-Scientifico del Ministero della Salute, dà precisi indirizzi alle amministrazioni in ordine alla necessità di tutelare il personale, gli utenti e tutte le altre figure che interagiscono con i pubblici uffici, contemperando le imprescindibili esigenze sanitarie con la necessità di una sempre più intensa ripresa dell’erogazione in presenza dei servizi che non possono essere resi da remoto, come previsto dal decreto Rilancio. Un passaggio reso ancor più necessario dalla prossima scadenza di metà settembre che vedrà venir meno il principio che distingue le attività cosiddette indifferibili dalle altre.
Il protocollo contempla poi la necessità di prestare particolare attenzione alla gestione dei casi di sospetta sintomatologia da Covid-19, di assicurare la dotazione di termoscanner agli ingressi, dei dispositivi di protezione individuale ed eventualmente di barriere separatorie laddove non sia possibile garantire le distanze. Non manca l’eventuale ricorso alle visiere per il personale a contatto con il pubblico e le prescrizioni su igiene quotidiana, aerazione regolare e sanificazione frequente degli ambienti di lavoro. Oltre all’indicazione per le amministrazioni di mettere in campo le opportune azioni di informazione e formazione sulle procedure dettate dal protocollo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION