Esente IVA il corrispettivo omnicomprensivo del servizio di tesoreria e cassa

Le operazioni per il servizio di gestione della tesoreria e cassa reso da un istituto di credito ad un soggetto obbligato al regime di rilevazione SIOPE+, la gestione delle eventuali carte di credito emesse nonché l’esecuzione di ogni altro servizio bancario ad essi occorrenti sono da considerarsi come operazioni esenti IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972. È quanto evidenziato dall’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 188 del 2 febbraio 2023.

L’Autorità istante rappresenta di essere assoggettata alla normativa di tesoreria unica; dal 1° gennaio 2020, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 8 agosto 2019 (di seguito, decreto) ha esteso alle Autorità amministrative indipendenti l’obbligo della rilevazione ”Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici” (SIOPE) secondo le modalità previste dall’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L’Autorità chiede quale sia il trattamento IVA del corrispettivo omnicomprensivo del servizio di tesoreria e cassa.

L’Agenzia ricorda che l’art. 10, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 1) prevede che siano esenti «le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta». Il presupposto per l’esenzione è di carattere “oggettivo”, in quanto si applica a prescindere dal soggetto che li pone in essere e di chi ne usufruisce, nonché indipendentemente dalle modalità tecniche, elettronica, automatica o manuale, con cui i servizi in parola sono realizzati.

In generale, sono riconducibili al campo di applicazione dell’esenzione le operazioni che generano esposizioni finanziarie a debito o a credito, come ad esempio i servizi di pagamento o di incasso, le dilazioni di pagamento o le concessioni di crediti, idonei ad incidere nella sfera giuridica e patrimoniale del destinatario. Le operazioni relative al “conto corrente di Tesoreria” e al “conto corrente bancario on line multiutenza” dedicato al servizio di tesoreria, di incassi e di pagamenti nonché rilascio e gestione delle carte di credito, in quanto operazioni finanziarie rientrano nel regime di esenzione IVA di cui al n. 1), dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972.

La mera circostanza che un servizio sia interamente effettuato mediante strumenti elettronici non osta, di per sé, al riconoscimento dell’esenzione a detto servizio, atteso che i presupposti per l’applicazione discendono dalla natura del servizio e non dalle modalità di effettuazione.
La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Illegittima la proroga del servizio di tesoreria

L’affidamento in proroga del Servizio di Tesoreria non è conforme alla legge; la proroga dell’affidamento di un servizio, infatti, è consentita solo per evitare l’interruzione della prestazione in favore della Pubblica amministrazione e per il tempo necessario a consentire una nuova gara pubblica. L’utilizzo improprio dello strumento della proroga per l’affidamento del servizio di tesoreria è in difformità con i principi posti a tutela della concorrenza e della normativa sui contratti pubblici. È quanto stabilito dall’ANAC, con atto del Presidente del 20 luglio 2022.

L’Autorità ha più volte evidenziato il carattere eccezionalità e di temporaneità della proroga tecnica e ha quindi individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell’azione amministrativa. Affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti: deve rivestire carattere eccezionale; deve avere carattere temporaneo; la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga; l’amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario; l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto.

Nel caso di specie, il ritardo nella conclusione della gara per il nuovo affidamento è imputabile esclusivamente alle Stazioni Appaltanti e, in particolare, ad un difetto di programmazione. Il comune, infatti, ha bandito la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria solo nove giorni prima della scadenza della Convenzione con la banca affidataria del servizio; anche se a quella data fossero pervenute offerte valide, l’amministrazione non avrebbe potuto comunque aggiudicare il servizio prima della scadenza del contratto originario.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anci: Servizio di Tesoreria affidabile direttamente se l’importo è inferiore a 75mila euro

E’ ammissibile l’affidamento diretto da parte di un Comune del servizio di tesoreria il cui importo stimato sia inferiore a 75mila euro per tutto il periodo di affidamento, poiché risulta inferiore all’importo di 139mila euro previsto lett. a) del comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020. Lo confermano  gli esperti di ANCI sulla base della vigente normativa in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, prendendo spunto dal quesito inoltrato da un Comune.

“Ciò è legittimo – aggiungono – a condizione, però, che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, addivenendo all’aggiudicazione o individuazione entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena, in difetto, il possibile addebito, al responsabile unico del procedimento, di responsabilità per danno erariale. Inoltre – specificano – tale affidamento diretto potrà avvenire anche senza consultazione di più operatori economici, ma dovranno comunque essere rispettati i principi di cui all’art. 30 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, vale a dire i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità, e “l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”. Pertanto – concludono gli esperti – al fine di rispettare le suddette condizioni, qualora il Comune non disponga di elenchi o albi istituiti dall’Ente stesso che contemplino anche la categoria di soggetti idonei allo svolgimento del servizio in questione, dai quali attingere il soggetto con il quale contrattare nel rispetto del principio di rotazione, potrebbe essere valutata l’ipotesi  di ricorrere a una indagine esplorativa per raccogliere le manifestazioni di interesse di uno o più soggetti “in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe” ai fini del successivo affidamento diretto del servizio (Fonte Anci).

Servizio di Tesoreria, Riapertura termini per la compilazione del questionario

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che, a partire dal 27 gennaio 2022 e fino al prossimo 11 febbraio 2022, è nuovamente possibile compilare il questionario appositamente predisposto nell’area TBEL del sito istituzionale di questa Direzione

Il questionario, predisposto d’intesa con le Associazioni degli enti locali e con gli altri soggetti istituzionali interessati alla problematica, si prefigge lo scopo di acquisire dati certi e quanto più possibile completi circa l’attuale situazione dell’affidamento del servizio di tesoreria negli enti locali e ciò al fine di individuare misure in grado di agevolarne lo svolgimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Indagine conoscitiva sulle modalità di affidamento del servizio di tesoreria da parte degli enti locali

La Direzione centrale della Finanza Locale, con apposito comunicato, informa che, a partire da oggi 9 novembre 2021, è possibile compilare il questionario appositamente predisposto nell’area TBEL del sito istituzionale di questa Direzione.

Il questionario si prefigge lo scopo di acquisire dati certi e quanto più possibile completi circa l’attuale situazione dell’affidamento del servizio di tesoreria negli enti locali e ciò al fine di individuare misure in grado di agevolare lo svolgimento di un servizio strategico per la corretta gestione dell’ente locale.

Entro il prossimo 14 gennaio 2022 gli enti dovranno procedere alla compilazione del questionario appositamente predisposto nell’area TBEL del sito istituzionale della Direzione, reperibile attraverso il seguente link https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.

 

Autore: La redazione PERK SOLOUTION