Appalti pubblici: se il servizio è di natura intellettuale, l’impresa non è tenuta a indicare il costo della manodopera

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, l’art. 95, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), là dove impone all’impresa di indicare nell’offerta economica «i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione […] dei servizi di natura intellettuale», dev’essere interpretato nel senso che sono «di natura intellettuale» i servizi professionali, svolti in via eminentemente personale, di ideazione di soluzioni o di elaborazione di pareri ad hoc, con carattere prevalente rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse.
Con riguardo alla interpretazione di tale locuzione, premesso che il Codice dei contratti pubblici non contiene una definizione di servizi di natura intellettuale, la giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare che: “in coerenza alla ratio dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici ciò che differenzia la natura intellettuale di un’attività è l’impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, l’impossibilità di calcolarne il costo orario” e che non può essere qualificato come appalto di servizi di natura intellettuale quello che “ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali” o che “non richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate” (cfr. C.d.S., Sez. III, sent. n. 1974 del 2020). Di conseguenza, per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse. Al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati (C.d.S., Sez. V, n. 1291 del 2021; n. 4806 del 2020).
L’appalto avente ad oggetto l’ideazione e fornitura di un software personalizzato, attività manutentive, di aiuto e di supporto a latere, e di formazione del personale) nella sostanza preveda, in misura largamente prevalente, l’espletamento, da parte dell’aggiudicatario, di prestazioni professionali connotate da cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate, per venire incontro, di volta in volta, alle mutevoli esigenze della Società nello svolgimento della complessa attività da questa svolta nei confronti del Comune. È quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza del 22 ottobre 2021, n. 7094.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION