Anci ha pubblicato il nuovo Quaderno operativo sulla “Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022”, che approfondisce gli aspetti legati all’adempimento, previsto dall’articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, che – in sede di prima applicazione – per i Comuni o eventuali loro forme associative con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti dovrà essere posto in essere entro il 31 dicembre 2023.
Il Quaderno operativo, nell’ottica di offrire strumenti e supporti tecnici ad operatori ed amministratori locali, oltre alla disamina della normativa sull’adempimento de quo e alle interpretazioni utili alla sua attuazione, contiene anche un pratico schema di relazione prevista dalla disciplina in oggetto, con indirizzi e conclusioni operative utili all’orientamento sui contenuti, anche finanziari, che la ricognizione di fine anno sui servizi pubblici locali a rilevanza economica dovrà contenere.
La rilevazione riguarda solo i servizi affidati dai Comuni, con esclusione dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso. Secondo ANCI, l’orientamento interpretativo che può essere dato sull’inciso che la disposizione fa quando precisa che si tratta di “ogni servizio affidato”, è quello di considerare nella ricognizione tutti i servizi “esternalizzati” dall’amministrazione, con esclusione dei servizi in economia, ciò in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall’ente locale.
Per quanto attiene al perimetro della ricognizione, non pare potersi limitare ai soli servizi affidati in concessione, in quanto, ai sensi dell’art. 15 del TUSPL, l’opzione della concessione è solo una preferenza: “Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore” e non un obbligo generale, residuando pertanto la possibilità dell’affidamento tramite appalto pubblico”.
Non è possibile, ancora secondo ANCI, neppure limitarsi ad una ricognizione che verta sui soli servizi a rete (in merito dei quali gli indicatori, ai sensi dell’art. 7, devono essere prodotti dalle Autorità di settore) e sui soli servizi individuati, per ora, dal Decreto del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto u.s., ai sensi dell’art. 8 TUSPL.
La competenza in merito all’approvazione dell’atto ricognitivo contenuto nella relazione di cui al secondo comma dell’articolo 30 de quo, posto che la
norma richiama la contestualità di tale adempimento con l’approvazione dell’analisi annuale dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, sembra essere quella del Consiglio Comunale che è già competente su tale ultimo adempimento. Nel caso, infine, di servizi affidati a società in house la ricognizione in esame costituisce appendice della relazione di cui al TUSP.
La redazione PERK SOLUTION