Conferenza Stato-Città: raggiunta intesa su riparto fondi IMU, Rigenerazione urbana, obiettivi di servizio potenziamento servizi sociali

Nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 settembre 2023, è stata sancita l’intesa sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio e rendicontazione per l’utilizzo delle risorse aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario nell’anno 2023. Con il provvedimento in esame sono stabiliti gli obiettivi di servizio di ciascun comune per l’anno 2023 – indicati sulla base della nota metodologica approvata nella seduta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 maggio 2023 – in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni ente.

ANCI e UPI hanno espresso l’intesa sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto e modalità di utilizzo delle risorse del fondo, con una dotazione di 115 milioni di euro per l’anno 2025 e di 120 milioni di euro per l’anno 2026, per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. L’articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 – istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l’anno 2025 e di 120 milioni di euro per l’anno 2026. Con il provvedimento in esame, vengono definiti, per il biennio 2025-2026, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei suddetti contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, nonché le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, recupero e riassegnazione delle somme non utilizzate, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Parere favorevole è stato espresso sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica, recante l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’ANPR al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l’ANPR. Con il provvedimento in esame, si viene così incontro ad una specifica richiesta del Consiglio Nazionale Forense (CNF). I certificati saranno rilasciati in esenzione dal bollo come previsto dal Testo unico delle spese di giustizia. Il Servizio prevede la verifica dell’iscrizione all’albo tenuto dal Consiglio nazionale forense tramite la Piattaforma digitale nazionale dati della Presidenza del Consiglio a cui sono collegati sia ANPR che il Consiglio Nazionale Forense. Periodicamente saranno effettuate verifiche a campione sulla sussistenza dei presupposti di legittimità degli accessi.

Espresso parere favorevole anche sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto, a decorrere dall’anno 2023, del fondo di cui all’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell’IMU per unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Con il provvedimento in esame sono interamente ripartite, a decorrere dall’anno 2023, le risorse del fondo pari a 12 milioni di euro annui, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell’IMU per unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

Infine è stato esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all’aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei comuni per l’anno 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, sul quale è stato espresso parere sfavorevole.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI, Vademecum affidamento servizi sociali

Anci ha pubblicato la seconda edizione del “Vademecum sull’affidamento dei Servizi sociali tra codice dei contratti pubblici e codice del Terzo settore” realizzato nell’ambito di “Co-progetta – Un’amministrazione condivisa, percorso formativo finanziato del PON Inclusione 2014-2020 e realizzato dal Ministero del Lavoro e politiche sociali e Anci. 
Il Vademecum, pensato come uno strumento operativo a disposizione degli operatori della pubblica amministrazione ma anche del Terzo settore, descrive gli istituti di riferimento per l’affidamento dei servizi sociali previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e dal Codice del Terzo settore provando a denotare i possibili punti di contatto fra i due Codici, in una prospettiva di integrazione.

Da un punto di vista metodologico, inoltre, il Vademecum descrive gli istituti di riferimento del Codice dei Contratti Pubblici e del Codice del Terzo settore senza indicare possibili preferenze per l’uno o l’altro, ma anzi prova a denotare – in modo originale – i possibili punti di contatto fra i due Codici, in una prospettiva non di separatezza , quanto piuttosto di integrazione. In altre parole i due Codici, arricchiscono la “cassetta degli attrezzi” di cui dispongono le amministrazioni.

La lettura del Vademecum è inoltre agevolata dall’utilizzo di tre colori di riferimento in relazione ai contenuti: blu in relazione agli istituti del Codice dei contratti pubblici; verde per quanto riguarda gli istituti del CTS e infine, l’arancione relativamente alle ipotesi di possibile contatto fra i due codici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo Ucraina, Ordinanza di Protezione civile che attiva il contributo in favore dei servizi sociali nei Comuni

Anci rende noto che è stata emanata l’ordinanza di Protezione civile n. 927 che attiva la misura prevista dall’art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 50/2022, convertito in legge n. 91/2022, relativa al supporto economico a favore dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone cittadini ucraini titolari o richiedenti il permesso di protezione temporanea, per il rafforzamento dell’offerta di servizi sociali.
Per accedere al contributo, forfettario e una tantum, i Comuni dovranno farne richiesta secondo i criteri previsti dall’ordinanza, tramite l’invio dell’apposito modulo a fondosocialeucraina@pec.anci.it, entro e non oltre il 16.11.2022.
A supporto degli Enti locali, Anci ha redatto delle apposite linee guida.
I Comuni potranno richiedere ulteriori chiarimenti, esclusivamente riferiti alla procedura o a difficoltà tecniche connesse alla trasmissione del modulo, scrivendo all’indirizzo mail dedicato infofondoucraina@anci.it.

Le Faq Anci sull’erogazione del contributo

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI, Le istruzioni operative del ministero del Lavoro per l’accesso ai contributo per i servizi sociali

Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali con Nota 938 del 4 febbraio 2022 ha fornito le istruzioni operative e gli strumenti di supporto ai fini dell’accesso al contributo economico finalizzato al potenziamento dei servizi sociali ai sensi dell’art.1 c.797 della L. 30 dicembre 2020 n.178 (Legge di Bilancio per il 2021) a valere sul Fondo Povertà. Le disposizioni, com’è noto, sono finalizzate a incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali in funzione del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti in ciascun Ambito territoriale sociale (ATS) del territorio nazionale.

Il contributo è così determinato:
a) 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b) 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Per definire il contributo spettante a ciascun Comune/Ambito, il comma 798 della legge di Bilancio sopra citata, stabilisce che ciascun Ambito territoriale, entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà
inviare anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In ordine alla compilazione del prospetto si specifica che:

  • i Comuni, avvalendosi della scheda allegata alle istruzioni, dovranno inviare all’Ambito di appartenenza i dati relativi al numero di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato in servizio nel precedente anno (2021) e la previsione relativa all’anno corrente (2022). Tale numero dovrà essere espresso in termini di equivalenti a tempo pieno. Al fine di agevolare tale calcolo possono avvalersi dei file excel riferiti alle annualità 2021 e 2022 allegati alle istruzioni;
  • gli Ambiti, una volta raccolti i dati complessivi, li inseriranno nella piattaforma SIOSS (Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali).

Allegati:

 

 

Accesso ai servizi sociali del Comune e modalità di partecipazione ai costi

Il Consiglio di Stato, sez. I, 11 agosto 2021, parere n. 1397 ha ritenuto illegittimo il Regolamento per l’accesso ai servizi sociali del Comune che, in sede di disciplina delle prestazioni erogate a favore di persone con disabilità grave inserite presso un centro diurno disabili, introduce la previsione della compartecipazione al costo di tale servizio, fissando una quota di base pur in presenza di un ISEE nullo. Come già osservato dal Consiglio (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2018 n. 6371; Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2018 n. 6708) è di tutta evidenza come si ponga in contrasto con la disciplina di riferimento l’opzione di una contribuzione fissa, totalmente svincolata dal parametro vincolante dell’indicatore ISEE. Inoltre, operando in tal modo, viene nuovamente assegnato un improprio e discriminante rilievo selettivo alla percezione di emolumenti (pensione di invalidità ovvero indennità di accompagnamento) che, tanto in ragione delle indicate sentenze del Consiglio di Stato, che per le successive modifiche normative, avrebbero dovuto essere considerati normativamente “protetti” e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell’ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti disabili. Ragionando diversamente vi sarebbe un contrasto con le previsioni degli artt. 32, 38 e 53 della Costituzione e dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, che assicurano la tutela assistenziale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere.
Quanto al ruolo della famiglia, reputa la Sezione che nell’azione amministrativa debbano essere rispettati i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2016, n. 2: «È, infatti, del tutto evidente che la garanzia costituzionale del «diritto al mantenimento e all’assistenza sociale» presuppone che la persona disabile sia «sprovvista dei mezzi necessari per vivere» e che l’accertamento di questa condizione di effettiva indigenza possa richiedere anche una valutazione delle condizioni economiche dei soggetti tenuti all’obbligo alimentare. Ove così non fosse, verrebbero, d’altra parte, a poter irragionevolmente godere dello stesso trattamento di assistenza e di mantenimento, con conseguente identico carico finanziario e sociale, tanto le persone con disabilità individualmente e “familiarmente” non abbienti, quanto quelle prive di reddito ma concretamente assistite o anche potenzialmente assistibili da familiari con consistenti possibilità economico-patrimoniali».
Detto in altri termini, in prima battuta, innanzi ad un indicatore ISEE del disabile pari a zero non può essere automaticamente prevista una contribuzione di tipo fisso.
Fermo il rispetto di tale ultimo principio, potrà essere riconosciuto un “peso” al nucleo familiare del disabile ma ogni variazione, ogni deroga e ogni scostamento andranno meglio calibrati nei futuri atti dell’amministrazione, rispetto a quanto sino ad ora avvenuto, con regole ben più calzanti, complete e oggettive, rispetto a quella, citata nella memoria del comune, che molto discrezionalmente prevede, troppo genericamente, la “possibilità di ottenere ulteriori riduzioni della contribuzione, se non addirittura l’esenzione totale”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION