Il Quaderno operativo Anci sulla gestione dei servizi pubblici locali

Anci ha pubblicato il nuovo Quaderno operativo sulla “Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022”, che approfondisce gli aspetti legati all’adempimento, previsto dall’articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, che – in sede di prima applicazione – per i Comuni o eventuali loro forme associative con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti dovrà essere posto in essere entro il 31 dicembre 2023.

Il Quaderno operativo, nell’ottica di offrire strumenti e supporti tecnici ad operatori ed amministratori locali, oltre alla disamina della normativa sull’adempimento de quo e alle interpretazioni utili alla sua attuazione, contiene anche un pratico schema di relazione prevista dalla disciplina in oggetto, con indirizzi e conclusioni operative utili all’orientamento sui contenuti, anche finanziari, che la ricognizione di fine anno sui servizi pubblici locali a rilevanza economica dovrà contenere.

La rilevazione riguarda solo i servizi affidati dai Comuni, con esclusione dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso. Secondo ANCI, l’orientamento interpretativo che può essere dato sull’inciso che la disposizione fa quando precisa che si tratta di “ogni servizio affidato”, è quello di considerare nella ricognizione tutti i servizi “esternalizzati” dall’amministrazione, con esclusione dei servizi in economia, ciò in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall’ente locale.

Per quanto attiene al perimetro della ricognizione, non pare potersi limitare ai soli servizi affidati in concessione, in quanto, ai sensi dell’art. 15 del TUSPL, l’opzione della concessione è solo una preferenza: “Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi  di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore” e non un obbligo generale, residuando pertanto la possibilità dell’affidamento tramite appalto pubblico”.

Non è possibile, ancora secondo ANCI, neppure limitarsi ad una ricognizione che verta sui soli servizi a rete (in merito dei quali gli indicatori, ai sensi dell’art. 7, devono essere prodotti dalle Autorità di settore) e sui soli servizi individuati, per ora, dal Decreto del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto u.s., ai sensi dell’art. 8 TUSPL.

La competenza in merito all’approvazione dell’atto ricognitivo contenuto nella relazione di cui al secondo comma dell’articolo 30 de quo, posto che la
norma richiama la contestualità di tale adempimento con l’approvazione dell’analisi annuale dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, sembra essere quella del Consiglio Comunale che è già competente su tale ultimo adempimento. Nel caso, infine, di servizi affidati a società in house la ricognizione in esame costituisce appendice della relazione di cui al TUSP.

 

La redazione PERK SOLUTION

Regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica

E’ stato emanato il Decreto direttoriale del 31 agosto 2023 che adotta le linee guida per la redazione del piano economico-finanziario e gli indici di qualità dei servizi a cui gli Enti locali potranno attenersi per l’adozione degli atti necessari alla regolamentazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), così come previsto dal decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022, intitolato “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

Si tratta dei primi provvedimenti volti all’attuazione dell’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 201/22 cui farà seguito l’adozione degli ulteriori atti richiamati da tale disposizione normativa. I servizi interessati dal Decreto sono quelli non demandati alla competenza di un’Autorità indipendente o di altra autorità di regolazione.

In fase di prima applicazione i servizi individuati sono:

  • impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall’art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
  • parcheggi;
  • servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
  • luci votive;
  • trasporto scolastico.

I servizi menzionati sono erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, e non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. Sono previsti dalla legge o ritenuti necessari dagli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

Si tratta, pertanto, di alcuni servizi di interesse generale usufruiti dalla collettività e meritevoli di tutela. L’erogazione degli stessi, infatti, deve garantire l’accessibilità universale e la parità di trattamento tra tutti i cittadini e gli utenti. Il settore, inoltre, deve essere regolato in modo da garantire il rispetto e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale.

Per tali servizi, gli atti e gli indicatori menzionati sono predisposti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy. Su tale base, gli enti locali possono organizzare e disciplinare i servizi pubblici non a rete di loro titolarità, tramite un regolamento o un atto generale, definendo condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione ed assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione.

Allegati

 

La redazione PERK SOLUTION

Trasparenza dei servizi pubblici locali: le indicazioni dell’Anac

Con il Comunicato del Presidente del 22 febbraio 2022, l’Autorità Nazionale Anticorruzione precisa che gli enti locali devono applicare il decreto sul riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali, D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, inviando all’Autorità la documentazione per gli affidamenti successivi al 31 dicembre 2022.

Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, il legislatore ha disposto che gli enti di cui sopra devono procedere alla pubblicazione senza indugio di una serie di atti sul sito istituzionale dell’ente affidante e trasmetterli contestualmente all’Anac. In particolare, devono essere pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi ad Anac la deliberazione di cui all’articolo 10, comma 5, la relazione di cui all’articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all’articolo 17, comma 2, la relazione di cui all’articolo 30, comma 2 e il contratto di servizio. L’Autorità provvederà alla pubblicazione dei documenti ricevuti sul proprio portale telematico, in un’apposita sezione denominata “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL”.

Per i servizi in house il decreto legislativo prevede che il contratto di servizio sia stipulato decorsi sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell’Anac. La disposizione si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

L’Anac ricorda dunque che fino a quando la deliberazione di affidamento non è trasmessa e pubblicata da Anac, non decorre il termine previsto dal decreto legislativo e non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio, con ogni conseguenza di legge.

Al fine di prevenire l’insorgenza di contenziosi sugli affidamenti, gli enti in questione sono invitati all’attenta applicazione del citato decreto legislativo per gli affidamenti successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 201 del 2022 (31.12.2022) e a provvedere, tra le altre cose, anche alla pronta trasmissione ad Anac dei documenti richiesti dalla norma, consultabili nel servizio Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo relativo al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale sulla concorrenza).
Il decreto si inserisce nel quadro delle norme adottate in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede la razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni, nell’interesse primario di cittadini e utenti.
Sul testo è stata acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata, laddove previsto. Inoltre, si è tenuto conto dei pareri espressi dalla stessa Conferenza e dalle competenti Commissioni parlamentari ed è stata sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dalla Conferenza unificata via libera condizionato al riordino dei servizi pubblici locali

È stata sancita, in sede di Conferenza Unificata, l’intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”. – PNRR.

Il provvedimento legislativo in esame reca disposizioni per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse generale, in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 8 della Legge 5 agosto 2022, n.118. Al riguardo, come noto, l’ambito di intervento della Riforma incide significativamente sulle competenze delle Regioni e delle Province autonome in molte competenze loro attribuite. L’Anci ha espresso parere favorevole rispetto allo schema di decreto legislativo di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Pnrr ma condizionato all’attivazione di un Tavolo tecnico per l’individuazione di alcuni necessari correttivi al provvedimento.
Pur apprezzando la disponibilità del Governo e le modifiche già accolte nel testo in sede di discussione, Anci ritiene necessario, per le connessioni con la materia delle gestioni in house e con le specifiche discipline di settore, affrontare alcune criticità legate alla necessità di chiarire quali siano gli ambiti ed il perimetro delineato dalla riforma in merito alla riorganizzazione degli ambiti e bacini di riferimento dei servizi pubblici (articolo 5 comma 2), al Trasporto Pubblico Locale ( artt. 4 e 32) e alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a società in house (articolo 17), su cui gravano oneri amministrativi ingiustificati alla luce del diritto comunitario.
Al centro del confronto anche il decreto legislativo sui criteri per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di volontariato. Sul punto l’Anci ha espresso intesa ma con la raccomandazione che, per il prossimo triennio, sia aumentato l’importo destinato al volontariato e siano modificate le attuali quote (50% livello nazionale, 35% livello regionale e solo 15% livello locale). Nel 2021 è stato possibile, infatti, assegnare risorse ai progetti delle Organizzazioni di volontariato locale per un importo pari a circa il 7% delle somme richieste dal territorio.

 

La redazione PERK SOLUTION