L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 148/2022 ha chiarito che i servizi educativi all’infanzia effettuati tramite la fornitura di materiale didattico-ricreativo si configurano come una cessione di beni e non una prestazione di servizio, e sono soggetti ad aliquota ordinaria. La Cooperativa Sociale Onlus istante rappresenta che nell’ambito della propria attività educativa intende fornire un servizio didattico-ricreativo rivolto ai bambini. Nello specifico, il servizio consta nella vendita on line di una scatola contenente differenti tipologie di oggetti e strumenti utili a svolgere attività didattiche, per il tramite di video tutorial realizzati dagli operatori culturali della Cooperativa, scaricabili online. A parere dell’Istante non si tratterebbe di un mero insieme di oggetti materiali, bensì di un servizio educativo volto al coinvolgimento diretto e attivo dei partecipanti e in grado di stimolare i molteplici linguaggi infantili grazie alla ricchezza e completezza delle proposte offerte al suo interno che sostengono apprendimento e ricerca. A parere della Cooperativa sussistono i presupposti per poter applicare l’aliquota Iva del 5 per cento di cui alla Parte II-bis della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, prevista con riferimento alle prestazioni di cui ai numeri 18) 19) 20) 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da parte di Cooperative sociali e loro consorzi.
L’Agenzia delle entrate, diversamente da quanto prospettato dalla Cooperativa, ritiene che le schede illustrative e i video tutorial non sembrano configurano un “servizio educativo”, in quanto l’elemento prevalente dell’operazione è la cessione di beni. Di conseguenza, l’operazione in esame, configurando una cessione di beni, deve essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria, non potendo trovare applicazione il trattamento agevolativo previsto dalla Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento alle prestazioni di cui al numero 20) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da parte di Cooperative sociali e loro consorzi. Anche le spese di trasporto e di spedizione devono essere assoggettate ad aliquota IVA ordinaria.
Autore: La redazione PERK SOLUTION