Simulatore per il calcolo dei punteggi per la qualificazione delle stazioni appaltanti per i contratti di servizi e forniture

Dopo la pubblicazione del file per la simulazione dei punteggi ottenibili nella categoria dei lavori per la qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC ha messo a disposizione anche il Simulatore per il calcolo dei punteggi per la qualificazione delle stazioni appaltanti per i contratti di servizi e forniture. Le stazioni appaltanti potranno effettuare così una autovalutazione per tutte le tipologie contrattuali previste nelle Linee Guida Anac di settembre 2022 (Delibera n. 441 del 28 settembre 2022 – Linee guida qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza).

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi e forniture, revisione dei prezzi solo se prevista nei documenti di gara

La revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture è consentita solo se prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”. Lo ricorda l’Anac nell’Atto del presidente su una richiesta di parere da parte dell’Arma dei Carabinieri relativa alla possibilità di procedere a modifiche, anche relative ai prezzi, dei contratti di appalto in corso di esecuzione – nello specifico per la fornitura di risme di carta formato A4 – a causa dell’attuale situazione internazionale e della persistente emergenza sanitaria da Covid-19.

Anche i più recenti interventi normativi in materia, osserva Anac, confermano tale possibilità. Il riferimento è all’articolo 29 del decreto 4/2022 che con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, stabilisce “fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus Covid” l’obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi.

Quanto ai contratti in corso invece il legislatore è intervenuto al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione con il decreto 73/2021 solo ed esclusivamente per gli appalti di lavori e non per quelli di servizi e forniture: il provvedimento introduce un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche e prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Lo stesso legislatore non ha invece adottato specifiche misure per gli appalti di servizi e forniture. L’assenza di un meccanismo di compensazione/ revisione dei prezzi anche per gli appalti di servizi e forniture, analogo a quello disciplinato per i lavori, è stata evidenziata anche dall’Anac, che ha chiesto al Governo e al Parlamento un urgente intervento normativo per consentire “la revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture”.

Pertanto, allo stato, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, possono procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti indicati dall’art. 106 del codice appalti, cioè solo se le modifiche sono previste chiaramente nei documenti di gara.

In ottica collaborativa l’Anac ricorda che con riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19 l’Autorità ha adottato diversi atti, pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Emergenza Covid-19”. Tra questi, il “Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici” evidenzia la possibilità, per la stazione, per far fronte all’emergenza sanitaria, di procedere alle eventuali e conseguenti variazioni dei contratti in corso di esecuzione, nei limiti previsti dall’art. 106 del codice appalti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dubbi di costituzionalità sull’obbligo dei concessionari di esternalizzare a terzi l’80% dei lavori

La Corte costituzionale, nell’udienza fissata per il prossimo 5 ottobre 2021, dovrà pronunziarsi sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, dell’art. 1, comma 1, lett. iii), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) recante il criterio di delega attuato dall’art. 177, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), disposizione ugualmente censurata dal rimettente, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 41 e 97, secondo comma, della Costituzione.
L’art. 177 del codice dei contratti pubblici, oggetto di una pluralità di interventi di modifica e di integrazione, disciplina l’affidamento dei concessionari prevedendo, in particolare, l’obbligo per i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture – già in essere alla data di entrata in vigore del codice dei contratti – non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, di affidare, una quota pari all’ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte dell’affidamento può essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Secondo il rimettente l’obbligo imposto ai concessionari di dismettere l’intera concessione (a terzi, mediante una procedura di evidenza pubblica, per una quota pari all’80% dei contratti; a soggetti riconducibili al concessionario, per il restante 20%, ovvero tramite operatori individuati tramite
procedura di evidenza pubblica) si porrebbe in tensione con la garanzia costituzionale della libertà di impresa. Pur riconoscendo che la giustificazione dell’obbligo di messa a gara sia collegato all’esigenza di ripristinare la concorrenza “per il mercato”, mancata al momento dell’affidamento della concessione, l’applicazione dell’obbligo riferita all’intera concessione si tradurrebbe, secondo la prospettazione del rimettente, per un verso, in un impedimento assoluto e definitivo di proseguire l’attività economica privata, intrapresa ed esercitata sulla base di un titolo amministrativo legittimo, e, per altro verso, trasformerebbe il concessionario in una mera articolazione operativa degli enti concedenti con funzione di stazione appaltante. La mancata considerazione, da parte del legislatore, delle esigenze di tutela della libertà di impresa induce il rimettente a censurare le disposizioni per violazione del principio di ragionevolezza, anche sotto il profilo del coinvolgimento indistinto di tutti i concessionari titolari di un affidamento senza gara, indipendentemente dalla dimensione della struttura imprenditoriale, dall’oggetto e dall’importanza del settore strategico cui si riferisce la concessione, oltre che dal valore economico e dal fatto che il contratto fosse in vigore ovvero che la concessione fosse scaduta e che si versasse in una condizione di proroga. Il Consiglio di Stato prospetta, infine, una lesione dei principi del buon andamento e dell’imparzialità poiché sia la norma delegante che quella delegata non risultano contenere alcuna valutazione degli effetti dell’obbligo di dismissione sull’efficiente svolgimento di servizi pubblici essenziali, relativi alle concessioni affidate, e sulle possibili ricadute sull’utenza.