Debito fuori bilancio per le spese comunicate tardivamente dall’ente capofila

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n. 118/2022, nel dare riscontro ad una richiesta di parere di un Comune ha affermato che: “In caso di comunicazione tardiva da parte dell’Ente capofila al comune titolare delle spese relative ai servizi di tutela dei minori, assunte su disposizione dell’autorità giudiziaria, le stesse sono riconducibili a debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL”.

Il Comune istante rappresenta che sussista l’obbligo per i comuni – dove risiedono i genitori dei minori al momento dell’attivazione del servizio di tutela – di compartecipare alle spese derivanti da interventi disposti dall’autorità giudiziaria, ha riferito che “…spesso…” tali interventi sono attivati da enti titolari del progetto, ma differenti dal comune a cui, per legge, va imputata la relativa spesa compartecipata. Nello specifico, ha evidenziato che, frequentemente, l’ente capofila, in sede di attuazione degli interventi disposti dall’A.G., provvede ad affidare a terzi le necessarie azioni di tutela e, solo successivamente, ne dà comunicazione al comune “…che ne deve sostenere gli oneri…”.

La Sezione ha evidenziato come non sussistano spazi, diversi da quelli espressamente codificati dalla vigente normativa, per sottrarre alcune peculiari fattispecie di “spesa-debito” alla procedura contabile di riconoscimento, risultando, invero, del tutto irrilevanti a tal fine, le peculiari circostanze di fatto che, per modalità, tempistica, ripartizione di competenze, ovvero, anche soltanto, per mere prassi organizzative, abbiano, in qualche modo, inciso sulla formazione del debito in violazione delle regole di corretta gestione della spesa, così come disciplinate dall’art. 191, commi 1, 2 e 3 del TUEL.

E’ evidente che trattasi di mere ragioni di carattere organizzativo che in nessun caso possono quindi condurre all’inapplicabilità – come sembra prospettare il quesito – della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio. Anzi, in caso contrario, sarebbe ravvisabile, ove ne ricorrano tutti i presupposti di legge, un’eventuale responsabilità amministrativo-contabile laddove il debito produca interessi moratori che, com’è noto, non sono riconoscibili (cfr. Sez. contr. Puglia, delibera n. 149/2015), ovvero, nel caso in cui il ritardo nel riconoscimento de quo, dia luogo a procedure esecutive, a loro volta, fonte di ulteriori spese (per es. legali e/o processuali).

 

La redazione PERK SOLUTION