La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 71/2025, in riscontro ad una richiesta di parere in merito al trattamento contabile delle spese per la registrazione delle sentenze o, in generale, dei provvedimenti giudiziali, ha evidenziato come le stesse rientrino nella previsione di cui all’art. 194, lettera a), del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), ancorché l’ente sia risultato vittorioso e, dunque, non sia stato condannato al pagamento delle spese legali, ma sia destinatario della notifica di avviso di pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate per omessa
registrazione del provvedimento da parte della controparte soccombente.
La lettera a) del comma 1 dell’art. 194, nel prevedere la riconoscibilità dei debiti fuori bilancio derivanti da “sentenze esecutive”, include, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, tutte le spese del giudizio comprese quelle relative alla registrazione dei provvedimenti in tal sede adottati (cfr. Sezione regionale di controllo per la Sardegna deliberazione n. 2/2009/PAR; Sezione regionale di controllo per la Liguria
deliberazione n. 77/2019/PAR).
Il fatto che la notifica dell’avviso di pagamento per le spese di registrazione da parte dell’Agenzia delle entrate sia dovuta all’inottemperanza della controparte soccombente non muta, in quanto trattasi di obbligazione solidale passiva, quanto rappresentato (articolo 57, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
La redazione PERK SOLUTION