Debito fuori bilancio da sentenza esecutiva anche in presenza di accantonamenti

La Corte dei conti, Sez. Valle d’Aosta, con deliberazione n. 7/2022, fornisce il proprio parere in merito all’obbligo di attivazione della procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all’articolo 194, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 267/2000, a fronte di una sentenza del Consiglio di Stato di condanna di un Comune al pagamento delle spese giudiziali per il doppio grado di giudizio, stante il precedente accantonamento al Fondo Rischi Contenzioso.
La Sezione ricorda che secondo la consolidata giurisprudenza la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non attiene al profilo della legittimità – poiché già dedotto in sede giudiziale – quanto piuttosto alla duplice necessità di: a) ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno che può alterare gli equilibri di bilancio; b) accertare le cause che hanno generato l’obbligo e le eventuali responsabilità. Il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento. Ciò vale indipendentemente dall’accantonamento a Fondo rischi contenzioso e, a maggior ragione, come nel caso prospettato dal Comune istante, quando tale accantonamento non sia sufficiente a dare copertura integrale agli oneri conseguenti dalla sentenza di condanna. L’accantonamento di somme in bilancio non esime dalla doverosa verifica circa la effettività dei mezzi di copertura, anche in relazione alla sussistenza di ulteriori passività.
Soltanto l’esito del giudizio trasforma la passività potenziale in debito fuori bilancio. Di conseguenza, l’esistenza dell’accantonamento al fondo, sul quale non è possibile impegnare e pagare alcuna spesa (art. 167, comma 3, TUEL), non costituisce l’elemento che consente di determinare se si è in presenza di un debito fuori bilancio, ma costituisce lo strumento che, se adeguatamente valorizzato, consente di assicurare la necessaria copertura finanziaria del debito previamente riconosciuto nella sua interezza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contabilizzazione maggiore spesa per ritardato pagamento debito fuori bilancio da sentenza esecutiva

La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 166/2021, fornisce chiarimenti sulle modalità di contabilizzazione delle maggiori spese derivanti dalla notifica dell’atto di precetto e dall’eventuale pignoramento esperito dal credito, nell’ipotesi in cu il debito derivante da sentenza non sia riconosciuto entro il termine di 120 giorni (art.14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 30/1997).
La Sezione ha evidenziato, in disparte i profili di responsabilità erariale derivanti dal ritardo e/o omissione dell’ente, che la soluzione di far ricomprendere le maggiori spese tra le somme nell’art. 194, lett. A) del TUEL sconta la non perfetta coincidenza del titolo del debito. Una prima opzione ermeneutica potrebbe spingere per interpretare la dizione sentenze esecutive come comprendente anche le somme successive ed eventuali derivanti da colpevole inerzia dell’ente. Trattasi, però, di una interpretazione forzata di un chiaro dettato legislativo che limiterebbe alle sentenze l’attitudine alla riconoscibilità ex art. 194 TUEL. In realtà, però, seppure le spese successive al mancato riconoscimento non rientrano nella sentenza esecutiva che si sarebbe dovuto riconoscere nei termini (e che colpevolmente non è stata fatta propria dall’ente), i successivi atti che determinano il credito da ritardo traggono origine in provvedimenti esecutivi. A fronte del mancato riconoscimento dell’ente si ha la seguente fattispecie:
– esecuzione presso terzi e soddisfacimento del creditore;
– maturazione di ulteriori oneri (spese esecutive e onorari legali);
– liquidazione del giudice, che costituisce titolo esecutivo;
– riconoscimento di questi (ulteriori) titoli ai sensi della lett. a) dell’art. 194 del TUEL.
Conseguentemente, la Corte ritiene che le maggiori somme sborsate a seguito di pignoramento presso terzi vanno ricomprese nella lett. a) (sentenze esecutive) dell’art. 194 del TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION