Contributo 2024 ai piccoli comuni per le spese del Segretario comunale

La Direzione Centrale della Finanza Locale ha reso noto che in data 13 giugno 2024 sono state erogate le risorse finanziarie assegnate per l’annualità 2024, ai sensi dell’art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – DPCM 1° maggio 2023, pari ad euro 40.000,00, a favore delle prime 524 amministrazioni utilmente collocate nella graduatoria già pubblicata il 4 ottobre 2023, di cui si allega elenco.

Il contributo è erogato dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – a seguito della trasmissione dell’elenco dei beneficiari del contributo relativo l’annualità 2024 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. Il diritto all’erogazione del contributo è, in ogni caso, condizionato alle ipotesi individuate dall’articolo 5 del DPCM 1° maggio 2023.

Gli enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “Fondo per copertura oneri assunzione personale Pnrr Comuni popolazione inferiori a 5000 ab.”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gli istituti contrattuali che il Segretario comunale può invocare ai fini della sospensione delle ferie

Con l’orientamento applicativo AFL68, l’Aran fornisce chiarimenti in merito agli istituti contrattuali che il Segretario comunale può invocare ai fini della sospensione delle ferie.

La disciplina contrattuale contenuta nell’art. 16, comma 16 del CCNL del 17.12.2020 prevede espressamente che “Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura dell’interessato informare tempestivamente l’amministrazione, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto nell’ipotesi di cui all’art. 19, comma 1, lett. b)”.

Oltre alle cause di sospensione delle ferie già previste dalle previgenti norme ( malattia protrattasi per più di tre giorni o ricovero ospedaliero debitamente documentati), il CCNL del 17.12.2023, nel definire la disciplina di parte comune applicabile a tutti i destinatari dell’Area delle Funzioni Locali, ha aggiunto la possibilità di interrompere il godimento delle ferie imputandone la causa a fruizione di assenza per lutto, nelle fattispecie espressamente indicate dall’art. 19, comma 1, lett. b) .

Le particolari esigenze derivanti da eventi luttuosi sono state, pertanto, considerate rilevanti ai fini della fruizione della tutela.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, Incarico Segretario comunale compatibile con DG azienda servizi municipalizzati

Lo svolgimento dell’incarico di Segretario Generale in una amministrazione comunale non preclude all’assunzione della carica di Direttore Generale, anche temporanea, di una azienda speciale costituita dalla stessa amministrazione per la gestione di numerosi servizi pubblici locali. Lo ha stabilito l’Anac nel parere richiesto dal Comune di Taormina sull’ipotesi di incompatibilità tra il ruolo di segretario comunale e quello di direttore generale dell’azienda servizi municipalizzati (Asm) del comune siciliano.

Le Aziende Speciali degli enti locali sono state qualificate da costante orientamento di Anac come enti pubblici economici e, così come le società in house, possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione. La natura giuridica di ente pubblico economico di una Azienda Speciale esclude, quindi, l’incompatibilità prevista dal decreto legislativo 39/2013 che invece richiede che uno degli incarichi che determinano incompatibilità sia assunto in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione pubblica che conferisce l’incarico. Resta esclusa anche ogni altra ipotesi di incompatibilità non essendo vietato da parte di chi detiene un incarico presso una pubblica amministrazione di assumere contestualmente un incarico presso un ente pubblico economico.

Nel caso di specie, trattasi di una azienda a controllo pubblico (100% del capitale sociale è posseduto dal Comune) costituita per la gestione di numerosi servizi pubblici locali. Tenuto conto della compagine totalmente pubblica, delle funzioni svolte e della gestione di servizi pubblici, quindi, Anac esclude la sussistenza, anche solo potenziale, del rischio che conflitto tra interessi pubblici e privati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuova disciplina delle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale

Pubblicato nella G.U. n. 297 del 30-11-2020 il decreto del Ministero dell’Interno del 21 ottobre 2020, adottato ai sensi dell’art. 16-ter, comma 12, del D.L. n. 162/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020), recante “Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale”. Il provvedimento, volto a favorire il processo associativo degli enti locali nell’esercizio delle funzioni dei segretari, anche nell’ottica di ottimizzare l’uso delle risorse disponibili, dispone che le sedi di segreteria convenzionate siano classificate, ai fini della nomina del titolare, in base alla somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti. Non risulta più applicabile il previgente criterio volto alla classificazione in base alla popolazione del solo ente capofila. Ad una medesima convenzione possono partecipare al massimo cinque enti (art. 2, comma 1).
La nomina del Segretario sarà disposta dal Sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale ente assumerà la qualificazione di “ente capofila” (art. 2, comma 2).
Si dispone che le convenzioni siano trasmesse all’Albo Nazionale o Sezione regionale a seconda della competenza, sia per la presa d’atto, necessaria per la classificazione della sede di segreteria convenzionata, sia per la verifica, in capo al soggetto individuato dall’ente capofila, del possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva (art. 2, comma 3).
In caso di riduzione del numero degli enti aderenti alla convenzione, il segretario già assegnato conserva, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 99, comma 2, del TUEL, la titolarità della sede convenzionata risultante dalla modifica, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla relativa somma delle popolazioni. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell’ente capofila, il collocamento in disponibilità (art. 2, comma 5).
L’inquadramento giuridico ed il trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata è determinato dalla classificazione della sede al momento dell’assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente (art. 3, comma 1).
Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall’ente capofila. La convenzione disciplina anche le modalità di riparto tra gli enti dell’onere per il trattamento economico del segretario titolare della sede convenzionata. Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa (art. 3, comma 2).
Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell’ente capofila In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell’ente capofila, il collocamento in disponibilità (art. 3, comma 3).
In ordine alla definizione del regime transitorio, necessario nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, viene stabilito che le convenzioni avvenute prima dell’entrata in vigore del decreto (1° dicembre 2020), restano classificate, sino alla naturale scadenza, secondo la popolazione del comune appartenente alla convenzione che ha disposto la nomina del Segretario (art. 5, comma 1). Alla scadenza delle convenzioni, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell’ente capofila, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell’ente capofila, il collocamento in disponibilità (art. 5, comma 2).
Ai segretari titolari delle sedi convenzionate in base al precedente regime, che vengono collocati in disponibilità, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio, secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva (art. 5, comma 3).

Allegati: Circolare esplicativa

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION