Diritti di rogito al Segretario nel limite del quinto della retribuzione in godimento

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 25/2023, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in materia di erogazione dei diritti di rogito al segretario comunale, ha chiarito che i diritti di rogito sono entrate che hanno una specifica destinazione, che spettano in primis all’ente e solo nelle ipotesi specifiche del comma 2 bis, dell’articolo 10 del Dl 90/2014, ai segretari comunali per remunerare l’attività svolta nell’interesse dell’ente in un arco temporale annuale. Si tratta di un limite oggettivo ed insuperabile che non può essere aggirato da interpretazioni differenti ed innovative, salvo modifiche legislative o interventi della Corte Costituzionale.

Nel caso di specie, il Comune istante ha chiesto se “qualora i diritti di segreteria incassati in un dato esercizio superino il limite della quota del quinto della retribuzione in godimento al segretario comunale, possano gli stessi, nella parte eccedente essere liquidati nel periodo contabile successivo se i contratti cui i predetti diritti afferiscono non sono stati rogati nell’anno di riscossione delle somme, bensì nell’anno successivo”. I giudici contabili, nel fornire risposta negativa al quesito, evidenziano che l’esplicazione della funzione rogatoria giustifica – alle condizioni previste dalla norma- la corresponsione del diritto di rogito, non rilevando a questo fine il momento in cui l’ente riscuote i diritti di segreteria ai sensi dell’art. 40 della L. 8 giugno 1962 n. 604.

Dal punto di vista procedimentale, gli importi versati dai terzi per la stipula sono introitati integralmente al bilancio dell’ente e sono successivamente erogati, mediante determinazione del responsabile del settore competente, al segretario nella misura prevista dalla legge. Ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario comunale fino a concorrenza del quinto del suo stipendio in godimento; una volta raggiunta tale soglia, i diritti eccedenti restano nella disponibilità del bilancio comunale. Con la citata determinazione il responsabile accerta quanti contratti sono stati rogati dal segretario nell’anno di riferimento (o in un determinato periodo di tempo), verifica che siano stati incassati i relativi importi per il rogito dei contratti e che l’ammontare sia corretto, verifica il rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 10 del Dl 90/2014 -tra cui vi è il limite di un quinto dello stipendio in godimento- e, successivamente, procede alla liquidazione delle somme dovute al segretario quale pubblico ufficiale rogante.

 

La redazione PERK SOLUTION

Limite massimo dei proventi per diritti di rogito a favore del Segretario

La Corte dei conti, Sez. Molise, con deliberazione n. 74/2020 ha ribadito che, ai fini del computo del limite di un quinto dello stipendio in godimento, stabilito dall’art.10, comma 2-bis del DL n.90/2014, per l’attribuzione dei proventi derivanti dall’attività di rogito a favore del Segretario sia corretto cumulare gli emolumenti percepiti in comuni diversi senza distinguere tra i casi di titolarità, reggenza o scavalco. I diritti sono attribuibili senza distinguere tra gli importi erogati da parte dei singoli enti in cui ha prestato servizio (cfr Sez.Contr. Lombardia n.171/2015/PAR e Sez. Liguria n.74/2019/PAR), tenuto altresì conto che la funzione rogatoria implica l’assunzione della responsabilità connessa alla diligenza professionale richiesta, che prescinde dai giorni di reggenza della sede. La Sezione ritiene, altresì, che i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competano ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali” (Sez. Aut. n.18/2018/QMIG). I diritti di rogito versati dai terzi sono integralmente acquisiti al bilancio comunale e sono poi attribuiti al segretario rogante, essendo esclusa la possibilità per l’Ente di deliberare, in autonomia, la percentuale dei diritti introitati da corrispondere a quest’ultimo (impregiudicato l’eventuale scorporo dei c.d. oneri riflessi –previdenziali ed Irap).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici: il segretario comunale può far parte della commissione di gara

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, le funzioni di segretario comunale non sono incompatibili con quelle di presidente o componente della commissione giudicatrice, a meno che egli abbia predisposto gli atti di gara in modo tale che il relativo contenuto sia univocamente ascrivibile alle sue valutazioni, risultando così compromessi i requisiti di imparzialità e di buona amministrazione. È quanto ribadito dal TAR Piemonte, Sezione II, 1° aprile 2020, n. 21.
I giudici hanno ricordato che l’art. 107 del TUEL attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente […] la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso. Pertanto, è del tutto evidente che la responsabilità della procedura di gara è affiancata dallo stesso legislatore a quella della presidenza delle commissioni nell’ambito dello stesso assetto di competenze di natura gestionale, sicché può agevolmente affermarsi che la sottoscrizione degli atti indittivi della procedura, poiché costituenti provvedimenti tipici della prima delle due indicate competenze (la quale ben può assorbire quella di responsabile del procedimento ai sensi della regola generale ex art. 5, comma 2, l. n. 241 del 1990), guardata autonomamente ed in linea di principio (ed al netto di specifiche situazioni particolari ove censurate), non può dar luogo ad una necessaria situazione di incompatibilità del presidente della commissione (o altro componente) che sia anche RUP” (T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87).
Tali considerazioni possono estendersi anche al segretario comunale, come confermato dalle norme dell’ordinamento degli enti locali che disciplinano le principali attribuzioni riservate o comunque conferibili a tale figura, in particolare l’art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL, secondo cui, oltre alle funzioni tipiche, il segretario “esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia” (art. 97, comma 4, lett. d). Tra queste rientra, in base all’art. 109, comma 2, la possibilità di essere nominato responsabile degli uffici e dei servizi, quindi di assumere le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, tra le quali rientrano la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 8 febbraio 2018, n. 95/2018). Pertanto, la situazione di incompatibilità deve ricavarsi dal dato sostanziale della concreta partecipazione del segretario alla redazione degli atti di gara, al di là del profilo formale della sottoscrizione o mancata sottoscrizione degli stessi e indipendentemente dal fatto che lo stesso sia il funzionario responsabile dell’ufficio competente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION