Pubblicato il DPCM per l’assunzione di 171 segretari comunali

Pubblicato in G.U. n. 136 del 13-06-2022 il DPCM 29 marzo 2022 che autorizza il Ministero dell’Interno (ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali – AGES) a procedere all’assunzione di 171 nuove unità di segretari comunali.

Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nomina segretari comunali nei Comuni fino a 5mila abitanti e ampliamento turn-over al 120%

Via libera dalla seduta straordinaria della Conferenza Stato Città al provvedimento del Consiglio direttivo dell’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali per sopperire alla carenza di segretari comunali nei Comuni più piccoli. E’ stato approvato lo schema di decreto del Ministero dell’Interno che prevede criteri e modalità attraverso cui può essere autorizzata la nomina per un periodo di sei mesi (prorogabile a 12 mesi) di segretari neoassunti (fascia C) anche nelle sedi singole o convenzionate con una popolazione tra 3 mila e 5 mila abitanti e non più solo nei Comuni fino a 3 mila abitanti. Inoltre, è stato ampliato il turn-over dei segretari comunali al 120% prevedendo ulteriori 33 unità oltre a quelle già autorizzate per il 2022 (fonte Anci).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ministero Interno, rideterminato in un totale di 200 unità il fabbisogno di segretari comunali

Il Ministero dell’Interno ha reso noto che è stata approvata la rideterminazione del fabbisogno di segretari comunali, nella misura massima consentita dalle attuali disposizioni, pari a ulteriori 33 unità, che si aggiungono alle 167 già definite per un totale di 200 nuovi segretari.
La decisione è stata presa nel corso della riunione del Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali presieduto dal sottosegretario Ivan Scalfarotto.
Nel corso dell’incontro sono state esaminate le nuove disposizioni previste dall’articolo 12-bis del decreto legge 27 gennaio 2022 n.4, concernenti la possibilità, per i segretari di fascia iniziale, di assumere la titolarità in sedi fino a 5.000 abitanti, a partire dal 2022 e per tutta la durata di svolgimento del Pnrr, previa richiesta del sindaco e autorizzazione del ministero dell’Interno, per un periodo di sei mesi, prorogabile fino a dodici. Sono stati, inoltre, definiti i criteri e le modalità applicative da recepire con un decreto del ministro dell’Interno.
Infine, si è proceduto ad informare il Consiglio che nel prossimo mese di luglio, al termine degli esami finali, saranno iscritti all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali i partecipanti alla sessione ordinaria del Coa 6 destinata a 291 Segretari, ai quali si aggiungeranno a settembre gli ulteriori 221 corsisti della sessione aggiuntiva del Coa 6, per un totale di oltre 500 nuovi segretari comunali.

 

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Segretari comunali: quantificato il fabbisogno 2022 in 167 unità

Il Ministero dell’Interno informa che è stato approvato all’unanimità dal Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali – presieduto dal sottosegretario Ivan Scalfarotto, il fabbisogno per l’anno 2022 dei segretari comunali e provinciali, quantificato in 167 unità.
Nel prossimo mese di luglio poi – al termine del corso di formazione e degli esami finali – saranno immessi in ruolo 291 Segretari comunali della sessione ordinaria del Coa 6. A questi si aggiungeranno poco dopo – non appena terminato il tirocinio obbligatorio e gli esami finali – ulteriori 223 corsisti.
Si stanno organizzando, inoltre, le prove preselettive del concorso Co.A 2021 bandito per 448 borsisti a novembre scorso.
Il Consiglio direttivo ha, poi, approvato le modalità operative per lo svolgimento della formazione cosiddetta “suppletiva”, prevista per i segretari neo assunti. La formazione suppletiva è stata inserita, per la prima volta, nel Piano delle attività didattiche 2022. È stato strutturato un modello formativo dedicato ai neosegretari, che consentirà di monitorare l’assolvimento dell’obbligo formativo di 120 ore annue, nell’ambito del biennio successivo alla data di prima assunzione in servizio, prevedendo formazione online.
È stato approvato, infine, anche il piano della formazione 2022, in continuità con quanto previsto dalle direttive ministeriali degli scorsi anni, prevedendo il prosieguo delle attività di aggiornamento a distanza, sia in modalità sincrona e asincrona – mediante contributi videoregistrati pubblicati sul Campus virtuale dell’Albo. Destinatari dei percorsi formativi di aggiornamento, oltre ai segretari comunali e provinciali, anche amministratori, dirigenti e personale degli enti locali.

 

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Rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità sull’esclusione dei diritti di rogito per i segretari degli Enti con dirigenti

Con Ordinanza del 15 luglio 2021, il Tribunale di Lucca ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 2-bis, D.L n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni in Legge n. 114 del 2014, nella parte in cui tale norma, anche in combinato disposto con il comma 1, limita l’attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali.
Il Giudice ha ritenuto la norma in contrasto e in violazione dei principi di cui all’art. 3 della Cost., tanto sotto il profilo dell’uguaglianza, quanto sotto il profilo della ragionevolezza, agli artt. 36 e 97 della Cost., nonché dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 37 del CCNL dei Segretari, e, infine, per violazione dell’art. 77 della Cost.
L’art. 10 del d.l. n. 90/2014 ha modificato la norma attributiva della potestà rogatoria ai segretari comunali e la disciplina dei compensi connessi a tale attività, creando non poche difficoltà agli operatori degli Enti locali. La norma, infatti, dopo aver modificato la disciplina della destinazione e della ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria incassati dai Comuni e dalle Province, ha previsto che una quota dei proventi dell’attività di rogito debba essere attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento, “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale”.
La formulazione letterale della disposizione ha generato incertezze applicative concernenti la corretta individuazione dell’ambito applicativo in relazione al significato della locuzione “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”; incertezze che hanno originato richieste di parere ad alcune Sezioni regionali di controllo che si sono pronunciate in direzioni diverse.
La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione numero 21/SEZAUT/2015/QMIG del 04.06.2015 ha risolto una questione di massima enunciando il principio di diritto secondo il quale “…i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”. La Corte ha posto a fondamento di tale decisione la ratio della disposizione individuata in un contemperamento di interessi “che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti (soddisfatta dalla totale devoluzione dei proventi da rogito all’ente), vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l’ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo”.
La questione della spettanza, o meno, ai segretari di fascia A e B dei diritti di rogito – nei limiti ed alle condizioni previste dal richiamato comma 2-bis -, è stata azionata in sede civile da alcuni segretari comunali. L’esito comune a tutti i ricorsi al Giudice ordinario in veste di Giudice del lavoro è stato quello di un riconoscimento di tale diritto. Detto giudice, attenendosi al dato letterale della norma e alla ratio della stessa (perequativa, per il segretario di fascia C; sostanzialmente recuperatoria rispetto alle potenziali spettanze riconoscibili in sedi con dirigenza, per gli altri Segretari, che operano all’interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali) ha ritenuto di individuare due categorie di Segretari Comunali destinatari dei diritti di rogito: i Segretari privi di qualifica dirigenziale (ovvero quelli di fascia C) e i Segretari appartenenti alle altre due fasce superiori (A e B) a condizione che nell’ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigente.
Successivamente, la Sezione Autonomie, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24 luglio 2018, in riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali.

 

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Concorso Segretari comunali, in arrivo bando da 174 posti

È stato pubblicato in G.U. n. 210 del 2 settembre 2021 il DPCM del 21 giugno 2021 con il quale si autorizza il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) – ad avviare le procedure concorsuali relative ad un corso-concorso per l’accesso in carriera e a procedere alle relative assunzioni, per n. 174 unità di segretari comunali.
Si ricorda che l’art. 25-bis del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, detta disposizioni volte a semplificare la procedura di selezione di candidati per l’accesso alla carriera di segretari comunali per il triennio 2020-2022, con l’obiettivo di ridurre i tempi altrimenti necessari per la selezione, tenuto conto dell’esigenza di sopperire alla carenza di segretari per l’adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali. Per l’accesso alla carriera di segretario comunale la normativa vigente prevede il superamento di un concorso, che dà la possibilità di partecipare a un corso-concorso selettivo di formazione, della durata di sei mesi, cui segue un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Al termine del corso-concorso, il candidato, se è collocato utilmente in graduatoria, ottiene l’iscrizione dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nella fascia iniziale della carriera (fascia C).
Nello specifico, le nuove disposizioni prevedono che:
a) la prova preselettiva del concorso sia svolta in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, con il supporto di strumenti informatici con cui effettuare la valutazione dei candidati. La prova preselettiva è già contemplata all’art.13, comma 4, del citato D.P.R. n. 465 del 1997, ai sensi del quale gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati;
b) a seguire, si svolgano due prove scritte con modalità telematiche. Le prove possono tenersi nella medesima data e possono consistere in una pluralità di quesiti a risposta aperta. In particolare, la prima prova scritta ha a oggetto argomenti di carattere giuridico, mentre la seconda riguarda argomenti di carattere economico e finanziario-contabile;
c) la prova orale, in cui verificare la conoscenza almeno delle materie di cui all’articolo 13, comma 5174, del D.P.R. n. 465, oltre che delle lingue straniere, possa essere effettuata in videoconferenza, a condizione che sia assicurata la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
In forza della specificità dello status giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l’ente territoriale, cui compete, altresì, l’obbligo di erogazione del trattamento economico.

 

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Ministero dell’interno: Nuove disposizioni in materia di vicesegretari e segretari comunali

Con la Circolare n. 52 del 9 agosto 2021, il Ministero dell’interno illustra le novità apportate dal D.L. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021, alle disposizioni in materia di segretari e vicesegretari comunali. In particolare, l’art. 3-quater del DL 80/2021, nel modificare l’art. 16-ter del DL 162/2019, estende da 12 a 24 mesi il periodo massimo
durante il quale, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale. Tale modifica nasce dall’esigenza di sopperire nel triennio 2020/2022, anche nelle more della conclusione dei corsi di formazione che saranno a breve avviati a seguito della procedura concorsuale appena terminata e di quelle già autorizzate, alla carenza dei segretari comunali destinati ad operare nei comuni di minore dimensione demografica.
Il successivo art. 6-bis, inserito in prima lettura dal Senato, reca un’autorizzazione legislativa all’assunzione di segretari comunali e provinciali in numero pari al 100 per cento delle unità di personale cessate dal servizio nel 2020, al fine di sopperire all’attuale carenza di segretari comunali iscritti all’Albo, anche alla luce della necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNNR. Conseguentemente, si dispone la soppressione del comma 6 dell’articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) ai sensi del quale le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate per un numero di unità non superiore all’80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

 

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Conferenza Stato-città, contributi e trasferimenti agli enti locali ed in materia di segretari comunali

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 22 aprile 2021, ha esaminato e approvato gli schemi dei seguenti provvedimenti:

  • Parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, per l’attribuzione dei contributi, per un importo complessivo pari a 430.953,00 euro, da corrispondere a 14 comuni della provincia di Campobasso ed a 8 della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto e del 26 dicembre 2018, a titolo di rimborso dei minori gettiti IMU e TASI, relativi al secondo semestre 2020, derivanti dall’esenzione riconosciuta ai fabbricati distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.
  • Intesa sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, concernente le modalità di riparto, per l’anno 2021, del fondo di 3 milioni di euro previsto dall’articolo 1, comma 832 della legge 30 dicembre 2020, n. 179, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti che hanno percepito, nell’anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia.
  • In materia di segretari comunali, inoltre, è stato dato parere favorevole alla integrazione al decreto del Ministro dell’interno del 21 ottobre 2020 sulle convenzioni di segreteria, con la previsione della possibilità che il Ministero dell’Interno possa autorizzare convenzioni con più di cinque enti, previa richiesta motivata degli enti locali interessati, con la indicazione delle modalità necessarie per assicurare l’ottimale svolgimento delle funzioni segretariali.
  • Per i segretari comunali è stato anche determinato in 171 unità il fabbisogno di personale, per l’anno 2021, nel limite massimo consentito dalla norma specifica relativa alla categoria, pari all’80% dei cessati relativi all’anno precedente; sono stati stabiliti, poi, criteri e modalità operative per lo svolgimento del prossimo corso di formazione, che sarà avviato, in modalità telematica, al termine delle prove orali del concorso, che si stanno attualmente espletando; è stato, infine, approvato il piano della formazione 2021, in continuità con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’Interno dello scorso dicembre, per i segretari comunali e provinciali, amministratori, dirigenti e personale degli enti locali, nonché il prosieguo delle attività formative per i vicesegretari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION