Buoni pasto per i segretari comunali e provinciali

Sul tema specifico delle modalità di maturazione del buono pasto, l’ultimo CCNL dell’Area Funzioni Locali, rivolto anche ai Segretari comunali e provinciali, siglato in data 17/12/2020 nulla dispone, difatti, sono rimaste in vigore le disposizioni contrattuali contenuti negli artt. 34 del CCNL del 23/12/1999 ed 51 del CCNL del 16/05/2001, che si limitano a subordinare l’attribuzione del buono pasto alla condizione che, secondo le regolamentazioni adottate dai singoli enti, per ogni giornata lavorativa si presti servizio anche nelle ore pomeridiane.

In particolare all’art. 51 del CCNL 16/05/2001, si prevede che “Il segretario ha titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti per il restante personale, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane”, ragione per cui si ritiene che al Segretario spetti il buono pasto secondo la disciplina disposta dall’Ente per il restante personale. È quanto chiarito dall’ARAN con l’orientamento applicativo AFL66.

 

La redazione PERK SOLUTION

L’orario di lavoro dei segretari comunali deve essere rilevato con sistemi automatizzati

Con l’orientamento applicativo AFL67, l’Aran ha chiarito che l’orario di lavoro dei segretari comunali deve essere rilevato con sistemi automatizzati. La norma contrattuale introdotta dall’art. 13 del CCNL dell’area Funzioni Locali del 17/12/2020, rivolto anche ai Segretari comunali e provinciali, ha previsto espressamente che tutti i dirigenti dell’Area delle Funzioni Locali ed i segretari comunali e provinciali siano tenuti ad assicurare la propria presenza giornaliera in servizio al fine di adeguare la prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto. La citata clausola, nel sottolineare l’aspetto della presenza giornaliera in servizio, è intervenuta a precisare ulteriormente le previgenti disposizioni contrattuali previste in materia di orario di lavoro (art. 16 del CCNL 16/04/1996 per i dirigenti, art. 19 del CCNL del 16/05/2001 per i segretari) che si basano sul principio di auto responsabilizzazione quanto ad una certa autonomia nella fissazione, da parte dei dirigenti o dei segretari, del proprio orario di lavoro in base agli obiettivi ed ai compiti affidati.

La circostanza che non sia previsto un orario minimo giornaliero, non esclude per l’Agenzia che per il personale in questione la presenza sia rilevata “con sistemi automatizzati”, come per il restante personale, principio tra l’altro introdotto già nel 1994 con la Legge n. 724.

 

La redazione PERK SOLUTION

INPS: Chiarimenti sulla valutabilità ai fini TFS/TFR della retribuzione di posizione dei Segretari

Con il Messaggio n. 1272 del-03-04-2023, l’INPS fornisce chiarimenti circa la valutabilità ai fini del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) della intera retribuzione di posizione riconosciuta ai Segretari Comunali e Provinciali.

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area Funzioni Locali, per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020, riguarda i dirigenti dell’Area delle Funzioni Locali che comprende, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del CCNQ del 13 luglio 2016, i dirigenti delle Amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali, i dirigenti professionali, tecnici e amministrativi delle Amministrazioni del comparto Sanità e, in relazione a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, i Segretari Comunali e Provinciali, ai quali è dedicata la Sezione IV del medesimo CCNL (artt. da 97 a 111).

La richiamata legge n. 124/2015, all’articolo 11, detta principi e criteri direttivi la cui puntuale attuazione è stata demandata a decreti delegati che, relativamente alla disciplina dei Segretari Comunali e Provinciali, non risultano emanati. Pertanto, la collocazione contrattuale nell’area dirigenziale delle Funzioni Locali dei Segretari Comunali e Provinciali di qualifica direttiva, in assenza di una espressa previsione normativa, non può implicarne automaticamente l’inquadramento giuridico nella dirigenza pubblica e, pertanto, devono intendersi confermate le disposizioni contenute nella nota operativa INPDAP n. 23 del 15 giugno 2011, con la quale sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 3, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 1° marzo 2011, relativamente al conglobamento di una quota dei valori della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare.

Nello specifico:

– per i Segretari Comunali e Provinciali di fascia A o di fascia B titolari di segreteria superiore ai 10.000 abitanti, la retribuzione di posizione è valutabile ai fini TFS nella misura interamente percepita;

– per i Segretari Comunali e Provinciali di fascia B titolari di segreterie tra i 3.000 e i 10.000 abitanti, la retribuzione di posizione è valutabile nei limiti dell’indennità di direzione eventualmente percepita alla data del 30 novembre 1995 (€ 1.032,91 – € 2.065,83 – € 3.098,74 a seconda dell’anzianità di servizio maturata – rispettivamente di 5, 10, 15 anni – alla predetta data).

Poiché la norma di cui all’articolo 4, comma 4, del CCNL 1° marzo 2011, risulta confermata dall’articolo 111, punto B, del CCNL in oggetto del 17 dicembre 2020, il conglobamento nello stipendio tabellare di una quota dei valori della retribuzione di posizione continua a non modificare le modalità di determinazione della base di calcolo dei “trattamenti di fine servizio comunque denominati”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Avviato il tavolo di contrattazione collettiva integrativa decentrata dei segretari comunali e provinciali

Avviato al Viminale il tavolo di contrattazione collettiva integrativa decentrata dei segretari comunali e provinciali.

Alla riunione hanno partecipato il prefetto Claudio Sgaraglia, capo del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, rappresentanti di Anci e Upi e referenti delle organizzazioni sindacali Unscp, Fedir – Dipartimento Segretari, Fedirets sez. Direts area Direl, Cgil, Cisl e Uil.

Tra i numerosi temi discussi – riguardanti le materie di cui all’art. 99 del Ccnl dell’Area Funzioni locali del 17 dicembre 2020 – particolare attenzione è stata dedicata alla maggiorazione della retribuzione di posizione, al trattamento economico per le reggenze o supplenze, alla riclassificazione delle sedi e alla definizione delle modalità di versamento dei contributi sindacali.

Il Sottosegretario Ferro, nel comunicare che saranno a breve calendarizzati nuovi incontri del tavolo, ha rinnovato la disponibilità del Ministero dell’Interno ad intraprendere un percorso condiviso di lavoro (Fonte Min. Interno).

 

La redazione PERK SOLUTION

Segretari comunali e provinciali, al via l’iscrizione per 286 corsisti. Altri 223 in arrivo in autunno

Il Ministero dell’Interno rende noto che a conclusione delle procedure della sessione ordinaria del sesto corso concorso d’accesso alla carriera di segretario comunale “Co.A 6”, il prossimo 1° luglio si procederà all’iscrizione all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di 286 nuovi segretari che hanno conseguito l’abilitazione richiesta per l’iscrizione nella fascia professionale iniziale (Fascia “C”).

A questi, si aggiungeranno, agli inizi dell’autunno prossimo, ulteriori 223 nuovi segretari, non appena terminato il semestre di formazione che attualmente frequentano.

Si comunica, inoltre, che sempre il 1° luglio prossimo sarà pubblicata sul sito dell’Albo segretari all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it la banca dati dei quesiti per le prove preselettive del concorso pubblico per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso “Co.A 2021” finalizzato al conseguimento dell’abilitazione richiesta per l’iscrizione di 345 Segretari comunali nella fascia iniziale (Fascia “C”) dell’Albo. Si ricorda che le suddette prove preselettive si svolgeranno il 20 luglio 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Galleggiamento Segretari, i chiarimenti dell’ARAN

Con l’orientamento applicativo AFL 50 l’Aran fornisce chiarimenti in merito all’istituto del “galleggiamento” di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL 16/05/2001 dei Segretari comunali e provinciali, evidenziando che il confronto tra la retribuzione di posizione del Segretario e quella della posizione dirigenziale o, negli enti privi di dirigenza, della posizione organizzativa più elevata prevista dall’ordinamento dell’ente, deve essere effettuata sulla base dell’effettivo valore stabilito per tali posizioni e corrisposto al dirigente o al funzionario titolari delle medesime.

In altri termini, non può farsi riferimento ad un valore teorico ma necessariamente all’importo effettivo o reale che la singola amministrazione ha determinato per la più elevata posizione dirigenziale o per la posizione organizzativa al massimo livello di responsabilità esercitata all’interno dell’ente di appartenenza. Non si ritiene, pertanto che, ove la funzione dirigenziale più elevata risulti temporaneamente vacante, la retribuzione di posizione del Segretario possa continuare ad essere allineata ad un valore economico teorico e non effettivamente corrisposto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ministero dell’interno: al via un nuovo corso-concorso per l’assunzione di Segretari comunali e provinciali

In Ministero dell’Interno rende noto che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 89 del 9/11/2021 e nel sito web del dipartimento per gli Affari interni e territoriali, oltre che dell’Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, il bando di concorso per l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali Co.A. 2021. Il concorso pubblico, per esami, è finalizzato all’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di n. 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso SPID, all’indirizzo internet https://app.scanshareservice.it/albo-nazionale-segretari/coa2021, accessibile anche dal sito dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
La procedura concorsuale, in linea con le normative di snellimento e semplificazione dei concorsi pubblici, è strutturata in una prova preselettiva, superata la quale, si potrà accedere alle successive fasi del concorso con le modalità espressamente richiamate dal bando.
Per ogni chiarimento sulla compilazione della domanda on-line e per questioni di carattere esplicativo sui contenuti del bando si potrà fare riferimento alle faq, ovvero agli indirizzi di posta elettronica concorsocoa2021@interno.it (per quesiti di carattere giuridico-amministrativo), coa2021@scanshare.it (per quesiti di carattere tecnico-informatico).
È stato completato, con questo ulteriore intervento, il programma delle assunzioni finora autorizzato per l’immissione di segretari comunali nella fascia iniziale della carriera destinati ai comuni di minori dimensioni demografiche. Sono, infatti, già 514 le unità inserite nel percorso di formazione a conclusione delle procedure del concorso Co.A. 6 nelle sessioni ordinaria e aggiuntiva.

Aran, Sottoscritto l’accordo di interpretazione autentica sul galleggiamento dei Segretari

L’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni rappresentative, in relazione ai contenuti dell’Ordinanza disposta dal Tribunale Civile di Ferrara – Sez. Lavoro, hanno siglato in via definitiva l’Accordo di interpretazione autentica dell’articolo 41, comma 5 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001 (quadriennio 1998.2001 e biennio 1998-1999), norma attinente all’istituto economico del cosiddetto “galleggiamento”.
La questione interpretativa sottoposta dal giudice è la seguente:
“se la funzione dirigenziale più elevata dell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza cui rapportare il trattamento economico del segretario comunale possa essere individuata anche in quella del dirigente con rapporto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 D. Lgs. 267/2000 oppure se debba intendersi limitata alla funzione dirigenziale più elevata tra i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
Le parti hanno concordato e chiarito che la previsione di cui all’art. 41, comma 5 del richiamato CCNL possa trovare applicazione (sempre nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa) anche nei confronti del dirigente assunto con contratto a tempo determinato sempre che la retribuzione di posizione dello stesso sia stata determinata esclusivamente entro i limiti di importo e nel pieno rispetto delle norme previste dalla disciplina contrattuale della Dirigenza degli Enti Locali, a seguito della preventiva graduazione e pesatura della posizione dirigenziale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Segretari comunali e provinciali, nessuno orario lavorativo minimo d’obbligo

Con l’orientamento applicativo AFL9 l’ARAN ha chiarito che la disciplina contrattuale non prevede alcuna quantificazione complessiva dell’orario di lavoro del segretario  e nemmeno la definizione di un limite massimo di durata delle prestazioni lavorative dovute.
La disciplina di cui all’art. 13 del CCNL del 17 dicembre 2020 prevede espressamente che “Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed il segretario, assicurano la propria presenza giornaliera in servizio ed adeguano la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane”.
Tale regola è espressione di un canone generale che informa l’intera disciplina del nuovo CCNL in materia di durata e di sospensione della prestazione lavorativa dei dirigenti destinatari dello stesso, canone in base al quale il Segretario, pur essendo autonomo nella gestione del suo tempo di lavoro, deve coordinare tale autonomia con le esigenze dell’organizzazione in cui è inserito ed al quale consegue anche il dovere di assicurare una congrua durata della sua prestazione lavorativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Galleggiamento segretari comunali e provinciali: l’accordo di interpretazione autentica

In data 28 gennaio 2021 l’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni rappresentative, in relazione ai contenuti dell’Ordinanza disposta dal Tribunale Civile di Ferrara – Sez.. Lavoro, hanno siglato l’Ipotesi di Accordo di interpretazione autentica dell’articolo 41, c. 5 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16.5.2001 (quadriennio 1998.2001 e biennio 1998-1999), norma attinente all’istituto economico del cosiddetto “galleggiamento”.

La questione interpretativa sottoposta dal giudice è la seguente:

“se la funzione dirigenziale più elevata dell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza cui rapportare il trattamento economico del segretario comunale possa essere individuata anche in quella del dirigente con rapporto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 267/2000 oppure se debba intendersi limitata alla funzione dirigenziale più elevata tra i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Le parti negoziali, , dopo una breve trattativa che ha reso possibile la condivisione delle scelte a suo tempo adottate nel richiamato testo contrattuale, hanno concordato e chiarito che la previsione di cui all’art. 41, comma 5 del richiamato CCNL possa trovare applicazione (sempre nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa) anche nei confronti del dirigente assunto con contratto a tempo determinato sempre che la retribuzione di posizione dello stesso sia stata determinata esclusivamente entro i limiti di importo e nel pieno rispetto delle norme previste dalla disciplina contrattuale della Dirigenza degli Enti Locali, a seguito della preventiva graduazione e pesatura della posizione dirigenziale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION