Nuovo sistema di graduazione di posizione dei Segretari Comunali e provinciali

Con l’orientamento applicativo AFL77, l’Aran fornisce chiarimenti in merito all’entrata in vigore in merito al nuovo sistema di graduazione di posizione dei Segretari Comunali e provinciali.

La nuova disciplina della graduazione della retribuzione di posizione, di cui all’art. 60 del CCNL dell’Area FL del 16.07.2024, può essere applicata sin da subito. In ogni caso, l’adeguamento della disciplina deve avvenire entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione definitiva del CCNL, ossia entro il 1° gennaio 2025, come espressamente previsto dall’art. 60, comma 7 del CCNL.

Nel periodo transitorio, e cioè fino al 1° gennaio 2025, qualora gli enti non abbiano adeguato la disciplina al nuovo CCNL continueranno ad applicarsi le precedenti regole, che verranno disapplicate superato tale periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino all’adeguamento della retribuzione di posizione alla nuova disciplina dettata dall’art. 60, la misura di tale voce retributiva è quella indicata all’art. 58 del CCNL. È da precisare che ai soli fini della determinazione della maggiorazione continuano a trovare applicazione, invece, i più elevati “importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, delle retribuzioni di posizione definiti dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 relativo al biennio economico 2000 – 2001” (art. 107, comma 4, del CCNL 2016-2018).

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Quaderno Anci sulle principali novità CCNL Area Funzioni Locali dirigenti e segretari comunali

Anci ha pubblicato il nuovo Quaderno operativo “Le principali novità del CCNL Area Funzioni locali 2019-2021. Dirigenti e Segretari Comunali e Provinciali”. Il documento offre un’analisi dettagliata degli articoli del nuovo contratto e la modulistica sull’attuazione degli istituti più significativi demandati alla contrattazione integrativa.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area delle Funzioni locali per dirigenti e segretari comunali, per il triennio 2019-2021, sottoscritto lo scorso 16 luglio, è la conclusione di una lunga e complessa attività negoziale iniziata con l’approvazione dell’Atto di Indirizzo del Comitato di settore Autonomie Locali.
E’ un contratto che impatta dunque su circa 9.000 uomini e donne (escludendo cioè i dirigenti amministrativi del SSN) che hanno la responsabilità di gestire quotidianamente processi complessi che attengono al soddisfacimento di bisogni delle comunità che amministrano. Si compone di una parte comune e due sezioni: dirigenti e segretari comunali e provinciali.

Molti degli interventi previsti nel CCNL adeguano le norme contrattuali a corrispondenti interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni.

Il testo contrattuale regola alcuni istituti normativi ed economici di parte comune applicabili a tutto il personale destinatario del presente CCNL tra cui la nuova disciplina prevista in materia di Lavoro Agile e di mentoring. Il nuovo art. 20 riconosce, infatti, il valore della formazione in affiancamento della dirigenza già in servizio (“il mentore”) verso il personale Dirigente neoassunto – ossia il Dirigente con meno di 2 anni di servizio – per favorire il trasferimento delle conoscenze, competenze ed esperienze maturate nel tempo, che d’altronde costituiscono pregnante valore per qualsiasi organizzazione. A tal fine le amministrazioni possono prevedere idonee forme di affiancamento all’ingresso in favore dei dirigenti (e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali) neoassunti, in aggiunta agli eventuali corsi e/o scuole di formazione iniziale e di aggiornamento professionale organizzati dalle stesse.

Altre novità più significative per quanto riguarda i dirigenti, si segnala la previsione del cd scavalco condiviso finora previsto per il solo personale dipendente, colmando così una lacuna contrattuale; la maggiorazione della retribuzione di risultato correlata a specifici obiettivi di impatto.

Tra le disposizioni comuni riguardanti gli istituti economici applicabili a tutto il personale dell’Area, è stata ridefinita la materia del patrocinio legale e quella delle coperture assicurative, nonché le norme concernenti alcuni adattamenti utili per la corretta applicazione della norma sul welfare integrativo.

Gli interventi di sicuro aggiornamento, rispetto alla previgente disciplina contrattuale, riguardano le norme applicabili ai Segretari Comunali e Provinciali. Nel nuovo impianto delle relazioni sindacali non è più prevista la contrattazione collettiva integrativa di livello nazionale e, a seguito della scelta operata dalle parti, gli istituti già regolati dai contratti collettivi integrativi nazionali sono stati disciplinati nel CCNL. È introdotta una disciplina specifica per l’interim, che viene parzialmente uniformata alla disciplina prevista per i dirigenti; la graduazione della retribuzione di posizione in base ai criteri stabiliti direttamente nel CCNL superando dunque la maggiorazione demandata alla contrattazione prima integrativa; incremento della retribuzione di risultato per i segretari delle Unioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Buoni pasto per i segretari comunali e provinciali

Sul tema specifico delle modalità di maturazione del buono pasto, l’ultimo CCNL dell’Area Funzioni Locali, rivolto anche ai Segretari comunali e provinciali, siglato in data 17/12/2020 nulla dispone, difatti, sono rimaste in vigore le disposizioni contrattuali contenuti negli artt. 34 del CCNL del 23/12/1999 ed 51 del CCNL del 16/05/2001, che si limitano a subordinare l’attribuzione del buono pasto alla condizione che, secondo le regolamentazioni adottate dai singoli enti, per ogni giornata lavorativa si presti servizio anche nelle ore pomeridiane.

In particolare all’art. 51 del CCNL 16/05/2001, si prevede che “Il segretario ha titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti per il restante personale, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane”, ragione per cui si ritiene che al Segretario spetti il buono pasto secondo la disciplina disposta dall’Ente per il restante personale. È quanto chiarito dall’ARAN con l’orientamento applicativo AFL66.

 

La redazione PERK SOLUTION

L’orario di lavoro dei segretari comunali deve essere rilevato con sistemi automatizzati

Con l’orientamento applicativo AFL67, l’Aran ha chiarito che l’orario di lavoro dei segretari comunali deve essere rilevato con sistemi automatizzati. La norma contrattuale introdotta dall’art. 13 del CCNL dell’area Funzioni Locali del 17/12/2020, rivolto anche ai Segretari comunali e provinciali, ha previsto espressamente che tutti i dirigenti dell’Area delle Funzioni Locali ed i segretari comunali e provinciali siano tenuti ad assicurare la propria presenza giornaliera in servizio al fine di adeguare la prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto. La citata clausola, nel sottolineare l’aspetto della presenza giornaliera in servizio, è intervenuta a precisare ulteriormente le previgenti disposizioni contrattuali previste in materia di orario di lavoro (art. 16 del CCNL 16/04/1996 per i dirigenti, art. 19 del CCNL del 16/05/2001 per i segretari) che si basano sul principio di auto responsabilizzazione quanto ad una certa autonomia nella fissazione, da parte dei dirigenti o dei segretari, del proprio orario di lavoro in base agli obiettivi ed ai compiti affidati.

La circostanza che non sia previsto un orario minimo giornaliero, non esclude per l’Agenzia che per il personale in questione la presenza sia rilevata “con sistemi automatizzati”, come per il restante personale, principio tra l’altro introdotto già nel 1994 con la Legge n. 724.

 

La redazione PERK SOLUTION

INPS: Chiarimenti sulla valutabilità ai fini TFS/TFR della retribuzione di posizione dei Segretari

Con il Messaggio n. 1272 del-03-04-2023, l’INPS fornisce chiarimenti circa la valutabilità ai fini del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) della intera retribuzione di posizione riconosciuta ai Segretari Comunali e Provinciali.

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area Funzioni Locali, per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020, riguarda i dirigenti dell’Area delle Funzioni Locali che comprende, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del CCNQ del 13 luglio 2016, i dirigenti delle Amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali, i dirigenti professionali, tecnici e amministrativi delle Amministrazioni del comparto Sanità e, in relazione a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, i Segretari Comunali e Provinciali, ai quali è dedicata la Sezione IV del medesimo CCNL (artt. da 97 a 111).

La richiamata legge n. 124/2015, all’articolo 11, detta principi e criteri direttivi la cui puntuale attuazione è stata demandata a decreti delegati che, relativamente alla disciplina dei Segretari Comunali e Provinciali, non risultano emanati. Pertanto, la collocazione contrattuale nell’area dirigenziale delle Funzioni Locali dei Segretari Comunali e Provinciali di qualifica direttiva, in assenza di una espressa previsione normativa, non può implicarne automaticamente l’inquadramento giuridico nella dirigenza pubblica e, pertanto, devono intendersi confermate le disposizioni contenute nella nota operativa INPDAP n. 23 del 15 giugno 2011, con la quale sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 3, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 1° marzo 2011, relativamente al conglobamento di una quota dei valori della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare.

Nello specifico:

– per i Segretari Comunali e Provinciali di fascia A o di fascia B titolari di segreteria superiore ai 10.000 abitanti, la retribuzione di posizione è valutabile ai fini TFS nella misura interamente percepita;

– per i Segretari Comunali e Provinciali di fascia B titolari di segreterie tra i 3.000 e i 10.000 abitanti, la retribuzione di posizione è valutabile nei limiti dell’indennità di direzione eventualmente percepita alla data del 30 novembre 1995 (€ 1.032,91 – € 2.065,83 – € 3.098,74 a seconda dell’anzianità di servizio maturata – rispettivamente di 5, 10, 15 anni – alla predetta data).

Poiché la norma di cui all’articolo 4, comma 4, del CCNL 1° marzo 2011, risulta confermata dall’articolo 111, punto B, del CCNL in oggetto del 17 dicembre 2020, il conglobamento nello stipendio tabellare di una quota dei valori della retribuzione di posizione continua a non modificare le modalità di determinazione della base di calcolo dei “trattamenti di fine servizio comunque denominati”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Avviato il tavolo di contrattazione collettiva integrativa decentrata dei segretari comunali e provinciali

Avviato al Viminale il tavolo di contrattazione collettiva integrativa decentrata dei segretari comunali e provinciali.

Alla riunione hanno partecipato il prefetto Claudio Sgaraglia, capo del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, rappresentanti di Anci e Upi e referenti delle organizzazioni sindacali Unscp, Fedir – Dipartimento Segretari, Fedirets sez. Direts area Direl, Cgil, Cisl e Uil.

Tra i numerosi temi discussi – riguardanti le materie di cui all’art. 99 del Ccnl dell’Area Funzioni locali del 17 dicembre 2020 – particolare attenzione è stata dedicata alla maggiorazione della retribuzione di posizione, al trattamento economico per le reggenze o supplenze, alla riclassificazione delle sedi e alla definizione delle modalità di versamento dei contributi sindacali.

Il Sottosegretario Ferro, nel comunicare che saranno a breve calendarizzati nuovi incontri del tavolo, ha rinnovato la disponibilità del Ministero dell’Interno ad intraprendere un percorso condiviso di lavoro (Fonte Min. Interno).

 

La redazione PERK SOLUTION

Segretari comunali e provinciali, al via l’iscrizione per 286 corsisti. Altri 223 in arrivo in autunno

Il Ministero dell’Interno rende noto che a conclusione delle procedure della sessione ordinaria del sesto corso concorso d’accesso alla carriera di segretario comunale “Co.A 6”, il prossimo 1° luglio si procederà all’iscrizione all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di 286 nuovi segretari che hanno conseguito l’abilitazione richiesta per l’iscrizione nella fascia professionale iniziale (Fascia “C”).

A questi, si aggiungeranno, agli inizi dell’autunno prossimo, ulteriori 223 nuovi segretari, non appena terminato il semestre di formazione che attualmente frequentano.

Si comunica, inoltre, che sempre il 1° luglio prossimo sarà pubblicata sul sito dell’Albo segretari all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it la banca dati dei quesiti per le prove preselettive del concorso pubblico per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso “Co.A 2021” finalizzato al conseguimento dell’abilitazione richiesta per l’iscrizione di 345 Segretari comunali nella fascia iniziale (Fascia “C”) dell’Albo. Si ricorda che le suddette prove preselettive si svolgeranno il 20 luglio 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Galleggiamento Segretari, i chiarimenti dell’ARAN

Con l’orientamento applicativo AFL 50 l’Aran fornisce chiarimenti in merito all’istituto del “galleggiamento” di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL 16/05/2001 dei Segretari comunali e provinciali, evidenziando che il confronto tra la retribuzione di posizione del Segretario e quella della posizione dirigenziale o, negli enti privi di dirigenza, della posizione organizzativa più elevata prevista dall’ordinamento dell’ente, deve essere effettuata sulla base dell’effettivo valore stabilito per tali posizioni e corrisposto al dirigente o al funzionario titolari delle medesime.

In altri termini, non può farsi riferimento ad un valore teorico ma necessariamente all’importo effettivo o reale che la singola amministrazione ha determinato per la più elevata posizione dirigenziale o per la posizione organizzativa al massimo livello di responsabilità esercitata all’interno dell’ente di appartenenza. Non si ritiene, pertanto che, ove la funzione dirigenziale più elevata risulti temporaneamente vacante, la retribuzione di posizione del Segretario possa continuare ad essere allineata ad un valore economico teorico e non effettivamente corrisposto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ministero dell’interno: al via un nuovo corso-concorso per l’assunzione di Segretari comunali e provinciali

In Ministero dell’Interno rende noto che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 89 del 9/11/2021 e nel sito web del dipartimento per gli Affari interni e territoriali, oltre che dell’Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, il bando di concorso per l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali Co.A. 2021. Il concorso pubblico, per esami, è finalizzato all’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di n. 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso SPID, all’indirizzo internet https://app.scanshareservice.it/albo-nazionale-segretari/coa2021, accessibile anche dal sito dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
La procedura concorsuale, in linea con le normative di snellimento e semplificazione dei concorsi pubblici, è strutturata in una prova preselettiva, superata la quale, si potrà accedere alle successive fasi del concorso con le modalità espressamente richiamate dal bando.
Per ogni chiarimento sulla compilazione della domanda on-line e per questioni di carattere esplicativo sui contenuti del bando si potrà fare riferimento alle faq, ovvero agli indirizzi di posta elettronica concorsocoa2021@interno.it (per quesiti di carattere giuridico-amministrativo), coa2021@scanshare.it (per quesiti di carattere tecnico-informatico).
È stato completato, con questo ulteriore intervento, il programma delle assunzioni finora autorizzato per l’immissione di segretari comunali nella fascia iniziale della carriera destinati ai comuni di minori dimensioni demografiche. Sono, infatti, già 514 le unità inserite nel percorso di formazione a conclusione delle procedure del concorso Co.A. 6 nelle sessioni ordinaria e aggiuntiva.

Aran, Sottoscritto l’accordo di interpretazione autentica sul galleggiamento dei Segretari

L’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni rappresentative, in relazione ai contenuti dell’Ordinanza disposta dal Tribunale Civile di Ferrara – Sez. Lavoro, hanno siglato in via definitiva l’Accordo di interpretazione autentica dell’articolo 41, comma 5 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001 (quadriennio 1998.2001 e biennio 1998-1999), norma attinente all’istituto economico del cosiddetto “galleggiamento”.
La questione interpretativa sottoposta dal giudice è la seguente:
“se la funzione dirigenziale più elevata dell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza cui rapportare il trattamento economico del segretario comunale possa essere individuata anche in quella del dirigente con rapporto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 D. Lgs. 267/2000 oppure se debba intendersi limitata alla funzione dirigenziale più elevata tra i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
Le parti hanno concordato e chiarito che la previsione di cui all’art. 41, comma 5 del richiamato CCNL possa trovare applicazione (sempre nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa) anche nei confronti del dirigente assunto con contratto a tempo determinato sempre che la retribuzione di posizione dello stesso sia stata determinata esclusivamente entro i limiti di importo e nel pieno rispetto delle norme previste dalla disciplina contrattuale della Dirigenza degli Enti Locali, a seguito della preventiva graduazione e pesatura della posizione dirigenziale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION