Niente rimborso delle spese di viaggio al segretario privo della titolarità di una sede

Con l’orientamento applicativo AFL86, l’Aran ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere le spese di trasferta per il raggiungimento della sede a favore dei Segretari cui è stato conferito un incarico di reggenza/supplenza.

Il nuovo CCNL dell’Area FL del 16.07.2024, all’art. 62 comma 4, prevede la possibilità di un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili in favore dei soli segretari titolari di sede, cui sia conferito un incarico di reggenza o supplenza, per i casi in cui, non potendo assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni da remoto, debbano garantire la propria presenza presso l’ente presso il quale svolgono la reggenza. Il rimborso è a carico degli enti utilizzatori nei limiti delle disponibilità di bilancio.

L’Agenzia esclude, pertanto, che il rimborso delle spese di viaggio possa essere riconosciuto al segretario privo della titolarità di una sede.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sottoscritta l’ipotesi del CCNL dell’area Funzioni Locali triennio 2019-2021

Il giorno 11 dicembre 2023, Aran e sindacati rappresentativi hanno sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 per i circa 13.640 Dirigenti, Dirigenti amministrativi tecnici e professionali e Segretari Comunali e Provinciali dell’Area dirigenziale delle Funzioni Locali.

La firma del contratto giunge al termine di una complessa trattativa che ha visto impegnate le parti per un prolungato arco temporale. Il nuovo testo contrattuale regola alcuni istituti normativi ed economici di parte comune applicabili a tutto il personale destinatario del presente CCNL tra cui la nuova disciplina prevista in materia di Lavoro Agile e di mentoring. Molti degli interventi previsti nel CCNL adeguano le norme contrattuali a corrispondenti interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni. In particolare, è stata riformulata, in modo completo e organico, la parte che riguarda le relazioni sindacali, ponendo particolare attenzione sulla tematica dell’informazione, sia preventiva sia consuntiva, nonché sulle materie di confronto.

Miglioramenti significativi sono contenuti nella riscrittura del periodo di prova e nell’ampliamento di alcune tutele, ad esempio quelle concernenti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza, le diverse tipologie di assenze. Tra le disposizioni comuni riguardanti gli istituti economici applicabili a tutto il personale dell’Area, è stata ridefinita la materia del patrocinio legale e quella delle coperture assicurative, nonché le norme concernenti alcuni adattamenti utili per la corretta applicazione della norma sul welfare integrativo. Sono stati, inoltre, riscritti i principi generali nonché la pianificazione strategica degli interventi della formazione.

È stata data una particolare enfasi ai meccanismi di differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato. Nelle specifiche sezioni dedicate, rispettivamente alla Dirigenza degli Enti Locali, ai Dirigenti amministrativi tecnici e professionali e ai Segretari comunali e provinciali, sono stati inseriti puntuali interventi sulle relazioni sindacali e sul trattamento economico. Per i Dirigenti degli Enti Locali è stato previsto un nuovo istituto che regola il trattamento economico riconoscibile al personale utilizzato in convenzione tra più enti.

Per i Dirigenti amministrativi tecnici e professionali, oltre ai previsti incrementi delle diverse voci del trattamento economico, è stata attualizzata la disciplina della pronta disponibilità. Gli interventi di sicuro aggiornamento, rispetto alla previgente disciplina contrattuale, riguardano le norme applicabili ai Segretari Comunali e Provinciali. Nel nuovo impianto delle relazioni sindacali non è più prevista la contrattazione collettiva integrativa di livello nazionale e, a seguito della scelta operata dalle parti, gli istituti già regolati dai contratti collettivi integrativi nazionali sono stati disciplinati nell’Ipotesi di CCNL.

Con una puntuale riscrittura della disciplina sulla retribuzione di posizione spettante ai Segretari, è stato modificato il meccanismo per il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione, attraverso la previsione di valori minimi e massimi riconoscibili in base alle classi demografiche degli enti e a criteri di graduazione espressamente individuati nel testo contrattuale. Specifiche clausole sono inoltre previste per i Segretari di Comuni aderenti ad una Unione e per i Segretari operanti nei Comuni capoluogo. E’ stata, inoltre, disciplinata l’Indennità di reggenza e supplenza prima regolata dal Contratto Collettivo integrativo nazionale ed inserita, anche per i Segretari, la norma contrattuale sugli incarichi ad interim.

A livello economico, si prevede un incremento medio di 256 euro per 13 mensilità, pari al 3,78%, a cui si può aggiungere un ulteriore 0,22% del monte salari per incrementare la retribuzione di risultato. Gli arretrati medi ammontano invece a circa 11.200 euro.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rientra nei limiti di spesa del personale il maggior costo del servizio di segretario comunale

La spesa di personale per assicurare il maggiore costo del servizio di segretario comunale deve essere computata ai fini del rispetto del vincolo di cui all’art. 1, commi 557 e 557 quater, della l. n. 296/2006, essendo possibile una deroga agli stessi solo nei casi espressamente previsti dal legislatore. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 154/2022, in riscontro ad una richiesta di quesito di un Ente volta ad appurare la possibilità di superare il limite della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557- quater della legge 27 dicembre 2006 n. 296, derogando a tale limite per il maggiore costo del servizio di segretario comunale, stante l’obbligatorietà dell’incarico istituzionale.

La giurisprudenza contabile è consolidata nell’affermare che il vincolo della spesa di personale non è, comunque, superato per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 33 del c.d. decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), che hanno innovato la disciplina concernente le facoltà assunzionali degli enti locali, introducendo un sistema flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa (cfr. LOMBARDIA/243/2021/PAR del 20 ottobre 2021 che richiama la deliberazione, sempre di questa Sezione, n. 164/2020/PAR).

Più nello specifico, è stato sottolineato che «la coesistenza di due diverse discipline del contenimento della spesa di personale si spiega in relazione ai diversi ambiti operativi che le caratterizzano. Segnatamente, il limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557 quater, della l. n. 296/2006 riguarda l’intero aggregato della “spesa di personale”, e non solo le assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tale limite, in quanto espressione di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, è suscettibile di deroga nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge» (LOMBARDIA/243/2021/PAR del 20 ottobre 2021 che richiama, fra le pronunce più recenti, le deliberazioni della Sezione di controllo per la Campania n. 208/2021/PAR e della Sezione di controllo per il Veneto n. 177/2020/PAR).

Per la Sezione, il “maggiore costo del servizio di segretario comunale, stante l’obbligatorietà dell’incarico istituzionale” non rientra tra le tassative deroghe al vincolo di spesa in esame come quella, ad esempio, prevista dall’art. 7, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020 (attuativo dell’art. 33, comma 2, del già citato D.L. n. 34/2019), secondo cui “la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Disposizioni di revisione dell’ordinamento dei Segretari comunali e provinciali

Il Ministero dell’Interno, con la Circolare DAIT, prot. n. 16015 del 30 maggio 2021, fornire un quadro riassuntivo delle principali recenti modifiche normative ed organizzative riguardanti l’ordinamento dei segretari comunali e provinciali, volte a valorizzarne il ruolo, quale organo di garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione dell’ente locale. In particolare, la circolare affronta la problematica sugli incarichi in sede superiori del Segretario di fascia “C”, le convenzioni per l’Ufficio di segreteria e le reggenze e supplenze conferite al Vice Segretario comunale.

Allegato 1
Allegato 2

 

La redazione PERK SOLUTION

 

DL Sostegni-ter, Procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali

Con 191 voti favorevoli, 33 contrari e nessuna astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo del ddl n. 2505, di conversione del decreto-legge n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il testo passa ora alla Camera.

Il nuovo articolo 12-bis contiene disposizioni relative alle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali, per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, si prevede che, a decorrere dal 2022 e per la durata del PNRR, le assunzioni di segretari comunali e provinciali siano autorizzate per un numero di unità pari al 120 per cento delle cessazioni dal servizio nel corso dell’anno precedente, secondo le modalità previste dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 80 del 2021. Il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera può, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, assumere la titolarità anche in sedi (singole o convenzionate) corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore, aventi fino a un massimo di 5.000 abitanti. Questo, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di sei mesi (prorogabili fino a dodici). Per il periodo di effettiva prestazione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore (ai sensi del comma 4 dell’articolo 52 di cui al citato decreto legislativo n. 165 del 2001).

A decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR, il corso-concorso di formazione ha la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più Comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l’apprendimento con criteri stabiliti dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Inoltre, nei due anni successivi alla prima nomina, i segretari assolvono, a pena di cancellazione dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali. L’assolvimento di tali obblighi formativi avviene mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell’ambito della ordinaria programmazione didattica i cui indirizzi sono definiti e approvati dal Ministro dell’interno, su proposta del Consiglio direttivo per l’Albo Nazionale dei segretari, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali.

Si stabilisce, inoltre, che una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico – concorso pubblico per esami bandito, ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 del regolamento di cui al d.P.R. n. 465 del 1997 – per accedere al corso-concorso di formazione possa essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali (ossia laurea in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche) ed aventi un’anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali sia previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Segretari, la quota dei diritti di rogito si calcola sullo stipendio effettivamente percepito

La Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, con Deliberazione n 33/2021, in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune, volta a conoscere se la locuzione stipendio in godimento prevista dal comma 2-bis dell’art. 10 del Dl. n. 90/2014 implichi o meno che il calcolo del quinto vada rapportato allo stipendio annuo tabellare teorico senza raffrontarlo all’effettivo periodo di servizio svolto, ha evidenziato che la locuzione “stipendio in godimento” contenuta nella disposizione dell’art. 10, comma 2bis, del DL n. 90/2014 vada intesa nel senso che il calcolo del quinto dello stipendio vada commisurato al periodo di effettivo servizio svolto. L’incertezza del Sindaco istante si fonda su posizioni interpretative divergenti tra la giurisprudenza contabile da un lato, supportata peraltro dal Consiglio di Stato che, ritiene che le amministrazioni pubbliche non possano erogare trattamenti accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese; dall’altro, invece, difformi sono gli orientamenti della giurisprudenza civile e amministrativa più risalente e ondivaga.
Secondo la Sezione, dopo aver ricostruito il quadro di riferimento in cui si collocano le disposizioni in materia di diritti di rogito e allineandosi alle conclusioni cui è pervenuta la magistratura contabile a partire dalla Sezione delle Autonomie n. 15/2008 e dal Consiglio di Stato n. 5183/2015, ribadisce che le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. La locuzione “stipendio in godimento”, quale elemento per la determinazione della quota dei diritti di rogito che comuni o province devono corrispondere al segretario comunale o provinciale deve intendersi, anche secondo il principio di buon andamento stabilito nell’art. 97 cost., nell’ammontare effettivamente dovuto al dipendente per l’anno solare e non come stipendio tabellare annuo e non può essere inteso come retribuzione spettante in astratto, atteso che esso è goduto in quanto è maturato a seguito ed in virtù della prestazione di servizio effettivamente svolta. Diversamente, se la quota in parola venisse correlata ad un importo annuale astratto emergerebbe il rischio di corrispondere una remunerazione discordante con lo stato di fatto, nonché, con i criteri di corrispettività che contraddistinguono la retribuzione da riferirsi al periodo di tempo in cui è prestata l’attività lavorativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Indennità di posizione e galleggiamento Segretari Comunali

L’Aran, in risposta a specifico quesito, fornisce chiarimenti in merito alla corretta individuazione della data di decorrenza delle nuove norme introdotte dall’art. 107del CCNL del 17.12.2020, che hanno ridisegnato le previgenti disposizioni contrattuali previste in materia di retribuzione di posizione.
In particolare, con il comma 1, sono stati rideterminati, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i valori complessivi annui lordi (espressi per tredici mensilità) della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali di cui all’art. 3, comma 6 del CCNL del 1° marzo 2011 così come indicati nella relativa tabella. In relazione all’istituto del c.d. “galleggiamento”, il comma 2 della medesima disposizione contrattuale, ha modificato la previgente disciplina prevista dall’art. 3, comma 7 del CCNL del 1° marzo 2011 secondo la quale, come noto, ai fini della comparazione della retribuzione di posizione del segretario con quella attribuita alla funzione dirigenziale o alla posizione organizzativa più elevata nell’ente, doveva figurativamente tenersi conto dei più elevati valori di retribuzione di posizione stabiliti dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001 (biennio economico 2000- 2001).
Il richiamato art. 107, comma 2, infatti, prevede espressamente che “ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 41, comma 5 del CCNL del 16.5.2001 il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell’ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all’art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1”. Secondo tale previsione, pertanto, limitatamente alle disposizioni di cui all’art. 41 comma 5 del richiamato CCNL del 16.5.2001, cessano di essere considerati gli importi “virtuali” previsti dal CCNL del 16.5.2001 trovando applicazione la nuova disposizione contrattuale.
Diversamente, ai soli fini dell’attuazione della disciplina di cui all’art. 41, comma 4 del medesimo CCNL, quanto alla maggiorazione della retribuzione di posizione spettante per l’attribuzione di incarichi aggiuntivi, il comma 4 dell’art. 107stabilisce che gli importi annui lordi della retribuzione di posizione continuino ad essere definiti in applicazione dell’art. 3, comma 2, del CCNL del 16.5.2001.
Relativamente alla corretta individuazione della data di decorrenza delle nuove norme introdotte dal CCNL del 17.12.2020, con particolare attenzione agli effetti che la nuova disciplina ha prodotto sugli istituti giuridici ed economici di riferimento, occorre, in primo luogo, aver riguardo al disposto dell’art. 2, comma 2, del richiamato CCNL giusta il quale “Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.” Al riguardo, si precisa che, mentre ai fini della rideterminazione dei valori della retribuzione di posizione dei Segretari l’art. 107, comma 1, del CCNL 17.12.2020, espressamente stabilisce una decorrenza alla data del 1° gennaio 2018, nessuna decorrenza specifica è prevista dalle disposizioni dello stesso art. 107, commi 2 e 3, ai fini dell’efficacia della nuova disciplina del c.d. “galleggiamento” (anche in relazione al trattamento economico spettante al titolare di segreteria convenzionata). Parimenti, e in coerenza con la suddetta norma, l’art. 111, comma 1, lett. a), ultimo alinea, del citato CCNL, che ha disapplicato l’art. 3, comma 7 del CCNL del 1.3.2011 II biennio economico, oltre a non prevedere una decorrenza diversa da quella del 18/12/2020, chiarisce ulteriormente che la disapplicazione della citata norma ha effetto “dalla data di entrata in vigore del presente CCNL”. Dalle richiamate norme contrattuali si evince, dunque, che la nuova regola contrattuale del c.d. “galleggiamento” prevista dall’art. 107, commi 2 e 3, è efficace dal 18/12/2020, con la conseguenza che, sino a tale data, a tutti i fini, continuano a trovare applicazione le disposizioni della citata disciplina previgente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION