Ministero del lavoro, Avviso 1/2022 PNRR: riapertura termini e scorrimento progetti idonei

Con il Decreto Direttoriale n. 158 del 15 maggio 2023, preso atto delle rinunce pervenute dagli Ambiti Territoriali Sociali per i progetti relativi alla linea di Investimento 1.2 e ai sub-investimenti 1.1.2, 1.1.3, 1.3.1, e 1.3.2, aggiornata la situazione delle disponibilità dei progetti per le predette linee, è stata approvata l’ammissione al finanziamento dei progetti idonei al finanziamento ma non finanziati.

Gli Ambiti Territoriali e i Comuni interessati dovranno presentare le schede progetto solo ed esclusivamente tramite l’applicativo gestionale Piattaforma Multifondo dal 16 maggio 2023 al 5 giugno 2023.

Inoltre, con il medesimo Decreto n. 158/2023 è stata disposta una nuova riapertura dei termini dell’Avviso, con priorità agli Ambiti Territoriali Sociali e ai Comuni delle Regioni del Mezzogiorno, per il numero di progetti e per le linee di investimento e sub-investimento di cui all’allegato 6.

I Soggetti proponenti dovranno presentare la domanda di ammissione per i progetti di cui si richiede il finanziamento tramite la piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF, integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), accedendo all’area operatori BDAP, a partire dal 16 maggio 2023 e, a pena di esclusione, entro le ore 17:00 del 5 giugno 2023. A tal fine è a disposizione una versione aggiornata del Manuale utente linee di finanziamento.

Ai fini della presentazione delle domande si dovrà tenere conto anche delle indicazioni fornite con la Nota n. 6855 del 26 luglio 2022, dei chiarimenti di cui alla Nota 8463 del 30 settembre 2022 e delle relative FAQ.


Indicazioni operative

Gli Ambiti Territoriali Sociali e i Comuni già abilitati ad operare sulla piattaforma Multifondo nell’ambito del PON Inclusione potranno procedere con l’abilitazione di nuovi utenti tramite la funzionalità “gestione utenti/registrazione utenti” disponibile al seguente link.

Gli Ambiti Territoriali Sociali e i Comuni non già abilitati ad operare sulla piattaforma Multifondo nell’ambito del PON Inclusione dovranno accedere al portale “Servizi Lavoro” del MLPS  disponibile al seguente link utilizzando la propria identità digitale SPID. Una volta effettuata la procedura di registrazione sarà necessario inviare una comunicazione email all’indirizzo di posta elettronica helpdesk.pnrr@lavoro.gov.it contenente le seguenti informazioni: codice fiscale, denominazione ATS/Comune (per il quale si richiede l’abilitazione).

Per eventuali esigenze di supporto nell’utilizzo della Piattaforma Multifondo, è possibile inoltrare le richieste al medesimo indirizzo di posta elettronica helpdesk.pnrr@lavoro.gov.it.

Scorrimento graduatoria per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio

Con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale del 28 marzo 2023, in applicazione dell’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono stati assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 74.228.252,24 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

I Comuni beneficiari del contributo, così come individuati nell’allegato A, sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 143, della legge n.145 del 2018 a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso del richiamato decreto del 28 marzo 2023, già inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tutti i Comuni assegnatari delle risorse per l’anno 2021 sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura (Vedi enti non ammessi al finanziamento).

Il rispetto delle disposizioni sopra richiamate dovrà essere attestato per ciascun CUP dal Soggetto attuatore che dovrà sottoscrivere, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il rispetto degli obblighi connessi all’attuazione di interventi a valere sul PNRR (Allegato n.1-bis “Attestazione rispetto obblighi PNRR” al Manuale di Istruzioni per il Soggetto Attuatore – Medie Opere), sottoscritta esclusivamente dagli Enti finanziati con il presente Decreto di scorrimento della graduatoria.

La dichiarazione, datata e firmata dal legale rappresentante del Soggetto attuatore, dovrà essere caricata nel modulo ReGiS denominato Configurazione e Gestione delle Operazioni nella sezione “Anagrafica Progetto” all’interno della sottosezione “Localizzazione Geografica” dove è possibile accedere alla funzione “Carica documentazione”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributi per messa in sicurezza: scorrimento graduatoria dei progetti ammissibili. Manifestazione di interesse entro l’11 gennaio 2023

La Direzione centrale per la Finanza Locale, con apposito comunicato, rende noto che, con riferimento all’assegnazione dei contributi ai Comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui all’art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n.145, occorre procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria dell’anno 2021 per il residuo delle risorse disponibili per l’anno 2022,  pari a 52.394.933,02 euro, nonché quelle rese disponibili in seguito a rinunce e/o revoche.

Nell’allegato alla nota, sono stati individuati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 141 gli enti che potranno beneficiare sino alla concorrenza delle predette risorse residue. Gli enti individuati nelle successive posizioni potranno eventualmente beneficiare del contributo solo in caso di rinuncia da parte dei primi. Tutti gli enti, dovranno procedere con la relativa conferma di interesse al contributo, con l’esclusione di coloro che hanno già manifestato l’interesse con la procedura attivata con comunicato del 15 dicembre 2021. Questi ultimi, potranno comunque modificare la scelta fatta, annullando la manifestazione di interesse precedentemente presentata per poi produrne una nuova.

L’ammontare delle richieste di contributo, come da allegato alla nota, è superiore rispetto alle risorse da assegnare; in caso di rinuncia e/o mancata conferma al contributo da parte degli enti, subentreranno i successivi utilmente collocati in ordine di graduatoria. La procedura deve avvenire con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della stessa Direzione del Ministero dell’interno, entro il termine delle ore 18:00 dell’11 gennaio 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Inclusione sociale, Avviso 1/2022 PNRR: Riapertura termini e scorrimento elenco progetti idonei

Il Ministero del lavoro informa che con Decreto Direttoriale n. 249 del 5 ottobre 2022 è stata adottata la riapertura dei termini di cui all’Avviso pubblico n. 1/2022 PNRR, che com’è noto finanzia proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili.

La riapertura dell’Avviso ha il fine di colmare la sottorappresentazione del numero di progetti ammessi rispetto al numero indicato per ciascuna Regione. Pertanto, viene riaperto limitatamente agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) delle Regioni sottorappresentate e per il numero di progetti indicati nell’allegato 3 del decreto.

I Soggetti proponenti dovranno presentare la domanda di ammissione per i progetti di cui si richiede il finanziamento tramite la piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF, integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), accedendo all’area operatori BDAP, a partire dal 7 ottobre 2022 e, a pena di esclusione, entro le 17:00 del 17 ottobre 2022. A tal fine è a disposizione una versione aggiornata del Manuale utente linee di finanziamento.

Ai fini della presentazione delle domande si dovrà tenere conto anche delle indicazioni fornite con la Nota n. 6855 del 26 luglio 2022, dei chiarimenti di cui alla Nota n. 8463 del 30 settembre 2022 e delle relative FAQ. I soggetti interessati, fino a 3 giorni prima della scadenza del termine per l’invio delle domande di ammissione a finanziamento, potranno formulare quesiti esclusivamente tramite l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dginclusione.divisione4@pec.lavoro.gov.it, riportando come oggetto: “DD 249/2022 – Quesito”. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate nella pagina dell’Avviso.

Con lo stesso Decreto Direttoriale è stato altresì approvato lo scorrimento dell’elenco dei progetti idonei al finanziamento, sulla base dei posti resisi disponibili e delle risorse a disposizione per Regione e per singola linea di finanziamento, definendo gli Ambiti Territoriali Sociali e i Comuni ammissibili al finanziamento nazionale così come analiticamente riportato nell’allegato 2 del decreto. Tale elenco è stato rettificato dal Decreto Direttoriale 254 del 7 ottobre 2022 con riferimento alla Regione Campania per la linea di sub-investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Concorsi: la regola generale dello scorrimento della graduatoria presuppone che quest’ultima scaturisca da una vera e propria selezione pubblica aperta

In tema di concorsi pubblici, la regola generale dello scorrimento della graduatoria (ancora valida ed efficace) presuppone che quest’ultima scaturisca da una vera e propria selezione pubblica aperta, e non anche da un semplice avviso per la manifestazione di interesse. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 27 maggio 2022, n. 4278.
La giurisprudenza ha chiarito, in sintesi, che in presenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti mediante l’indizione di un nuovo concorso, deve, a pena di illegittimità, indicare, con apposita motivazione, le ragioni per le quali ha ritenuto di non utilizzare la graduatoria (C.d.S., Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14). Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 147, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, e 91, comma 4, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 267 (t.u.e.l.) stabiliscono poi i limiti, anzitutto temporali, di efficacia e dunque di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali. Il favor per lo scorrimento della graduatoria, modalità prioritaria di reclutamento del personale, presuppone però che la graduatoria sia quella adottata all’esito di concorso pubblico aperto (quale paradigmaticamente enucleato dall’art. 1, comma 1, lett. a, del d.P.R. n. 487 del 1994) meccanismo di selezione dei più capaci, nel rispetto dei canoni costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento.
La graduatoria redatta all’esito di una mera selezione per manifestazione di interesse non può configurarsi come “nuova graduatoria”, da cui decorrono i termini di efficacia legalmente posti per la copertura di posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili. La contraria prospettazione si tradurrebbe invero nella “gemmazione di graduatorie” da un solo concorso pubblico, con un meccanismo di replicazione pregiudizievole non soltanto (o, al limite, non tanto) della selezione “per merito”, ma soprattutto discriminatorio sotto il profilo dell’accessibilità ai posti di pubblico impiego, ristretta in modo esponenziale a coloro che sono risultati idonei ad un concorso. Del resto, per lo stesso ordine di ragioni, si ritiene non operante, di regola, l’istituto dello scorrimento alle graduatorie formate a seguito di concorsi riservati agli interni, in quanto, avendosi la creazione di un vero e proprio nuovo rapporto di impiego a seguito del passaggio ad una qualifica superiore, si determinerebbe una deroga al principio espresso dall’art. 97 Cost., che deve essere adeguatamente giustificata; in altre parole, la straordinarietà di tale sistema di reclutamento implica che possa essere consentito negli stretti limiti in cui è previsto e non può esserne disposto a posteriori il suo ulteriore utilizzo, per la copertura di altri posti, alla stregua di qualsiasi graduatoria di un concorso pubblico, ove perduri la sua efficacia.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anche per la graduatoria riservata ai soli disabili vige il principio del previo scorrimento rispetto al concorso pubblico

Il T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, sentenza del 18 marzo 2022, n. 3161, ribadisce, secondo la linea giurisprudenziale del Consiglio di Stato, come “sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio impasto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”. Nell’impiego pubblico, in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti” (Cons. di St. n. 4056/2017; Cons. di St. n. 7104-OMISSIS-; Cons. di St. n. 5146/2018).
Di fronte all’indizione di prove concorsuali, l’Amministrazione competente non può, senza insanabile contraddittorietà, negare o disattendere le stesse, una volta affrontati gli oneri ed i costi di una procedura, così come non possono essere procrastinate le aspettative di coloro che abbiano affrontato il delicato impegno di selezione per titoli ed esami, e che siano stati infine prescelti, per la copertura delle posizioni professionali messe a concorso, sicché a seguito dell’espletamento di un pubblico concorso, sorge per l’Amministrazione il potere-dovere di procedere alle relative nomine, al quale corrisponde un interesse qualificato dei vincitori a conseguire le stesse e tale posizione giuridica ha peraltro conosciuto una significativa valorizzazione da parte della giurisprudenza recente che, anche in considerazione della tutela da riconoscersi ai concorrenti idonei, ha innovativamente affermato la prevalenza dello scorrimento di una graduatoria preesistente ed efficace, rispetto all’opzione per l’indizione di un nuovo concorso.
Ne consegue che l’amministrazione ai fini della legittimità della scelta di indire nuovi concorsi pubblici sia tenuta a fornire un’adeguata motivazione sul punto, che deve riguardare l’effettiva carenza in concreto di professionalità equivalenti nell’ambito delle graduatorie concorsuali ancora valide; ai fini dell’applicazione del criterio dell’equivalenza non può fondatamente farsi ricorso al criterio dell’identità perfetta e assoluta tra le due professionalità in comparazione tra di loro, come opinato da parte ricorrente.
Certamente lo scorrimento in graduatoria ben può essere escluso, quando non ci sia omogeneità tra le mansioni caratterizzanti il nuovo posto da ricoprire e quelle inerenti al posto per il quale il concorso si sia già concluso.” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 22/12/2017, n. 806), ovvero qualora il confronto tra le specifiche competenze richieste in capo ai candidati per la partecipazione alla nuova selezione e i requisiti previsti a suo tempo per la procedura cui parteciparono gli idonei riveli differenze tali da non consentire di ravvisare omogeneità tra i profili richiesti. Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenta, quindi, la regola generale per la copertura di posti vacanti in organico, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione, nell’ottica del perseguimento dei rilevanti interessi pubblici del risparmio di spesa e dell’immediata copertura dei posti rimasti vacanti.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II – bis, 15 novembre 2021, n. 11749).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rigenerazione urbana, contributi per oltre 900 milioni di euro

È stato adottato dal ministero dell’Interno e dal dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il decreto datato 4 aprile 2022 con il quale si procede allo scorrimento della graduatoria e alla erogazione dei contributi pari a euro 900.861.965,41 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall’art. 1, comma 42, della legge n. 160/2019.
Con tale provvedimento, sono finanziate tutte le ulteriori opere già ammesse nel precedente decreto del 30 dicembre 2021, ma che non si erano classificate in posizione utile a causa della mancanza di risorse.
Con l’attuale provvedimento sono, dunque, ammesse alla contribuzione ulteriori n. 554 opere, che interessano in particolare n. 146 Comuni del Nord, n. 9 Comuni del Centro e n. 14 Comuni del Sud e Isole del nostro Paese.
Le risorse complessivamente assegnate per investimenti di rigenerazione urbana di cui alla legge n. 160/2019, comprensive di quelle già erogate dal citato decreto del 30 dicembre 2021, assicurano sempre il rispetto della disposizione contenuta nell’art. 6 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 223, il quale dispone che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente sia destinato alle regioni del Mezzogiorno. Infatti, le risorse complessivamente assegnate al Sud sono pari al 43,10 per cento del totale delle risorse previste.

PNRR, Rigenerazione urbana: autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate

Con comunicato del 25 marzo 2022, la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che, in virtù del disposto di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n.17, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160, confluite nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021.

A tal riguardo è in fase di definitiva formalizzazione il Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con il quale saranno finanziate tutte le opere considerate ammissibili e riportate nell’Allegato 2 al decreto del 30 dicembre 2021, nonché alcuni interventi le cui istanze, per un mero errore informatico, non erano state scaricate dal sistema Gestione Linee di finanziamento (GLF).

Inoltre, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, il predetto decreto prevede che tutti i Comuni assegnatari delle risorse siano tenuti alla compilazione e trasmissione telematica di apposito atto di adesione e obbligo. Sono, altresì, tenuti alla compilazione e trasmissione dell’atto di adesione e obbligo in via telematica anche gli Enti che hanno già assolto a tale onere nelle forme e modalità precedentemente indicate dal decreto del 30 dicembre 2021.

Con l’occasione la Direzione rammenta che, ai fini dell’assolvimento del principio di ‘non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali’ (c.d. DNSH), in conformità alle previsioni di cui all’Allegato 1, rev.2 -10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea relativa all’approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021, per tutti gli interventi assegnati al Ministero dell’interno a valere sulle risorse finanziarie del PNRR (M5C2- Investimento 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale; M5C2-Investimento 2.2 – Piani urbani integrati – Progetti generali; M2C4-Investimento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni), non è prevista la possibilità di acquistare ed installare caldaie a condensazione a gas, in quanto ritenute non conformi al principio del DNSH.

Tale prescrizione verrà pertanto esplicitata nel decreto di scorrimento della graduatoria delle opere ammesse e non finanziate dal precedente decreto del 30 dicembre 2021 in corso di formalizzazione, nel relativo atto d’adesione e d’obbligo, e nelle check-list di verifica previste dalla Guida Operativa per il rispetto del principio del DNSH, elaborate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, che gli enti dovranno successivamente compilare e trasmettere ai fini della verifica del rispetto del principio del DNSH.

Contributo per messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Anno 2021 – Risorse 2022. Scorrimento della graduatoria

Il ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet il comunicato del 15 dicembre 2021 relativo alle risorse dedicate all’assegnazione di contributi ai Comuni per investimenti per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n.145). Il Ministero ricorda che il totale delle risorse disponibili per l’anno 2021 è stato già assegnato ai comuni con Decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto interministeriale del 25 agosto 2021.
Con Comunicato del Dipartimento di Affari Interni e Territoriali del 6 settembre 2021 sono stati individuati gli enti beneficiari del contributo in esame, come previsto dalla succitata normativa.
Si è proceduto, poi, con decreto dell’8 novembre 2021 a firma del Direttore Centrale per la Finanza Locale, allo scorrimento della graduatoria predisposta con Decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto interministeriale del 25 agosto 2021, per contributi pari a euro 1.696.722.093,37.
Stante il non completo utilizzo delle risorse disponibili per l’anno 2022 a valere sulla graduatoria dell’anno 2021, occorre procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria per il residuo delle risorse disponibili attraverso la procedura prevista dal richiamato comma 139-bis della legge n.145 del 2018.
A tal proposito, nell’allegato alla presente nota, sono stati individuati gli enti potenziali beneficiari del contributo in esame che devono confermare l’interesse al contributo con una comunicazione da inviare al Ministero dell’interno.
Il termine ultimo entro il quale inviare la conferma di interesse al contributo è fissato alle 23:59 del 27 dicembre 2021.
La conferma di interesse al contributo che i Comuni devono inviare al Ministero dell’interno – Direzione Centrale della Finanza Locale, è fatta esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, modalità quest’ultima, già utilizzata a suo tempo per la compilazione della relativa richiesta di contributo.
La mancata conferma di interesse al contributo con le modalità predette entro il termine delle 23:59 del 27 dicembre 2021, comporta l’esclusione di codesto ente dall’assegnazione del contributo.
Si ritiene opportuno sottolineare che deve essere prestata particolare attenzione ai firmatari della conferma di interesse al contributo i quali devono essere censiti nell’anagrafica dei firmatari del citato Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”).
La non conferma di interesse al contributo, espressa e/o tacita (ad es. per mancato accesso al suddetto Sistema) costituisce motivo di esclusione dall’assegnazione del contributo stesso.
Si segnala, infine, che i contributi relativi alla graduatoria del 2021, pari a 3.660 milioni di euro (risorse anno 2021 e risorse anno 2022), sono confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con successivi provvedimenti e/o comunicati verranno fornite apposite istruzioni circa i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio Do Not Significant Harm-DNSH previsto dall’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 – sistema di “Tassonomia per la finanza sostenibile” ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di monitoraggio e di conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici.

Elenco opere ammesse a scorrimento

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nessun obbligo di utilizzo graduatorie concorsuali di altri enti

Non è configurabile un obbligo per la PA di utilizzo delle graduatorie di concorsi di altri enti in luogo di indizione di una nuova procedura concorsuale. Lo scorrimento di graduatorie di Enti diversi costituisce una mera facoltà non assistita da particolari garanzie (neppure prevista in via di autovincolo dalle Amministrazioni che hanno preso parte all’accordo o a cui sono destinate le istruzioni operative).  Ancorché il meccanismo dello scorrimento delle graduatorie risponde a un principio di economicità e di buon andamento della pubblica amministrazione, tale principio vale, tuttavia, per le graduatorie del medesimo Ente e per tale ipotesi è predicabile un onere motivazionale rafforzato, in ipotesi di indizione di nuova procedura. È quanto ribadito dal TAR Puglia, con sentenza n. 1581/2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION