È legittimo lo scioglimento del Consiglio comunale disposto a seguito della riduzione alla metà, per impossibilità di surroga, dei suoi componenti (art. 141, comma 1, lett. b), n. 4), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267], tale da rendere irraggiungibile il quorum legale necessario ai fini della valida costituzione dell’assemblea in prima convocazione. È quanto evidenziato dal TAR Campania, sez. I, con sentenza 17 maggio 2021, n. 3228. L’art. 141, comma 1, lett. b), impone lo scioglimento del consiglio comunale con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per «riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio». Nel caso di specie, il Consiglio comunale, composto formalmente da dodici consiglieri si è ridotto a soli cinque componenti, con conseguente impossibilità di riunirsi in prima convocazione ed esercitare le proprie funzioni, tra le quali provvedere alla surroga stessa dei consiglieri dimessi. Correttamente l’autorità prefettizia ha prima disposto la sospensione ed in seguito proposto lo scioglimento del Consiglio, preso atto delle dimissioni di sei degli undici consiglieri in carica in quel momento, e nell’impossibilità di surroga del consigliere per ripristinare almeno la compagine consiliare con la metà dei componenti, pari a sei.
Conforta al riguardo la lettura dell’art. 64 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, avente ad oggetto il “Numero legale”. La disposizione regolamentare, ai fini della correttezza delle sedute, al paragrafo 1, precisa che: “Per le riunioni in prima convocazione la seduta non è valida se non è presente la metà dei Consiglieri assegnati al comune”. Il paragrafo 2 aggiunge che: “Quando la prima convocazione sia andata deserta, il numero legale per la seconda convocazione è raggiunto solo se è presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco. Le delibere sono valide purché intervenga un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco”.
Secondo i giudici amministrativi, la predetta disposizione regolamentare va letta alla luce della previsione contenuta all’art. 38, comma 2, d.lgs. 267/2000, secondo cui: “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia”.
Autore: La redazione PERK SOLUION