L’art. 10, comma 4 del DL 76/2020, c.d. Semplificazioni, prevede la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del D.P.R. 380/2001, che disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire. Ai sensi del comma 2 dell’art. 15 il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Per effetto del successivo comma 2-bis la proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
L’intervento operato dal DL Semplificazioni prevede la facoltà per l’interessato di prorogare, previa comunicazione all’amministrazione comunale, di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Inoltre, sono altresì prorogate di tre anni le segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2020 ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 (Cura Italia), convertito in Legge n. 27/2020, ha disposto che i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del D.P.R. 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Trattasi di proroga “automatica” che non richiede preventiva comunicazione all’Ente. Al riguardo, l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ritiene che i permessi di costruire e le Scia che ricadono nell’ambito di operatività sia dell’art. 103 del DL 18/2020, sia dell’art. 10 del DL 76/2020 possano beneficiare di entrambe le proroghe con conseguente sommatoria dei periodi previsti.
Allegati: Fac simile comunicazione proroga-DL 76_2020 (Predisposto da ANCE)