Decreto Aiuti in Gazzetta Ufficiale: ridotto a 170 milioni il contributo straordinario a favore di comuni e province

Pubblicato in G.U. n. 114 del 17 maggio 2022 il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Il fondo previsto dall’art. 27, comma 2 del 17/2022, c.d. decreto energia, da destinare agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati, è incremento di 170 milioni (in luogo dei 200 milioni previsti nel testo iniziale). In via eccezionale e limitatamente all’anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell’emergenza epidemiologica, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021.

È confermata la disposizione che consente ai comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva oltre il termine del 30 aprile di ciascun anno, nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile. Detta disposizione garantisce un adeguamento automatico del termine appena citato alle eventuali proroghe della data di approvazione dei bilanci degli enti locali, evitando in tal modo che, di anno in anno, sia necessario intervenire con una norma ad hoc (art. 43, comma 11).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Conversione DL 21/2022: Utilizzo avanzi amministrazione disponibili per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l’energia

Tra gli emendamenti approvati dalla 6^ e 10^ Commissione in sede referente alla legge di conversione del Dl 21/2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, attualmente in discussione al Senato,  è previsto che le risorse derivanti dalla quota libera dell’avanzo di amministrazione degli enti locali, nonché quelle derivanti dai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, possono essere utilizzate, per l’anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, come riscontrati in base al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa per utenze e periodi omologhi nel 2019 (articolo 37-bis, con l’inserimento dell’emendamento approvato 37.0.14).

La norma in esame, al fine di tenere conto dei maggiori oneri derivanti per gli enti locali dall’incremento della spesa per l’energia elettrica, introduce una modifica all’articolo 13 del decreto legge n. 4/2022, convertito dalla legge n. 25/2022 (cd. “Sostegni-ter”), prevedendo l’inserimento di un nuovo periodo alla fine del comma 6 del predetto articolo. Si rammenta che l’articolo 13, comma 6, del decreto legge n. 4/2022, intervenendo sulla formulazione dell’articolo 109, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come convertito, ha previsto l’estensione al 2022 della vigenza di alcune deroghe contabili, già previste a favore degli enti locali per gli anni 2020 e 2021, volte a consentire a tali enti di fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all’emergenza Covid-19.

Più in dettaglio, il citato comma 6 ha esteso al 2022:

  • la possibilità per gli enti locali di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza epidemiologica da Covid-19(130) , in deroga a quanto previsto dall’art. 187, comma 2, del Testo Unico enti locali – il quale disciplina le specifiche finalità, indicate in ordine di priorità, per le quali l’ente locale può utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente;
  • la facoltà per gli enti locali di utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza Covid-19, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio e con esclusione delle sanzioni comminate per inottemperanza all’ingiunzione a demolire interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

L’emendamento approvato stabilisce che gli enti locali possono utilizzare per l’anno 2022 le risorse di cui al predetto articolo 109 del decreto-legge n. 18/2020 – menzionato all’interno dell’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4/2022 – anche a fini di copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica.

La norma contempla, dunque, un ampliamento del perimetro finalistico verso il quale gli enti locali possono indirizzare, per l’anno 2022, l’utilizzo delle risorse derivanti dalla quota libera dell’avanzo di amministrazione, nonché quelle derivanti dai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia. Tali risorse possono essere destinate, infatti, non più al solo finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza da Covid-19, bensì anche alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per l’energia elettrica. Per quanto concerne la determinazione dell’entità dei suddetti maggiori oneri, rilevanti ai fini dell’applicazione della disposizione in esame, quest’ultima prevede che si faccia riferimento al dato risultante dal confronto tra la spesa per energia elettrica dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nell’anno 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ok dal Cdm al Decreto aiuti: nuovi fondi per gli enti e sblocco avanzo libero

Nella seduta di ieri, 2 maggio 20222, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, c.d.decreto Aiuti“.

Il provvedimento, molto articolato, rafforza ulteriormente l’azione dell’esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

  • energia, con misure per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;
  • imprese, con misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
  • lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;
  • enti territoriali, con misure per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;
  • accoglienza e supporto economico, con misure sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

Per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare, si introducono misure per fronteggiare il caro-materiali e l’aumento dei prezzi dei carburanti e dell’energia. Sono stanziati complessivamente 3 miliardi di euro per il 2022, 2,55 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi dal 2024 al 2016.
È incrementato il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (c.d. “Fondo affitti”).

In ragione dell’aumento dei prezzi dell’energia, il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è incrementato di 200 milioni di euro. Per garantire la continuità dei servizi erogati, i contributi già stanziati in favore degli enti locali dal decreto-legge n. 17/2022 sono integrati con 200 milioni di euro (170 milioni in favore dei comuni e 30 milioni in favore di province e città metropolitane).

Sono stanziati 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024 destinati alle province, alle città metropolitane, alle regioni a statuto ordinario e ad alcune regioni a statuto speciale che hanno subito una riduzione del gettito dell’Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC auto. Per rafforzare gli interventi del PNRR, ai comuni con popolazione superiore a 800 mila abitanti sono riconosciuti contributi per un totale di 100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni di euro per il 2023 e il 2024, 100 milioni di euro per il 2025.  Sono stanziati 30 milioni di euro per il 2022 e 15 milioni di euro per il 2023 per favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane in procedura di riequilibrio o in dissesto finanziario.

Come anticipato nella nostra precedente news del 28 aprile u.s., è inserita la norma che consente ai comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva oltre il termine del 30 aprile di ciascun anno, nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile. Detta disposizione garantisce un adeguamento automatico del termine alle eventuali proroghe della data di approvazione dei bilanci degli enti locali, evitando in tal modo che, di anno in anno, sia necessario intervenire con una norma ad hoc.

In via eccezionale e limitatamente all’anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell’emergenza epidemiologica, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION